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Document 32019R0429

Regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

C/2019/9

GU L 75 del 19.3.2019, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/429/oj

19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/59


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le risorse naturali di minerali presentano un notevole potenziale di sviluppo ma, in zone di conflitto o ad alto rischio, possono servire a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro, obblighi in materia di dovere di diligenza che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è concepito per garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione nonché delle fonderie e delle raffinerie che si riforniscono in zone di conflitto o ad alto rischio.

(3)

Esistono già diversi regimi su base volontaria per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento con obiettivi identici o analoghi a quelli del regolamento (UE) 2017/821. Il regolamento (UE) 2017/821 prevede la possibilità per la Commissione di riconoscere i regimi che, se applicati efficacemente da un importatore dell'Unione di minerali o di metalli, consentono a quest'ultimo di rispettare tale regolamento.

(4)

È pertanto necessario definire la metodologia e i criteri che la Commissione è tenuta ad applicare per stabilire se ad un regime debba essere concesso il riconoscimento da parte della Commissione.

(5)

Il considerando 14 del regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, tra l'altro, che i requisiti relativi ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero uniformarsi alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e rispettare requisiti procedurali quali l'impegno dei soggetti interessati, il meccanismo di trattamento dei reclami e la reattività. Il suddetto considerando stabilisce inoltre che agli importatori dell'Unione incombe la responsabilità individuale di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza, a prescindere dal fatto che siano membri di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione.

(6)

I requisiti del regolamento (UE) 2017/821 sono coerenti con le Linee guida dell'OCSE. Al fine di garantire la coerenza anche tra il presente regolamento e i lavori dell'OCSE, la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (la «metodologia dell'OCSE») dovrebbe fungere da base per la metodologia della Commissione e per i criteri utilizzati ai fini della valutazione e del riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(7)

La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare il segretariato dell'OCSE prima di ultimare la valutazione delle domande di riconoscimento e fornirgli la possibilità di elaborare un parere sul progetto di relazione e sulle conclusioni preliminari.

(8)

Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821 in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto condividere le informazioni sulle domande di riconoscimento e sulla loro valutazione con le autorità competenti degli Stati membri, in modo da fornire a dette autorità la possibilità di contribuire efficacemente alla valutazione della Commissione.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 prescrive alla Commissione di tenere conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da un regime e di prendere in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti.

(10)

Il presente regolamento non riguarda la verifica di regimi già riconosciuti, né i requisiti relativi a modifiche dei regimi nel tempo: tali aspetti sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/821.

(11)

L'Unione dovrebbe adoperarsi per collaborare, se del caso, con altre giurisdizioni per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza che siano coerenti con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le norme relative alla metodologia e ai criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro agevolino il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/821 da parte degli operatori economici e di riconoscere tali regimi, a norma dell'articolo 8 di tale regolamento.

2.   Il presente regolamento si applica solo a regimi o parti di regimi che riguardano i metalli e i minerali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/821, come indicato nell'allegato 1 del medesimo regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/821.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «regime»: «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza», come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2017/821;

b)   «richiedente»: il soggetto che ha presentato o intende presentare una domanda di riconoscimento di un regime;

c)   «titolari dei regimi»: i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821;

d)   «operatori economici partecipanti al regime»: le persone fisiche o giuridiche che sono oggetto di un audit in conformità dei requisiti del regime o che sono altrimenti associate o partecipano al regime in modo da essere tenute a rispettarne le norme e le strategie;

e)   «metodologia OCSE»: la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, compreso l'allegato, pubblicata con la nota OCSE «COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018) 1»;

f)   «principi generali in materia di dovere di diligenza»: i principi di cui all'allegato 1, sezione A, della metodologia dell'OCSE;

g)   «domanda reiterata»:

i)

una domanda relativa a un regime per il quale in precedenza è già stata presentata almeno una domanda che è stata dichiarata irricevibile o è stata respinta o ritirata;

ii)

una domanda relativa a un regime il cui riconoscimento è stato revocato dalla Commissione;

h)   «condizioni generali per il riconoscimento»: le condizioni di cui all'articolo 4;

i)   «criteri specifici di valutazione»: i criteri di cui all'articolo 5.

