This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0073
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/73 of 17 January 2019 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of electric bicycles originating in the People's Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese
C/2019/48
GU L 16 del 18.1.2019, pp. 108–140
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/01/2025: This act has been changed. Current consolidated version:
07/09/2024
|
18.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/108 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/73 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
|
(1) |
Il 20 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario («biciclette elettriche») originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). |
|
(2) |
La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
|
(3) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata l'8 settembre 2017 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) («il denunciante» o «EBMA»). Il denunciante rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di biciclette elettriche. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
|
(4) |
Il 21 dicembre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC e ha avviato un'inchiesta separata. Ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
1.2. Registrazione delle importazioni
|
(5) |
Il 31 gennaio 2018 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 3 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 («il regolamento relativo alla registrazione») (4) che dispone la registrazione a partire dal 4 maggio 2018 delle biciclette elettriche provenienti dalla RPC. |
1.3. Misure provvisorie
|
(6) |
Il 18 luglio 2018 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione (5) («il regolamento provvisorio»). |
|
(7) |
Come indicato al considerando 7 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»), mentre l'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
1.4. Procedura successiva
|
(8) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni relative ai fatti e alle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME»), il Collettivo degli importatori europei di biciclette elettriche (Collective of European Importers of Electric Bicycles, «CEIEB»), singoli importatori indipendenti e singoli produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte rendendo note le loro osservazioni circa le risultanze provvisorie. |
|
(9) |
Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l'opportunità di essere ascoltate. Si sono svolte audizioni con i denuncianti, il CEIEB, gli importatori indipendenti e un singolo produttore esportatore cinese. Si è tenuta un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale e tale produttore esportatore cinese. |
|
(10) |
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate come descritto nel presente regolamento. |
|
(11) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario date dagli importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti parti:
|
|
(12) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della RPC («divulgazione finale delle informazioni»). |
|
(13) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno. |
1.5. Campionamento
|
(14) |
L'elenco dei produttori esportatori cinesi incluso nell'allegato 1 del presente regolamento è stato modificato per tener conto del cambiamento della denominazione di uno dei produttori esportatori cinesi in Easy Electricity Technology Co., Ltd. All'allegato 1 è stato inoltre aggiunto un altro produttore esportatore: Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., Ltd. |
1.6. Esame dei singoli casi
|
(15) |
Sei produttori esportatori non inclusi nel campione hanno richiesto formalmente un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tre di tali società erano gruppi di società con un totale di sei operatori commerciali collegati. Due delle società che hanno formalmente richiesto l'esame individuale hanno inoltre richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, quattro di tali società hanno reiterato la richiesta di un esame individuale. |
|
(16) |
Come spiegato al considerando 47 del regolamento provvisorio, l'esame di un numero così elevato di richieste sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe consentito il completamento dell'inchiesta entro il periodo di tempo stabilito nel regolamento di base. Neppure periodo di tempo supplementare tra le fasi provvisoria e definitiva è stato sufficiente a consentire alla Commissione di esaminare un tale numero elevato di richieste. La Commissione ha pertanto confermato la propria decisione di non accogliere alcuna richiesta di esame individuale. |
1.7. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
|
(17) |
La CCCME, Bodo Vehicle, Suzhou Rununion e Jinhua Vision hanno ribadito la loro affermazione secondo cui, in seguito alla scadenza, l'11 dicembre 2016, del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo relativo all'adesione della RPC all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), l'esistenza di dumping dovrebbe essere stabilita sulla base dei prezzi e dei costi dei produttori esportatori cinesi sul mercato nazionale. La Commissione ha trattato tale affermazione come spiegato alla sezione 3.1.1 del regolamento provvisorio. |
|
(18) |
La Commissione ha applicato la normativa in vigore e applicabile alla presente inchiesta, ossia l'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base. |
|
(19) |
Giant Electric Vehicle («Giant») ha risposto alla divulgazione provvisoria delle informazioni riaffermando che la Commissione avrebbe dovuto concederle il TEM dal momento che, secondo la stessa Giant, soddisfaceva i criteri del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in particolare i criteri 1 e 3. Nello specifico Giant ha contestato l'interpretazione della Commissione in merito a interferenze statali sostenendo che la possibilità di interferenze statali non era sufficiente a respingere una richiesta di TEM. Ha riproposto inoltre le argomentazioni secondo cui l'impatto delle distorsioni sul prezzo dell'alluminio non era significativo. |
|
(20) |
Per quanto concerne il criterio 1, la Commissione ha rilevato interferenze statali significative in relazione al mercato dell'alluminio, come descritto nel dettaglio nel documento di divulgazione delle informazioni relative al TEM datato 3 maggio 2018, nella lettera di risposta alle osservazioni di Giant sulla divulgazione delle informazioni relative al TEM del 29 maggio e nel regolamento provvisorio, in particolare i considerando 88 e 89. La Commissione ha rilevato che il governo cinese può esercitare un controllo completo sul mercato dell'alluminio e che regola tale mercato allo scopo di evitare arbitraggi in senso economico. La Commissione ha rilevato che tale situazione comporta la distorsione del mercato dell'alluminio della RPC e costituisce un'interferenza statale significativa da parte del governo cinese. La distorsione del mercato dell'alluminio è talmente forte che non vi è nessun arbitraggio, una mancanza che di per sé costituisce una distorsione significativa. |
|
(21) |
Giant non ha mai contestato le risultanze cui è pervenuta la Commissione sulle significative interferenze statali nel mercato dell'alluminio della RPC e sul completo controllo da parte del governo cinese sullo stesso. Ha meramente affermato che l'effetto di tali interferenze statali non è stato significativo in termini di valore durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione non può accettare l'interpretazione proposta, che non è supportata dalla giurisprudenza citata da Giant (6). Di fatto, in base alla giurisprudenza, il criterio 1 esclude la concessione del TEM qualora lo Stato abbia interferito in modo significativo con il funzionamento delle forze di mercato. Le significative interferenze statali a tal riguardo non sosterrebbero la conclusione secondo cui prevalgono le condizioni dell'economia di mercato per un produttore che opera in tale mercato (7). |
|
(22) |
Pertanto, la risultanza della Commissione relativa al criterio 1 del regolamento provvisorio è stata confermata. |
|
(23) |
Per quanto concerne il criterio 3, Giant ha affermato che la Commissione non ha trattato le sue affermazioni secondo cui gli incentivi finanziari erano insignificanti e non derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato essendo invece espressione di una politica industriale legittima. Giant ha inoltre nuovamente sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la significatività del fatto che i diritti di uso dei terreni siano stati concessi sostanzialmente in modo gratuito durante i 50 anni della sua esistenza. |
|
(24) |
La Commissione ricorda che l'affermazione riguardante gli incentivi finanziari e la metodologia applicata in relazione ai diritti di uso dei terreni è stata ampiamente trattata non solo nel documento di divulgazione delle informazioni sul TEM, ma anche nella lettera di risposta alle osservazioni di Giant del 29 maggio 2018. L'argomentazione della Commissione è inoltre descritta nel regolamento provvisorio, in particolare nei considerando 91 e 92. |
|
(25) |
