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Document 32019R0496

Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

PE/23/2019/REV/1

GU L 85I del 27.3.2019, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrog. impl. da 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/496/oj

27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 85/20


REGOLAMENTO (UE) 2019/496 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, necessario per promuovere la sicurezza dell'Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede «autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione» che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, di cui all'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009, è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America.

(4)

Il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione, continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni. Il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sui previsti usi finali e sul rischio di sviamento di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.

(5)

Considerando che il Regno Unito è un'importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell'Unione, è opportuno aggiungere tale paese all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, promuovere condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale.

(6)

Data l'urgenza posta dalle circostanze del recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario prevedere l'applicazione tempestiva del presente regolamento per quanto riguarda l'iscrizione del Regno Unito tra le destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 esclusivamente qualora, alla data in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, non sia entrato in vigore alcun accordo di recesso concluso in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

a)

il titolo «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America» è sostituito dal seguente:

«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America»;

b)

nella parte 2, dopo il trattino «Svizzera, compreso il Liechtenstein», è inserito il trattino seguente:

«—

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il presente regolamento non si applica qualora, entro la data di cui al presente articolo, secondo comma, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 marzo 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


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