2.   Ai fini del presente regolamento, il termine «programma dell'industria» (industry programme) utilizzato nella metodologia dell'OCSE ha lo stesso significato del termine «regime».

Articolo 3

Requisiti per la ricevibilità delle domande

1.   I titolari dei regimi possono presentare domanda affinché i regimi da essi sviluppati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione a norma del presente articolo.

2.   Per essere ricevibili, le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l'identità del richiedente;

b)

il nome e i dati di contatto della persona che sarà responsabile ai fini della valutazione e sarà pertanto la persona di contatto della Commissione;

c)

una descrizione delle finalità del regime, i metalli e i minerali cui si applica il regime, i tipi di operatori economici che partecipano al regime e la parte della catena di valore in cui detti operatori economici sono attivi;

d)

informazioni riguardanti la portata della domanda, volte a precisare se la domanda si riferisce ad una parte specifica di un regime o ad una parte specifica della catena di valore o della catena di approvvigionamento;

e)

elementi di prova atti a dimostrare che la concezione delle strategie e delle norme del regime è conforme ai principi dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/821, conformemente al quadro in cinque fasi descritto nell'allegato 1 delle Linee guida dell'OCSE;

f)

un elenco degli operatori economici che partecipano al regime e di altri soggetti che sono membri del regime o ad esso altrimenti associati;

g)

se disponibile, qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi;

h)

se del caso, la relazione tra la domanda e domande precedenti.

3.   I richiedenti possono includere qualsiasi altra informazione che ritengano pertinente.

4.   Entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione stabilisce se la domanda è ricevibile e ne informa il richiedente.

5.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), sono stati forniti ma che mancano altre informazioni di cui al paragrafo 2, essa ne informa il richiedente in tempo utile e, in ogni caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 4, invitandolo a completare la domanda entro 30 giorni di calendario.

6.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), non sono stati forniti, o se il richiedente non completa la domanda entro la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 5, la Commissione dichiara la domanda irricevibile, ne informa il richiedente e non procede oltre nella valutazione della domanda.

7.   Presentando una domanda i titolari dei regimi accettano che i regimi siano sottoposti alla valutazione di cui al presente regolamento. I richiedenti possono tuttavia ritirare la domanda in qualsiasi momento.

Articolo 4

Condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza

1.   È concesso il riconoscimento dell'equivalenza a un regime se i suoi principi generali in materia di dovere di diligenza, i requisiti che esso prevede per gli operatori economici che vi partecipano e le responsabilità specifiche del regime stesso sono in linea con i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2017/821.

2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si considerano soddisfatti se la Commissione, sulla base della sua valutazione di tutti i criteri specifici applicabili che tenga conto sia delle strategie e delle norme del regime sia della loro attuazione, ritiene che siano soddisfatte le condizioni affinché il regime possa essere classificato come «integralmente conforme» in conformità alle sezione 4 della metodologia OCSE.

Articolo 5

Criteri specifici di valutazione

1.   La Commissione valuta il regime in relazione agli specifici criteri applicabili di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE, in conformità degli articoli 6, 7 e 8.

2.   Per ogni singola valutazione la Commissione determina la pertinenza di ciascuno dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE tenendo conto della natura, della portata e delle caratteristiche specifiche del regime oggetto della valutazione. A tal fine la Commissione esamina l'applicabilità dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE. Qualora sia necessario per garantire che la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione e ai requisiti del regolamento (UE) 2017/821 per quanto riguarda, tra l'altro, il tipo di soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di tale regolamento, la Commissione può inoltre esaminare la deviazione dai criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE.