Sulla base dell'argomentazione descritta in tali documenti, la Commissione ha concluso che l'aliquota d'imposta preferenziale rappresentava un incentivo finanziario di carattere quasi permanente e rinnovabile che poteva servire anche allo scopo di attrarre capitali a tassi scontati, distorcendo così in modo significativo la concorrenza per un lungo periodo di tempo. La Commissione ha concluso inoltre che la deduzione fiscale per le spese in ricerca e sviluppo era ricorrente e non limitata nel tempo e avrebbe quindi avuto effetti simili. Infine, la Commissione ricorda che, di fatto, Giant non pagava per i diritti di uso dei terreni (cfr. considerando 21). Giant non ha presentato alcuna nuova argomentazione. |
|
(26) |
Pertanto il criterio 3, ossia il requisito che non vi siano distorsioni significative derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, resta insoddisfatto. |
|
(27) |
Il CEIEB ha affermato che il rifiuto di concedere il TEM a un produttore esportatore cinese era discriminante dal momento che l'industria dell'Unione acquista strutture tubolari in alluminio dalla RPC e beneficia pertanto anch'essa delle distorsioni del mercato dell'alluminio nella RPC. Il CEIEB ha inoltre sollevato la questione delle importazioni di strutture tubolari in alluminio dalla RPC da parte dell'industria dell'Unione nel quadro di un regime di sospensione del dazio. Tali affermazioni sono state respinte. Gli acquisti da parte dell'industria dell'Unione sono irrilevanti per l'analisi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il cui obiettivo è esaminare se un produttore esportatore abbia diritto al TEM per la determinazione del valore normale. Di conseguenza la Commissione non li ha ritenuti rilevanti ai fini della determinazione del TEM. |
1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
|
(28) |
In assenza di osservazioni concernenti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, è confermato il considerando 7 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
|
(29) |
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, tre produttori esportatori cinesi, un importatore e la CCCME hanno ribadito la loro affermazione di cui ai considerando da 57 a 63 del regolamento provvisorio volta a escludere le biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita con una velocità fino a 45 km/h («biciclette elettriche da velocità») dalla definizione del prodotto. |
|
(30) |
Dette parti hanno affermato che le biciclette elettriche da velocità sono dotate di caratteristiche e usi previsti notevolmente diversi, non sono soggette agli stessi requisiti normativi, hanno prezzi e costi notevolmente diversi e, dal punto di vista dei consumatori, non sono intercambiabili con le altre biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita fino a 25 km/h oggetto dell'inchiesta. |
|
(31) |
La CCCME ha affermato che la Commissione non aveva rilevato che la modifica da parte dei consumatori del software sul regime massimo menzionata dal denunciante fosse illegale e ha aggiunto che tale prospettiva non poteva essere considerata una possibilità probabile. |
|
(32) |
Il denunciante conveniva che l'aumento del regime massimo di assistenza del motore ausiliario da parte dei consumatori, tramite modiche al software, era illegale. Tuttavia, ha ricordato che la sua richiesta non era collegata a tale possibilità ma alle modifiche apportate da operatori economici (importatori, operatori commerciali) prima della vendita delle biciclette elettriche sul mercato dell'Unione. Infatti, qualora tali modifiche alla programmazione del software implichino una diminuzione del regime massimo di assistenza del motore ausiliario, esse sarebbero legali dal punto di vista dell'omologazione del prodotto. Il denunciante ha aggiunto che tali modifiche alla programmazione del software creavano un evidente rischio di elusione delle misure antidumping e antisovvenzioni. |
|
(33) |
La Commissione segnala che il considerando 65 del regolamento provvisorio non si riferisce soltanto alla modifica del software da parte del consumatore, bensì alla programmazione del software in generale. Inoltre, il medesimo considerando faceva chiaramente riferimento alla possibilità di modificare il regime massimo tanto aumentandolo quanto abbassandolo. Sebbene la CCCME osservi che un aumento da parte del consumatore del regime massimo di assistenza del motore ausiliario sarebbe illegale, la stessa non mette in discussione altre modifiche alla programmazione del software, come la riduzione di detto regime massimo da parte di operatori commerciali di cui al considerando 32 del presente regolamento. Pertanto questa argomentazione è stata respinta. |
|
(34) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che la Commissione ha presentato per la prima volta solo in sede di divulgazione finale delle informazioni l'argomentazione relativa all'alterazione, da parte degli operatori economici piuttosto che dei consumatori, della programmazione del software per aumentare o diminuire il regime del motore ausiliario per la pedalata assistita. Tale affermazione non è corretta. Come osservato al considerando precedente, il considerando 65 del regolamento provvisorio si riferiva a tutti i tipi di programmazione del software, indipendentemente da chi effettua tale programmazione. Non vi è alcuna indicazione del fatto che il considerando 65 del regolamento provvisorio si riferisse solo alla programmazione del software effettuata dai consumatori e non includesse la programmazione del software effettuata dagli operatori economici. In ogni caso, la Commissione osserva che l'inclusione nella divulgazione finale delle informazioni è sufficiente per consentire a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. |
|
(35) |
La CCCME ha affermato che la dichiarazione del denunciante secondo la quale tutte le biciclette elettriche erano sottoposte alle medesime prove ai sensi della norma EN 15194 era inesatta. La CCCME ha dichiarato che la norma EN 15194 sottopone tutte le biciclette elettriche alle medesime procedure di prova. Tuttavia, tale norma è ininfluente per quanto concerne la differenza di velocità che impone requisiti diversi e rende le biciclette elettriche da velocità non intercambiabili con altre biciclette elettriche. La CCCME ha inoltre sostenuto che, al contrario delle normali biciclette elettriche, le biciclette elettriche da velocità non rientravano nell'ambito di applicazione della norma EN 15194. |
|
(36) |
La CCCME ha affermato che le biciclette elettriche da velocità sono trattate come ciclomotori destinati a circolare su strade pubbliche dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tale regolamento esclude le biciclette elettriche dotate di un motore elettrico ausiliario per la pedalata assistita fino a 25 km/h. Ulteriori norme che si applicano alle biciclette elettriche da velocità riguardano imposte, concessioni di licenze e assicurazioni, targhe e casco conforme all'uso su ciclomotori e controlli di conformità di sicurezza. |
|
(37) |
La CCCME ha affermato che il ragionamento di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio secondo il quale tutte le biciclette elettriche condividono le medesime caratteristiche fisiche non prevale sull'argomentazione secondo la quale esistono requisiti distinti, concernenti le apparecchiature e normativi, associati alle biciclette elettriche da velocità. La CCCME ha sostenuto che, in ragione di tali requisiti distinti, le biciclette elettriche da velocità non sarebbero intercambiabili con altre biciclette elettriche e che i consumatori sostenevano tale punto di vista. Per dimostrare tale argomentazione, la CCCME ha menzionato l'opposizione della Federazione europea dei ciclisti (European Cyclists' Federation, «ECF») alla proposta della Commissione di richiedere un'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per tutte le biciclette elettriche, non soltanto per quelle da velocità. |
|
(38) |
Il denunciante ha ribadito la propria affermazione secondo la quale tutte le biciclette elettriche condividono le stesse caratteristiche fisiche. In particolare, il denunciante ha affermato che tutte le biciclette elettriche sono costituite dalle stesse parti e dagli stessi componenti di biciclette e che non vi sono parti di biciclette che vengono utilizzate esclusivamente per le biciclette elettriche da velocità. Ciò include i motori fabbricati dai principali produttori di motori che possono essere utilizzati per alimentare tutti i tipi di biciclette elettriche tramite un'adeguata programmazione del software. La differenza tra le biciclette elettriche da velocità e le altre biciclette elettriche non può quindi essere stabilita in maniera affidabile sulla base del loro aspetto fisico. |
|
(39) |
Il denunciante ha affermato che la percezione del consumatore non è un fattore determinante ai fini della definizione del prodotto nei procedimenti di difesa in materia commerciale e ha sostenuto che le biciclette elettriche appartenenti a tutti i livelli di assistenza del motore ausiliario sono disponibili nelle diverse categorie di utilizzo (ad esempio, per l'uso per pendolarismo, trekking, corsa e sulle montagne) e sono commercializzate per tutti i gruppi di clienti indipendentemente dalla loro età e genere. La percezione e l'uso da parte dei consumatori non giustificano pertanto l'esclusione delle biciclette elettriche da velocità dalla definizione del prodotto. |
|
(40) |
Il denunciante ha affermato che il criterio dell'omologazione e, più in generale, della classificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 non è adatto per la determinazione della definizione del prodotto nel caso in esame. Il denunciante ha sostenuto che non tutte le biciclette elettriche da velocità sono soggette ad omologazione bensì soltanto quelle destinate alla circolazione su strade pubbliche. Ciò escluderebbe, ad esempio, una mountain bike elettrica utilizzata esclusivamente per competizioni o per piste fuoristrada in montagna, la quale non sarebbe inoltre soggetta agli ulteriori requisiti relativi all'omologazione (targa, casco e assicurazione). |
|
(41) |
Inoltre, il denunciante ha sostenuto che le biciclette elettriche non soggette all'omologazione a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 sono comunque tenute a rispettare esattamente i medesimi requisiti di sicurezza del prodotto previsti dalla direttiva macchine dell'Unione. Il denunciante ha poi aggiunto che la norma applicabile che stabilisce requisiti specifici è la stessa per tutte le biciclette elettriche, ovvero la norma armonizzata EN 15194, e in tal senso ha ribadito quanto affermato al considerando 64 del regolamento provvisorio. |
|
(42) |
La Commissione ha stimato che le suddette affermazioni della CCCME concernenti l'intercambiabilità, i requisiti normativi e la percezione dei consumatori erano una ripetizione di quelle già trattate ai considerando da 67 a 73 del regolamento provvisorio. |
|
(43) |
La Commissione ha osservato che la sua proposta di estendere il requisito dell'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi a tutte le biciclette elettriche, utilizzata dalla CCCME per dimostrare la differenza asserita nella percezione dei consumatori, ha dimostrato altresì che le differenze nei requisiti normativi si stavano evolvendo e non fornivano una base stabile e idonea per escludere le biciclette elettriche da velocità dalla definizione del prodotto. |
|
(44) |
La Commissione ha concluso che le informazioni aggiuntive presentate non erano di natura tale da modificare le sue risultanze relative alla definizione del prodotto, ossia che le biciclette elettriche condividono le medesime caratteristiche fisiche e proprietà di base e che la percezione e gli usi dei consumatori si sovrappongono in maniera significativa. Le argomentazioni della CCCME sono state pertanto respinte. |
|
(45) |
Una parte interessata ha affermato che la definizione del prodotto dell'inchiesta dovrebbe essere limitata alle biciclette elettriche di fascia bassa. Le biciclette elettriche di fascia medio-alta dovrebbero essere rimosse dalla definizione del prodotto, dal momento che nel segmento medio-alto delle biciclette elettriche non sarebbe in corso nessuna azione di dumping. Tale parte interessata ha affermato che si potrebbe ricorrere a qualità, prestazioni, prezzo, costo e margine di profitto delle biciclette elettriche per differenziare tali segmenti di mercato. |
|
(46) |
La Commissione ha ricordato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono stati definiti sulla base delle loro caratteristiche fisiche. Criteri quali il prezzo, il costo e il margine di profitto non possono essere usati per definire il prodotto in esame (9). Per quanto riguarda la qualità e le prestazioni, oltre al fatto che la parte interessata non ha spiegato come misurare e quantificare tali elementi in modo sistematico, la Commissione ricorda che la qualità e le prestazioni possono essere prese in considerazione mediante adeguamenti per le caratteristiche fisiche. In ogni caso, anche se fossero pertinenti per la definizione del prodotto, quod non, la Commissione osserva che, sebbene numerose parti interessate abbiano avanzato simili affermazioni durante l'inchiesta, nessuna ha fornito alcuna informazione rilevante che avrebbe giustificato o consentito una possibile segmentazione del mercato. In assenza di prove, la Commissione ha dovuto in ogni caso respingere tale argomentazione e ha confermato le risultanze esposte al considerando 122 del regolamento provvisorio. |
|
(47) |
In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 67 a 74 del regolamento provvisorio. |
3. DUMPING
3.1. Paese di riferimento
|
(48) |
Non è stata ricevuta alcuna osservazione riguardante la scelta dell'industria dell'Unione quale paese di riferimento e non è stato suggerito alcun paese di riferimento alternativo. Il considerando 103 del regolamento provvisorio è pertanto confermato. |
3.2. Valore normale
|
(49) |
Come stabilito al considerando 103 del regolamento provvisorio, il valore normale è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Non è stata ricevuta alcuna osservazione circa tale punto. |
|
(50) |
Due produttori esportatori cinesi hanno contestato i valori usati per il valore normale, prendendo come esempi di tipo di prodotto (NCP) coppie di prodotti in cui uno dovrebbe essere, secondo le convenzioni dell'industria delle biciclette elettriche, più costoso dell'altro, ma in realtà era più economico. Questi due produttori esportatori hanno affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il valore normale per NCP affinché sia maggiormente «in linea» con il costo presunto dei materiali e delle parti utilizzati. |
|
(51) |
Tale affermazione è stata respinta, poiché il valore normale si basa sui prezzi reali pagati nell'Unione per il prodotto simile. Ciascuna bicicletta elettrica è composta di numerosi componenti che, unitamente ad altri fattori, ne determinano il prezzo di vendita. L'effetto combinato di tali componenti e fattori può essere superiore all'impatto delle differenze di prezzo di uno specifico componente, come affermato dai due produttori esportatori. I due produttori esportatori non hanno richiesto un adeguamento per le differenze fisiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento. |
|
(52) |
I considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati. |
|
(53) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori hanno affermato che la spiegazione di cui al considerando 51 sarebbe insufficiente. Tali produttori esportatori hanno fornito l'esempio di due NCP che differiscono solo per livello di potenza dell'assistenza del motore. In tale esempio, l'NCP con l'assistenza del motore di potenza inferiore rientrava nell'intervallo di valori normali più costoso rispetto all'NCP con l'assistenza del motore di potenza superiore. |
|
(54) |
La Commissione ha osservato che tale situazione non era tipica del valore normale impiegato nella presente inchiesta, poiché nella maggior parte dei casi le caratteristiche dell'NCP più costose rientravano in intervalli di valori normali più costosi. Di fatto, il valore normale medio degli NCP con il livello di assistenza superiore è maggiore del 60,8 % rispetto a quello degli NCP con il livello di assistenza inferiore. La situazione di cui al considerando 53 può verificarsi senza compromettere l'affidabilità di tale valore normale ai fini di un confronto equo, poiché il valore normale è basato sulle vendite nell'Unione di molteplici produttori dell'Unione. Tali vendite includono di per sé differenze di prezzo a seconda dei modelli particolari che influenzano il prezzo per NCP nel mix delle vendite. Inoltre, il valore normale del prodotto in esame presentato in intervalli in alcuni casi apparentemente amplifica la differenza di prezzo. Ciò avviene perché due NCP con una differenza di prezzo molto esigua possono essere mostrati in due intervalli diversi se i loro prezzi si avvicinano ai limiti dell'intervallo. |
|
(55) |
In assenza di altre affermazioni relative al valore normale, i considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati. |
3.3. Prezzo all'esportazione
|
(56) |
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all'esportazione, i considerando da 107 a 109 del regolamento provvisorio sono confermati. |
3.4. Confronto
|
(57) |
Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non dovrebbe dedurre i costi del credito sostenuti tra il produttore e le società di vendita a esso collegate in Europa. Tale affermazione è stata accettata. Ciò ha comportato un adeguamento del prezzo all'esportazione inferiore all'1 %. |
|
(58) |
Lo stesso produttore esportatore ha chiesto se il valore normale includesse i costi di imballaggio e, in tal caso, che il confronto con il prezzo all'esportazione avvenisse tra prodotti imballati. Tale affermazione è stata accettata per tutti i produttori esportatori, poiché il valore normale è stato determinato sulla base di prodotti simili imballati. Ciò ha comportato un adeguamento del prezzo all'esportazione inferiore all'1 %. |
|
(59) |
Al considerando 116 del regolamento provvisorio la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire una quantificazione affidabile e verificabile dei costi ai fini di un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per tenere conto dei costi di progettazione, di commercializzazione e di ricerca e sviluppo degli importatori dotati di marchio proprio. |
|
(60) |
Due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno presentato richieste di adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base e a tal proposito hanno fornito prove dei loro importatori dotati di marchio proprio nell'Unione. Le prove fornite consistevano in dati degli importatori interessati relativi ai costi di ricerca e sviluppo e di progettazione. Gli importatori suddetti erano stati sottoposti a ispezione nell'ambito della presente inchiesta. |
|
(61) |