Articolo 6

Completamento delle informazioni fornite nella domanda, in modo da consentire la valutazione dei criteri specifici

1.   Se del caso, la Commissione integra le informazioni contenute nelle domande ricevibili al fine di poter effettuare la valutazione dei criteri specifici applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In particolare, la Commissione può avvalersi di:

a)

analisi dei documenti che la Commissione ritiene pertinenti, quali statuti del regime o documenti equivalenti e altri documenti strategici; mandati dei pertinenti comitati del regime; relazioni di audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime; relazioni di esperti e di soggetti interessati; qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi; nonché qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla gestione del regime;

b)

colloqui con i rappresentanti del regime, con i dirigenti degli operatori economici che partecipano al regime, con i revisori dei conti e con altri soggetti interessati;

c)

partecipazione ad audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime, realizzati da terzi per verificare la conformità ai requisiti del regime stesso, osservazione di tali audit e valutazione delle corrispondenti relazioni di audit.

2.   Nel dare attuazione al paragrafo 1, la Commissione può invitare il richiedente a presentare ogni ulteriore informazione o documentazione e a facilitare i colloqui e la partecipazione ad audit realizzati da terzi.

3.   La Commissione stabilisce quali informazioni supplementari siano necessarie al fine di poter effettuare la valutazione di tutti i criteri specifici applicabili. A tale scopo la Commissione può tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione 2 della metodologia dell'OCSE.

Articolo 7

Metodologia per la valutazione dei criteri specifici

1.   Nella valutazione di ogni criterio specifico applicabile si esamina sia la concezione delle strategie e delle norme del regime sia l'attuazione delle stesse da parte del regime, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.

2.   La Commissione stabilisce se un regime è «integralmente conforme», «parzialmente conforme» o «non conforme» alla totalità dei criteri specifici applicabili, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.

3.   Nella valutazione dei criteri specifici applicabili non si tiene conto di eventuali strategie, norme, attività e altri aspetti di un regime che non riguardano il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli oggetto del regolamento (UE) 2017/821, né si tiene conto di strategie e altre informazioni riguardanti imprese che non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, a meno che non sia esplicitamente richiesto nella domanda e approvato dalla Commissione.

4.   Nell'esaminare la domanda la Commissione può prendere in considerazione qualsiasi valutazione del regime potenzialmente pertinente, effettuata da terzi credibili, anche se tale valutazione non è inclusa nella domanda.

5.   Nella valutazione dei criteri specifici applicabili in relazione ai quali il regime si basa interamente o parzialmente su strategie, norme e attività di un altro regime o di un soggetto analogo esterno al richiedente, si esamina:

a)

se il regime abbia effettuato una valutazione credibile di tali soggetti e in che modo tali valutazioni sono o saranno mantenute pertinenti e aggiornate nel tempo, e

b)

se tali soggetti siano regimi che hanno ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Relazione di valutazione

1.   La Commissione elabora una relazione sulla sua valutazione in cui esamina se il regime rispetti le condizioni generali per il riconoscimento e i criteri specifici applicabili. La relazione è completata a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Il progetto di relazione è trasmesso al richiedente, cui sono concessi 15 giorni di calendario per presentare osservazioni.

3.   Dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse dal richiedente la Commissione consulta, se del caso, il segretariato dell'OCSE in merito al progetto di relazione e può fornire a quest'ultimo i documenti giustificativi necessari affinché possa formulare il suo parere. La Commissione invita il segretariato dell'OCSE a presentare il suo parere entro 30 giorni di calendario. Il parere riguarda in particolare la valutazione delle condizioni generali per il riconoscimento e dei criteri specifici.

4.   La Commissione completa la relazione entro nove mesi dalla data in cui ha dichiarato ricevibile la domanda a norma dell'articolo 3, a meno che non comunichi al richiedente in anticipo che completerà la relazione ad una data successiva.

Articolo 9

Procedura successiva alle conclusioni in merito alle condizioni generali per il riconoscimento

1.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza siano soddisfatte sulla base della metodologia di valutazione di cui al presente regolamento, la Commissione segue la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821.

2.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4 non siano soddisfatte, la Commissione ne informa il richiedente e le autorità competenti degli Stati membri e fornisce al richiedente una copia della relazione di valutazione definitiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

Domande reiterate

1.   Una domanda reiterata non può essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o dalla notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 6, o dal ritiro della domanda precedente.