La Commissione ha esaminato i dati presentati a sostegno delle affermazioni fatte e ha accettato che determinati costi di ricerca e sviluppo e di progettazione fossero effettivamente necessari nelle operazioni degli importatori dotati di marchio proprio. Non ha tuttavia potuto accettare i dati degli importatori selezionati dai produttori esportatori, poiché tali dati riguardavano questioni più ampie rispetto ai costi di ricerca e sviluppo e di progettazione degli importatori dotati di marchio proprio. Le notevoli differenze nelle categorie di costo comunicate espresse come percentuale del fatturato dei due importatori dotati di marchio proprio non fornivano una base rappresentativa per stabilire i costi necessari ai fini dell'adeguamento richiesto. |
|
(62) |
Tuttavia, la Commissione è riuscita a individuare tali costi nei registri dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e verificati, che hanno costituito la fonte dei dati per il valore normale nella presente inchiesta. I produttori dell'Unione inclusi nel campione e verificati sono stati pertanto considerati una fonte affidabile di dati per un adeguamento del valore normale per la ricerca e sviluppo e la progettazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). |
|
(63) |
Su tale base, la Commissione ha effettuato un adeguamento del 2,3 % del valore normale per i tre produttori esportatori cinesi che vendevano solo biciclette elettriche prive di marchio, ossia che producevano biciclette elettriche nella RPC per titolari di marchio nell'Unione. |
|
(64) |
L'industria dell'Unione ha preso atto delle richieste iniziali di adeguamento per la ricerca e sviluppo e la progettazione e di altro tipo presentate dai due produttori esportatori cinesi e ha dichiarato che tali richieste non dovevano essere accolte. Ha affermato inoltre che l'adeguamento del 2,3 % effettuato dalla Commissione non dovrebbe essere applicato a un altro produttore esportatore cinese, che non lo aveva richiesto. |
|
(65) |
Per quanto riguarda l'adeguamento del 2,3 %, però, la Commissione si è basata su dati finanziari forniti dall'industria dell'Unione. Al fine di fornire un confronto equo e ragionevole tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, l'adeguamento ha dovuto essere effettuato per i tre produttori esportatori cinesi interessati. L'affermazione dell'industria dell'Unione è stata pertanto respinta. |
|
(66) |
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, i tre produttori esportatori cinesi hanno affermato che l'adeguamento per la ricerca e sviluppo e la progettazione non avrebbe dovuto basarsi sui dati verificati dell'industria dell'Unione, ma sui dati di due importatori indipendenti forniti dai produttori esportatori in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Tali importatori hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva tenuto conto di tutte le differenze di costo pertinenti necessarie per il confronto dei prezzi. Un produttore esportatore ha affermato che l'adeguamento del 2,3 % del valore normale è troppo basso rispetto ai propri costi relativi alle operazioni di branding. |
|
(67) |
La Commissione ha spiegato a sufficienza la fonte di tale adeguamento al considerando 61 e osserva che solo i costi relativi alle operazioni dell'importatore titolare del marchio complementari alle operazioni di un importatore standard potevano essere presi in considerazione per tale adeguamento. |
|
(68) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe invece dovuto usare i dati dei due importatori indipendenti, la Commissione osserva quanto segue. La Commissione osserva che l'uso di dati dell'industria dell'Unione come fonte di tale adeguamento è avvenuto in precedenza, nel procedimento relativo a determinati lavori di ghisa originari della RPC (10), ma che la stessa Commissione ha usato anche i dati di importatori indipendenti, come nel procedimento relativo ad alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e del Vietnam (11). In questo caso, la Commissione ha ritenuto opportuno usare i dati dei produttori dell'Unione che avevano sostenuto costi relativi al marchio. |
|
(69) |
In primo luogo, usando i dati dei produttori dell'Unione, la Commissione ha potuto raccogliere una serie completa di dati da tutti i produttori. Pertanto, i dati usati sono più rappresentativi di quelli di due importatori indipendenti. |
|
(70) |
In secondo luogo, la Commissione non ha verificato le serie di dati forniti dai due importatori indipendenti, in quanto i dati sono stati presentati dopo le visite di verifica. Per contro, i dati dei produttori dell'Unione erano stati specificamente verificati. |
|
(71) |
La Commissione osserva inoltre che, visto che i dati dell'industria dell'Unione sono stati usati per calcolare il valore normale e il prezzo non pregiudizievole, l'uso dei dati delle stesse società era più coerente. |
|
(72) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Giant ha chiesto che l'adeguamento del 2,3 % per la ricerca e sviluppo e la progettazione fosse applicato a una parte delle sue vendite, qualora tali attività fossero fornite dal loro cliente, vale a dire l'importatore titolare del marchio. L'adeguamento è stato concesso, con una riduzione del suo margine di dumping dell'1,2 %. Il risultato è stato divulgato e non è stato oggetto di ulteriori osservazioni. |
|
(73) |
I tre produttori esportatori cinesi hanno ribadito l'affermazione fatta prima della divulgazione provvisoria delle informazioni, di cui ai considerando da 118 a 122 del regolamento provvisorio, secondo cui l'NCP usato dalla Commissione nel corso dell'inchiesta dovrebbe essere esteso al fine di includere altri elementi. |
|
(74) |
I tre produttori esportatori cinesi non hanno fornito alcuna nuova informazione per consentire il riesame di tale affermazione. Le risultanze di cui ai considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio sono stati pertanto confermati. |
|
(75) |
I tre produttori esportatori cinesi hanno ribadito la stessa affermazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza fornire alcuna nuova informazione. Contrariamente alle argomentazioni avanzate nei loro commenti più recenti, la Commissione ha esaminato attentamente le prove fornite dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e tutte le altre informazioni disponibili e ha spiegato le proprie conclusioni ai considerando da 118 a 122 del regolamento provvisorio. |
|
(76) |
Un produttore esportatore cinese ha richiesto prove relative allo stadio commerciale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, usate a scopo di calcolo del valore normale, al fine di esaminare se fosse giustificata una richiesta di adeguamento per lo stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base. Questa informazione, che è stata ritenuta riservata da tutte le parti interessate, incluso lo stesso produttore esportatore cinese, è stata messa a disposizione sotto forma di intervalli di valori dalle parti interessate nel fascicolo pubblico. Essa mostra che generalmente oltre l'85 % delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era fatta a rivenditori. |
|
(77) |
Dopo che tale nuova prova è stata inclusa nel fascicolo pubblico, il produttore esportatore cinese ha presentato una richiesta di adeguamento per lo stadio commerciale. Poiché tale produttore esportatore cinese disponeva di società di vendita collegate nell'Unione, ha ritenuto inoltre che gli adeguamenti effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base al suo prezzo all'esportazione abbiano modificato lo stadio commerciale delle sue vendite da quello dei rivenditori a quello dei distributori. La stessa argomentazione è stata avanzata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che gli adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono destinati a rimuovere l'effetto degli importatori collegati nell'Unione, non a modificare lo stadio commerciale delle vendite, che erano fatte essenzialmente ai rivenditori (generalmente oltre l'85 %). Dopo aver esaminato le argomentazioni presentate, la Commissione ha respinto tale affermazione. |
3.5. Margini di dumping
|
(78) |
Come descritto alla sezione 3, la Commissione ha preso in considerazione le osservazioni delle parti interessate e ha ricalcolato il margine di dumping di tutti i produttori esportatori cinesi. |
|
(79) |
I margini di dumping definitivi espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Tabella 1 Margini di dumping definitivo
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione
|
(80) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio e delle osservazioni ricevute, la Commissione ha esaminato ulteriormente la situazione di determinati produttori dell'Unione del prodotto simile che avevano comunicato importazioni del prodotto in esame di cui ai considerando da 130 a 132 del regolamento provvisorio. |
|
(81) |
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che sei società inizialmente ritenute appartenenti all'industria dell'Unione dovrebbero essere escluse dalla definizione dell'industria dell'Unione. In seguito alle osservazioni, la Commissione ha rivalutato la situazione di tali sei società e ha concluso che l'interesse rappresentato dalla loro attività di importazione era superiore all'interesse rappresentato dalla loro attività di produzione. Di conseguenza, ha escluso tali sei società dalla definizione dell'industria dell'Unione. |
|
(82) |
Dato che sei produttori dell'Unione sono stati esclusi dalla definizione dell'industria dell'Unione, i restanti 31 produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(83) |
Gli indicatori di pregiudizio per la quota di mercato, la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, l'occupazione e la produttività sono stati rivisti di conseguenza, come descritto ai considerando 106, 113 e 121. |
4.2. Consumo dell'Unione
|
(84) |
In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 133 a 135 del regolamento provvisorio. |
4.3. Importazioni dalla RPC
|
(85) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la CCCME ha ripetuto la propria richiesta di divulgazione della fonte e delle statistiche dettagliate sulle esportazioni presentate dal denunciante e ha ribadito che la descrizione della metodologia seguita dal denunciante per individuare il prodotto in esame non era sufficientemente dettagliata. La CCCME non ha fornito argomentazioni nuove né aggiuntive a sostegno di tali affermazioni, che sono già state trattate ai considerando da 143 a 148 del regolamento provvisorio. Tali affermazioni sono state pertanto respinte. |
|
(86) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha chiesto perché, nonostante l'esclusione di sei produttori dalla definizione dell'industria dell'Unione di cui al considerando 82, la quota di mercato delle importazioni cinesi e delle importazioni da altri paesi terzi sia rimasta invariata. A tale riguardo si osserva che la quota di mercato è calcolata come percentuale del consumo totale dell'Unione. Come indicato al considerando 84, il consumo dell'Unione non è stato rivisto dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Pertanto, anche le quote di mercato delle importazioni cinesi e delle importazioni da altri paesi terzi sono rimaste invariate. |
|
(87) |
Un importatore indipendente ha affermato che la diminuzione dei prezzi delle importazioni dalla RPC non era dovuta a pratiche commerciali sleali, ma alla diminuzione del costo del litio e alla concorrenza serrata per guadagnare quote di mercato nell'Unione. Tuttavia, non ha spiegato come tali sviluppi invaliderebbero le risultanze esposte nel regolamento provvisorio, soprattutto per quanto riguarda il dumping. L'affermazione deve pertanto essere respinta e l'argomentazione di cui ai considerando da 151 a 158 del regolamento provvisorio è confermata. |
|
(88) |
La CCCME e alcuni produttori esportatori hanno affermato che la Commissione aveva valutato erroneamente l'evoluzione del prezzo medio delle importazioni cinesi osservando che era sensibilmente inferiore al prezzo medio dei produttori dell'Unione e dei paesi terzi. Tali parti hanno sostenuto che il prezzo medio delle importazioni cinesi non rivelava nulla in merito a una potenziale sottoquotazione in assenza di un'analisi su base comparabile, ossia un'analisi basata sul tipo di prodotto. Dette parti hanno affermato che la Commissione dovrebbe riconoscere che un calo del prezzo medio delle importazioni cinesi potrebbe riflettere semplicemente una variazione della combinazione di prodotti. |
|
(89) |
Come indicato al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione concorda sul fatto che un cambiamento della combinazione di prodotti può influenzare l'evoluzione del prezzo medio delle importazioni dalla RPC. Resta tuttavia il fatto che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono stati costantemente e significativamente inferiori ai prezzi medi per qualsiasi altra fonte di approvvigionamento, nonostante un contesto nel quale la CCCME stessa ha affermato che il prodotto in esame è migliorato in termini di qualità ed è stato esteso a segmenti di prezzo più elevati. Inoltre tale andamento in calo deve essere considerato in relazione ad analisi su base comparabile che hanno portato a risultanze di sostanziale sottoquotazione e dumping. |
|
(90) |
Per quanto riguarda i calcoli della sottoquotazione, un produttore esportatore cinese con importatori collegati nell'Unione ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto usare i valori cif comunicati delle sue importazioni invece di usare un valore cif costruito. Ha affermato che la metodologia usata per determinare il valore cif usato nei calcoli della sottoquotazione dovrebbe essere divulgata. Ha affermato inoltre che, usando tale metodologia, la Commissione aveva portato i suoi prezzi al livello della frontiera dell'Unione, che non è il punto al quale è concorrenziale con i produttori dell'Unione. Ha sostenuto inoltre che tale metodologia ha introdotto una differenza nello stadio commerciale che ha reso il confronto dei prezzi iniquo. |
|
(91) |
In primo luogo, la Commissione ricorda di aver debitamente divulgato a tutte le parti interessate, incluso il produttore esportatore cinese in questione, la metodologia usata per i calcoli della sottoquotazione (il prezzo unitario dell'industria dell'Unione è stato confrontato con il prezzo unitario di ciascun produttore esportatore per tipo di prodotto e la differenza è stata moltiplicata per la quantità esportata dal produttore esportatore). In secondo luogo, la stessa affermazione concernente la costruzione del prezzo all'esportazione di tale produttore esportatore cinese per i calcoli del dumping è stata respinta, come indicato al considerando 75. Di fatto, per le stesse ragioni, ovvero perché la costruzione del prezzo cif non modifica lo stadio commerciale delle vendite, che erano fatte prevalentemente ai rivenditori (generalmente oltre l'85 %), la Commissione deve respingere anche l'affermazione relativa ai calcoli della sottoquotazione. Infine, per i calcoli della sottoquotazione la Commissione non può usare i prezzi cif comunicati poiché le vendite sottostanti sono avvenute tra parti collegate. Il produttore esportatore cinese in questione, inoltre, non ha stabilito come tali prezzi possano essere affidabili nonostante tale relazione. |
|
(92) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la stessa parte interessata ha ribadito l'affermazione di cui al considerando 90. |
|
(93) |
La Commissione ricorda che, per quanto riguarda la determinazione del margine di sottoquotazione, il regolamento di base non prescrive una metodologia specifica. La Commissione dispone pertanto di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di tale fattore. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove positive e di svolgere un esame obiettivo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Occorre altresì ricordare che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente che l'esistenza di una sottoquotazione significativa dei prezzi debba essere esaminata a livello di importazioni oggetto di dumping e non a livello di eventuali successivi prezzi di rivendita sul mercato dell'Unione. |
|
(94) |
Su tale base per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo della sottoquotazione (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui si verifica (o può verificarsi) la concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è di fatto il prezzo d'acquisto del primo importatore indipendente, perché in linea di principio tale società può scegliere se rifornirsi dall'industria dell'Unione o da paesi terzi. Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione che è considerato essere un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso di vendite all'esportazione tramite importatori collegati, il punto di raffronto dovrebbe essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva della catena di distribuzione, ad esempio la vendita all'utilizzatore finale della merce. Pertanto, per analogia con l'approccio seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Poiché tale articolo è l'unico del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, la sua applicazione per analogia è giustificata. |
|
(95) |
Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore vende direttamente i prodotti a un acquirente indipendente (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un importatore o un utilizzatore finale) perché, in questo scenario, non sarebbero praticati prezzi di rivendita per definizione. Un approccio diverso condurrebbe a una discriminazione tra produttori esportatori, basata esclusivamente sul canale di vendita da essi utilizzato. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all'importazione pertinente per i calcoli della sottoquotazione non debba essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano effettuate verso operatori collegati o indipendenti nell'Unione. La metodologia seguita dalla Commissione garantisce che entrambe le circostanze beneficino di parità di trattamento. |
|
(96) |
Pertanto, al fine di permettere un confronto equo, per giungere a determinare un prezzo CIF attendibile è giustificato detrarre le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(97) |
La CCCME e quattro produttori esportatori cinesi hanno affermato che il respingimento della loro richiesta di adeguamento per lo stadio commerciale ai sensi del considerando 157 del regolamento provvisorio non prendeva in considerazione la differenza di prezzi che emergeva al livello dei clienti OEM. Dette parti interessate hanno affermato che un confronto equo dei prezzi richiedeva un adeguamento al rialzo al fine di riflettere la maggiorazione del cliente OEM e dei proprietari del marchio in seguito all'importazione. La stessa argomentazione è stata sostenuta nuovamente in seguito alla divulgazione delle informazioni. |
|
(98) |