2.   In deroga al paragrafo 1, una domanda reiterata riguardante lo stesso regime può essere presentata tre mesi dopo le notifiche di cui al paragrafo 1 qualora per soddisfare le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4 sia sufficiente un miglioramento della classificazione per meno del 10 per cento dei criteri specifici applicabili.

3.   Nelle domande reiterate sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche se una parte di tali informazioni era inclusa in domande precedenti.

4.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, una domanda reiterata relativa a un regime che è stato oggetto di una domanda precedentemente respinta contiene informazioni dettagliate in merito a tutte le misure adottate per quanto riguarda i criteri specifici che la Commissione non ha ritenuto «integralmente conformi» nella sua valutazione dell'ultima domanda respinta.

Articolo 11

Misure adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821

1.   Quando applica l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821, la Commissione segue le fasi descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Nei casi in cui la Commissione individua carenze in un regime riconosciuto, ne dà notifica al titolare del regime e concede a quest'ultimo da tre a sei mesi per adottare misure correttive. Tale periodo può essere prorogato dalla Commissione tenendo conto della natura delle carenze.

3.   Il titolare del regime notifica alla Commissione le misure correttive adottate entro il termine stabilito a norma del paragrafo 2. La notifica comprende prove documentate di tali misure correttive.

4.   La Commissione non avvia la procedura per la revoca del riconoscimento di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/821 prima della scadenza del termine stabilito a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 12

Trasparenza e riservatezza

1.   La Commissione istituisce un registro dei regimi cui ha concesso il riconoscimento dell'equivalenza e lo mette a disposizione del pubblico. La Commissione provvede affinché il registro sia aggiornato in modo tempestivo, ogniqualvolta essa conceda o revochi il riconoscimento dell'equivalenza.

2.   La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è messa a disposizione del pubblico se la Commissione concede ad un regime il riconoscimento dell'equivalenza. Anche il parere del segretariato dell'OCSE sul progetto di relazione è messo a disposizione del pubblico, a meno che il segretariato dell'OCSE non chieda che resti riservato.

3.   La Commissione garantisce che le informazioni considerate riservate dalla Commissione stessa, dal richiedente o da qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce alla valutazione a norma del presente regolamento sono trattate in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 13

Cooperazione e sostegno

1.   I richiedenti provvedono affinché la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare i criteri specifici, anche agevolando i colloqui con gli operatori economici partecipanti e la partecipazione ad audit realizzati da terzi.

2.   La Commissione termina o sospende la sua valutazione se il richiedente non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1 e ne dà notifica al richiedente di conseguenza. Nella notifica sono indicati i motivi in base ai quali la Commissione ha terminato o sospeso la sua valutazione. Se la Commissione termina o sospende la valutazione, il titolare del regime può presentare una domanda reiterata non prima di 12 mesi dopo la data della notifica.

3.   La Commissione condivide le informazioni con le autorità competenti degli Stati membri designate conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821, in modo da consentire loro di contribuire con efficacia alla sua valutazione ai sensi del presente regolamento e di esercitare la loro responsabilità per l'attuazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821.

In particolare la Commissione:

a)

informa le autorità competenti degli Stati membri dei titolari di regimi che hanno chiesto il riconoscimento a norma dell'articolo 3 e le invita a presentare tutte le informazioni e le valutazioni pertinenti ai fini della valutazione;

b)

su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, mette a disposizione di tale autorità la domanda completa;

c)

esamina tutte le informazioni pertinenti per la valutazione di una domanda a norma del presente regolamento fornite dalle autorità competenti degli Stati membri;

d)

esamina tutte le informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione alle carenze dei regimi individuate dalla Commissione e informa tali autorità delle notifiche effettuate in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3.

4.   La Commissione aggiorna il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente regolamento, ove opportuno, ed esamina tutte le informazioni pertinenti per la sua attuazione che il Parlamento europeo le trasmette.

5.   Oltre alla consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione può consultare il segretariato dell'OCSE o chiedere il suo sostegno nell'esercizio delle proprie responsabilità ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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