Come già spiegato al considerando 157 del regolamento provvisorio, la Commissione ha preso in considerazione l'argomentazione a favore di un adeguamento per lo stadio commerciale e ha concluso che non vi è alcuna differenza di prezzo coerente e distinta per le vendite a favore di clienti OEM e proprietari di marchi nell'Unione. Adeguare al rialzo il prezzo all'importazione cinese per la maggiorazione applicata dagli importatori dotati di marchio che rifletterebbe una differenza dello stadio commerciale comprometterebbe la risultanza dell'inchiesta secondo la quale non vi è alcuna differenza di prezzo coerente e distinta per le vendite a livello di clienti OEM e di proprietari di marchi nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(99) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Giant ha presentato una richiesta relativa al calcolo del dazio doganale convenzionale nel caso di importazioni effettuate da società collegate che fungono da importatore. Giant ha affermato che l'importo del dazio doganale convenzionale dovrebbe basarsi sul valore cif effettivo, non sul valore cif costruito. Tale affermazione è stata accettata. I margini di sottoquotazione variavano tra il 16,2 % e il 43,2 %, come indicato nella tabella 2. Tabella 2 Margini di sottoquotazione
|
|
(100) |
In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni dalla RPC e in seguito alla revisione dei calcoli di sottoquotazione di cui al considerando 99, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 136 a 157 del regolamento provvisorio. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni generali
|
(101) |
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, un importatore ha affermato che la Commissione dovrebbe spiegare come ha ottenuto e stimato gli indicatori di andamento, dal momento che quelli forniti nel regolamento provvisorio non erano in linea con i dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. In particolare, ha segnalato che nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione aveva comunicato una diminuzione della produzione e delle vendite. |
|
(102) |
La Commissione fa riferimento al considerando 162 del regolamento provvisorio dove spiegava che gli indicatori macroeconomici non si basavano solo su informazioni raccolte dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma anche su informazioni di mercato presentate dalla Confederazione del settore europeo delle biciclette (Confederation of the European Bicycle Industry, «CONEBI») e su statistiche sulle importazioni. |
|
(103) |
Come spiegato al considerando 163 del regolamento provvisorio, per i consumi la Commissione ha usato i dati presentati da CONEBI e verificati dalla Commissione stessa. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato ottenuto deducendo gli importi dai dati totali sui consumi. La produzione è stata stimata sulla base dei rapporti pertinenti tra vendite e produzione verificati presso i produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
|
(104) |
Come affermato al considerando 164 del regolamento provvisorio, la Commissione ha seguito la metodologia descritta nella denuncia, in merito alla quale non è stata fatta alcuna osservazione durante la presente inchiesta. |
|
(105) |
In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato i considerando da 159 a 166 del regolamento provvisorio. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(106) |
In seguito all'esclusione di determinate società dalla definizione dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando da 80 a 83, i dati relativi alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti nell'Unione sono stati rivisti come indicato nella tabella 3. Tabella 3 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(107) |
Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è così aumentato del 28 % durante il periodo in esame nonostante un calo del 3 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. La capacità produttiva è aumentata del 34 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 50 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente un calo del 9 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. L'utilizzo degli impianti è diminuito dal 75 % nel 2014 al 72 % durante il periodo dell'inchiesta, con una contrazione dal 75 % al 66 % tra il 2014 e il 2016 e un aumento dal 66 % al 72 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. Le tendenze descritte nel regolamento provvisorio sono rimaste dunque le stesse per la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dopo la revisione delle società che costituivano l'industria dell'Unione. |
|
(108) |
La CCCME e quattro produttori esportatori hanno affermato che la crescita della produzione non indicava pregiudizio. Essi hanno altresì affermato che i produttori dell'Unione avevano aumentato la loro capacità dal 2014 al 2016. Tali parti interessate hanno affermato che ciò era stato possibile soltanto perché l'industria dell'Unione non aveva dovuto affrontare la concorrenza fino al 2016, come si ammetterebbe nella denuncia. Dette parti sostengono che tra il 2014 e il 2016 l'industria dell'Unione ha sviluppato una notevole capacità in eccesso fino a quando non si è resa conto che tale eccedenza di capacità ne stava influenzando la redditività e ha quindi ridotto detta capacità per migliorare la redditività quando le vendite sono rimaste forti. Dette parti hanno tuttavia osservato che l'utilizzo degli impianti è rimasto significativo e che il calo registrato nel 2015-2016 è corrisposto a un significativo aumento della capacità. |
|
(109) |
La Commissione ha sottolineato che la denuncia non ha mai dichiarato che l'industria dell'Unione non avesse dovuto affrontare concorrenza tra il 2014 e il 2016. Come affermato al considerando 169 del regolamento provvisorio, l'aumento della produzione è stato trainato dalla crescita dei consumi. Tuttavia, dopo il 2015, la produzione e il consumo hanno fatto registrare una divergenza marcata e crescente, dovuta alla pressione sulle vendite e a una continua perdita di quote di mercato. Analogamente la capacità è aumentata allo stesso ritmo dei consumi fino al 2016 e il deterioramento dell'utilizzo degli impianti è stato quindi collegato al medesimo schema. Inoltre, come spiegato al considerando 172 del regolamento provvisorio, gli indicatori della capacità e dell'utilizzo degli impianti sono di importanza relativa rispetto alla redditività. |
|
(110) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il CEIEB ha affermato che non c'era alcun collegamento tra il deterioramento della capacità e dell'utilizzo degli impianti e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, poiché era difficile determinare quale parte della capacità fosse usata per le biciclette convenzionali e quale per le biciclette elettriche e dal momento che la produzione di biciclette convenzionali è diminuita del 3,7 % nel 2016, secondo i dati pubblicati da CONEBI. |
|
(111) |
La Commissione ha ricordato che la capacità e l'utilizzo degli impianti sono stati verificati in relazione al prodotto in esame, escludendo le biciclette convenzionali. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(112) |
In assenza di altre osservazioni relative alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti e tenendo conto della correzione di cui al considerando 106, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 172 del regolamento provvisorio. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
|
(113) |
In seguito all'esclusione di determinate società dalla definizione dell'industria dell'Unione, come delineato ai considerando da 80 a 83, sono stati rivisti i dati relativi al volume delle vendite e alla quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tabella 4 Volume delle vendite e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(114) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è così aumentato del 20 % durante il periodo in esame. È aumentato del 25 % tra il 2014 e il 2016 e successivamente sceso del 4 % tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita sensibilmente, passando dal 75 % nel 2014 al 51 % durante il periodo dell'inchiesta. Le tendenze descritte nel regolamento provvisorio sono rimaste le stesse per il volume delle vendite e la quota di mercato dopo la revisione delle società che costituivano l'industria dell'Unione. |
|
(115) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che l'aumento complessivo delle vendite pari al 20 % per il periodo in esame deve essere considerato un ottimo risultato e non può essere indicativo di un pregiudizio notevole. |
|
(116) |
Tuttavia, l'aumento del 20 % delle vendite dell'industria dell'Unione deve essere considerato alla luce di un aumento del 74 % del consumo dell'Unione nello stesso periodo, come indicato nella tabella 2 del regolamento provvisorio. La Commissione non ha riscontrato alcuna indicazione del fatto che un aumento delle vendite di gran lunga inferiore all'aumento del consumo potesse essere considerato un ottimo risultato e non indicativo di un pregiudizio notevole. |
|
(117) |
La CCCME ha altresì affermato che, secondo le informazioni contenute nella denuncia, i produttori dell'Unione che sostenevano detta denuncia avevano subito soltanto una diminuzione di lieve entità della loro quota di mercato pari a 2 punti percentuali durante il periodo in esame. Tale modesta diminuzione confermerebbe che i denuncianti non hanno subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni del prodotto in esame. |
|
(118) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine «pregiudizio» è definito come «pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione». Di conseguenza la Commissione è tenuta a valutare il pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione nel suo complesso, non soltanto nei confronti dei denuncianti. La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione ha subito una significativa perdita di quota di mercato pari a 24 punti percentuali. Il fatto che taluni produttori dell'Unione abbiano perso una quota di mercato inferiore (o superiore) rispetto ad altri non mette in discussione tale risultanza. |
|
(119) |
In assenza di altre osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato e in seguito alla correzione di cui al considerando 113, la Commissione conferma tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 173 a 176 del regolamento provvisorio. |
4.4.2.3. Crescita
|
(120) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 177 del regolamento provvisorio. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
|
(121) |
In seguito all'esclusione di determinate società dalla definizione dell'industria dell'Unione, come delineato ai considerando da 80 a 83, sono stati rivisti i dati relativi a occupazione e produttività dell'industria dell'Unione. Tabella 5 Occupazione e produttività
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(122) |
L'industria dell'Unione ha aumentato così il livello di occupazione del 40 % durante il periodo in esame. Tale aumento è avvenuto in gran parte tra il 2014 e il 2016. L'occupazione è aumentata di un punto percentuale tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. La produttività è diminuita del 9 % a causa dell'aumento dell'occupazione ad un ritmo più sostenuto rispetto alla produzione. Dopo la revisione le tendenze descritte nel regolamento provvisorio restano le stesse per quanto riguarda occupazione e produttività. |
|
(123) |
In assenza di altre osservazioni relative all'occupazione e alla produttività e in seguito alla correzione di cui al considerando 121, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 178 a 180 del regolamento provvisorio. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(124) |
In assenza di altre osservazioni relative all'entità del dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 181 e 182 del regolamento provvisorio. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
|
(125) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il CEIEB, la CCCME e quattro altri produttori esportatori hanno sostenuto che l'aumento del 15 % dei prezzi medi dell'industria dell'Unione contraddiceva le risultanze della Commissione secondo i quali le importazioni cinesi provocavano una compressione o depressione dei prezzi rispetto alla capacità dell'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi. |
|
(126) |
Innanzitutto la Commissione osserva che l'anno di riferimento per la misurazione di tale aumento era il 2014, anno in cui l'industria dell'Unione ha registrato un livello molto basso di redditività e il suo margine di profitto più basso durante il periodo in esame. In secondo luogo, in questo contesto, l'aumento dei prezzi medi rifletteva l'evoluzione dei costi medi di produzione e non è andato oltre tale soglia. In terzo luogo, come affermato al punto 185 del regolamento provvisorio, tale evoluzione non significa necessariamente che il costo e il prezzo di un prodotto comparabile siano aumentati allo stesso modo del costo e del prezzo medi, poiché la gamma di prodotti cambia ogni stagione. Alla luce di questi elementi e delle risultanze riguardanti la sottoquotazione, la Commissione non concorda pertanto con l'argomentazione secondo la quale l'aumento del prezzo medio dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione invalida l'esistenza della compressione o depressione dei prezzi. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
|
(127) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, non è stata presentata alcuna osservazione relativa al costo del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 186 e 187 del regolamento provvisorio. |
4.4.3.3. Scorte
|
(128) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il CEIEB ha affermato che la Commissione, nella sua analisi del pregiudizio, non poteva allo stesso tempo stabilire la fine della stagione di vendita a metà luglio per la valutazione delle condizioni per la registrazione e alla fine di settembre per la valutazione della significatività delle scorte. Ha sostenuto inoltre che l'aumento delle scorte tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta è stato insignificante. |
|
(129) |
La Commissione ha considerato che la stagione di vendita durava da marzo a settembre. Nel regolamento relativo alla registrazione, la Commissione ha ritenuto che fosse ragionevole supporre che un ulteriore notevole aumento delle importazioni avrebbe potuto compromettere l'effetto riparatore del dazio, dato che la scadenza per l'adozione delle misure provvisorie era il 20 luglio. Di fatto, in tale contesto, ciò comportava che un aumento dei livelli delle scorte avrebbe consentito agli importatori di fornire il prodotto in esame fino alla fine della stagione di vendita. Nel regolamento provvisorio, sulla base delle stesse tendenze stagionali, la Commissione ha osservato che il fatto che le scorte fossero a un livello più elevato nel settembre del periodo dell'inchiesta rispetto al dicembre di un anno prima rifletteva un aumento continuo e significativo delle scorte, dal momento che i livelli delle scorte dovrebbero normalmente essere bassi alla fine della stagione di vendita. La Commissione ha valutato che non vi era alcuna contraddizione tra queste due analisi e ha confermato le risultanze delineate ai considerando da 188 a 191 del regolamento provvisorio. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
|
(130) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il CEIEB ha sostenuto che il margine di profitto dell'industria dell'Unione era diminuito solo dello 0,4 % tra il 2016 e il PI, mentre il ritmo di crescita delle importazioni cinesi era accelerato, il che dimostrerebbe l'assenza di un pregiudizio. Nella stessa ottica, la CCCME e quattro produttori esportatori hanno affermato che il livello del margine di profitto dell'industria dell'Unione durante il PI e la sua evoluzione nel periodo in esame non erano caratteristici di una situazione di pregiudizio notevole. |
|
(131) |
Sebbene l'inchiesta abbia accertato l'esistenza di un volume significativo di importazioni a prezzi di dumping e inferiori, essa ha altresì accertato la forza della domanda nel mercato delle biciclette elettriche, la quale ha limitato, in qualche misura, gli effetti negativi sul margine di profitto dell'industria dell'Unione. Tale osservazione include il periodo tra il 2016 e il PI, segnalato dal CEIEB, durante il quale il netto aumento delle importazioni dalla RPC è coinciso con una riduzione relativamente ridotta delle vendite dell'industria dell'Unione a causa di consumi ancora elevati. Ciò nonostante la Commissione ha osservato che il margine di profitto dell'industria dell'Unione è diminuito in tutti gli anni tranne uno e si è attestato complessivamente a livelli ridotti. Inoltre, la conclusione dell'esistenza di un pregiudizio notevole non si basa su un singolo indicatore. Altri indicatori, di cui alcuni di natura finanziaria come il flusso di cassa, sono stati analizzati unitamente all'evoluzione del margine di profitto al fine di trarre una conclusione circa una situazione di pregiudizio notevole. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. |
|
(132) |
La CCCME ha inoltre sostenuto che la spiegazione più probabile della diminuzione del margine di profitto tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta non era dovuta alla pressione delle importazioni cinesi, ma agli investimenti dell'industria dell'Unione per aumentare la propria capacità produttiva. La CCCME ha affermato che l'argomentazione non era stata esaminata dalla Commissione. |
|
(133) |
Tale osservazione è stata analizzata alla sezione 5.2.3 del regolamento provvisorio, in particolare al considerando 221 dove la Commissione spiegava che le spese in conto capitale non hanno avuto un impatto notevole sulla redditività dell'industria dell'Unione. In assenza di informazioni aggiuntive, l'affermazione è stata pertanto respinta. |
|
(134) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il CEIEB ha valutato che il margine di profitto di riferimento del 4,3 % non era significativamente superiore al margine di profitto durante il periodo dell'inchiesta (3,4 %) e ha sostenuto che il livello di redditività dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta non comprovava l'esistenza di un pregiudizio. |
|
(135) |
Come indicato al considerando 198 del regolamento provvisorio, l'industria delle biciclette elettriche è strutturalmente un settore ad alta intensità di capitale. Di conseguenza è importante verificare se la redditività conseguita sia in grado di generare un flusso di cassa sufficiente a sostenere le attività dell'industria dell'Unione. Come dimostrato nella tabella 11 del regolamento provvisorio, il flusso di cassa dell'industria dell'Unione è stato debole durante il periodo dell'inchiesta, visto che rappresentava solo lo 0,6 % del fatturato di vendita. Di conseguenza nel valutare i risultati finanziari dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non considerando la redditività isolatamente, viene mantenuta la risultanza relativa agli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione. |
|
(136) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha osservato che investimenti ingenti e l'occupazione potevano comportare un aumento sostanziale dei costi fissi per i produttori dell'Unione e avere un impatto significativo sulla redditività, soprattutto se l'utilizzo degli impianti era esiguo. |
|
(137) |
Per quanto riguarda gli investimenti, come indicato al considerando 197 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame gli investimenti non hanno rappresentato più del 2 % delle vendite. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'industria dell'Unione non ha effettuato «grandi investimenti» che avrebbero potuto avere un impatto significativo sulla redditività nel periodo in esame. |
|
(138) |
Per quanto concerne l'occupazione, la CCCME ha sostenuto che l'enorme aumento di capacità si è riflesso strettamente in una crescita sostanziale del numero di dipendenti. È tuttavia altresì evidente che l'aumento dell'occupazione è stato trainato anche da un significativo aumento della produzione. |
|
(139) |
La Commissione ha riscontrato che, in particolare tra il 2014 e il 2016, l'occupazione rispecchiava la produzione molto più fedelmente rispetto alla capacità produttiva. Durante il periodo dell'inchiesta, nel quale le vendite e la produzione dell'Unione hanno registrato un andamento negativo nonostante il crescente consumo dell'Unione, l'industria dell'Unione non è stata in grado di ridurre l'occupazione, con una conseguente diminuzione della produttività per dipendente. Tale produttività decrescente e il conseguente impatto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione sono tuttavia direttamente collegati ai crescenti quantitativi di importazioni in dumping di biciclette elettriche cinesi durante il periodo in esame. |
|
(140) |
In assenza di altre osservazioni relative a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali, la conclusione di cui ai considerando da 192 a 199 del regolamento provvisorio è stata confermata. |
4.4.4. Conclusione sul pregiudizio
|
(141) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la CCCME e quattro produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che i fattori di concorrenza non erano stati trattati nell'analisi del pregiudizio. Tali produttori hanno affermato che la denuncia ammetteva che le importazioni provenienti dalla RPC non avessero costituito una problematica di mercato fino al 2016, nella misura in cui esse erano concentrate sui segmenti di basso e medio livello del mercato dell'Unione e che l'analisi del pregiudizio avrebbe dovuto concentrarsi su tali specifici segmenti. Un importatore ha inoltre affermato che il pregiudizio, se dimostrato, inciderebbe o si concentrerebbe essenzialmente sul segmento di fascia bassa delle biciclette elettriche e che, sulla base della sua esperienza, non esisteva nei segmenti di fascia alta del mercato. |
|
(142) |
Malgrado il fatto che le affermazioni della CCCME si fondassero su una lettura inesatta della denuncia, la Commissione ricorda che le sue conclusioni non si basavano sulla denuncia ma sulla sua inchiesta e sulle relative risultanze concernenti dumping, pregiudizio e causalità. Come stabilito al considerando 249 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti di mercato. Una tale differenziazione del prodotto in esame era, di conseguenza, ingiustificata e l'affermazione doveva essere respinta. |
|
(143) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che la Commissione non aveva descritto nel regolamento provvisorio il modo in cui caratterizzava i «prodotti di base» di cui al considerando 249 del regolamento provvisorio. Ha inoltre affermato che l'impatto di un'eventuale crescita delle importazioni dalla RPC (anche da paesi terzi) negli ultimi anni deve essere valutato tenendo conto degli specifici segmenti di mercato in cui tali biciclette elettriche importate sono state vendute. |
|
(144) |
A tale riguardo, per «prodotti di base» si intendono le biciclette elettriche che hanno le caratteristiche di base della struttura dell'NCP. La definizione di «prodotti di base» è diversa dalla presunta differenziazione del mercato in segmenti. Come indicato al considerando 42, sebbene diverse parti interessate abbiano avanzato simili affermazioni riguardo alla segmentazione, nessuna ha fornito prove che avrebbero giustificato o consentito una possibile segmentazione del mercato. In particolare, nessuna parte interessata ha fornito criteri fisici o altri criteri oggettivi a sostegno di un'analisi basata su una segmentazione del mercato, come descritto ai considerando 45 e 46. |
|
(145) |
La CCCME ha inoltre affermato che, poiché la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione ha colpito soprattutto i produttori dell'Unione diversi dai denuncianti, come spiegato al considerando 117, le importazioni dalla RPC e la produzione dei denuncianti riguarderebbero segmenti di mercato ampiamente distinti. Tuttavia, come già menzionato al considerando 118, l'analisi del pregiudizio riguarda l'industria dell'Unione nel suo complesso e non soltanto i denuncianti. È pacifico che l'industria dell'Unione abbia subito una perdita significativa di quota di mercato di 24 punti percentuali, principalmente a favore delle importazioni cinesi, le quali hanno guadagnato 17 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame. |
|
(146) |
Il CEIEB era in disaccordo con la conclusione della Commissione sul pregiudizio. Ha affermato che l'industria dell'Unione aveva registrato un andamento estremamente positivo, con l'eccezione del mantenimento della quota di mercato. Il CEIEB ha argomentato inoltre che gli indicatori di capacità, utilizzo, volume delle vendite e occupazione si erano sviluppati positivamente durante il periodo in esame e che le risultanze negative della Commissione si basavano su periodi di analisi eterogenei e più brevi. In particolare, il CEIEB ha affermato che per le vendite il periodo analizzato era il 2016-PI, mentre per l'utilizzo degli impianti il periodo era il 2014-2016. |
|
(147) |
La CCCME e quattro produttori esportatori hanno sostenuto che l'affermazione di cui al considerando 205 del regolamento provvisorio secondo cui tutti gli indicatori citati «hanno registrato un andamento negativo» era falsa e fuorviante. Le parti interessate hanno affermato che l'indicatore della «crescita», in termini tanto di produzione quanto di vendite, e le vendite, in termini tanto di valore quanto di volume, hanno registrato un andamento sostanzialmente positivo nel periodo in esame. Inoltre, dette parti hanno affermato che la «capacità» dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente e che anche la redditività e i prezzi sono aumentati durante il periodo in esame. La CCCME ha aggiunto che, contrariamente a quanto affermato ai considerando 204 e 205 del regolamento provvisorio, gli indicatori di andamento e in particolare la redditività non erano a livelli ridotti durante il periodo in esame. Infine, la CCCME ha sostenuto che dal momento che il denunciante stesso aveva ammesso che le importazioni provenienti dalla RPC non avevano iniziato a crescere e a diventare competitive fino al 2016, un basso margine di profitto nel 2014 poteva essere dovuto soltanto a una colpa commerciale dei produttori dell'Unione stessi. |
|
(148) |
La Commissione ricorda che lo scopo della sua analisi del pregiudizio consiste nel valutare il livello del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò comporta una valutazione della rilevanza dei singoli indicatori di andamento, delle loro relazioni e dell'evoluzione durante il periodo in esame. Un mero confronto dei punti estremi di ciascun indicatore, preso separatamente, non può riflettere le tendenze economiche in atto nell'industria dell'Unione. A tal riguardo, la risultanza relativa all'indicatore di crescita è stata spiegata ai considerando 177 e 200 del regolamento provvisorio e si è basata sulla sostanziale e crescente divergenza tra l'evoluzione del consumo e l'evoluzione delle vendite dell'industria dell'Unione che si è tradotta in una perdita molto significativa di quota di mercato. Come spiegato nei considerando da 201 a 203, nel corso del tempo le ripercussioni di tale divergenza si sono estese alla produzione, alle scorte, alla capacità, all'utilizzo degli impianti e al livello di occupazione. Inoltre, come spiegato al considerando 204, il margine di profitto è rimasto ad un livello dichiaratamente basso con una tendenza alla diminuzione in tutti gli anni tranne uno. Considerando altresì che il settore delle biciclette elettriche è ad alta intensità di capitale e fa affidamento sui finanziamenti bancari, l'analisi della posizione finanziaria deve tenere conto della conversione dei profitti in flussi di cassa operativi che è stata insufficiente e ben al di sotto dei margini di profitto. Nel complesso la Commissione ha pertanto confermato che le tendenze citate in precedenza in tale considerando hanno caratterizzato una situazione depressa e negativa e hanno confermato la conclusione della Commissione secondo la quale l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. |
|
(149) |
Infine la Commissione è in disaccordo con l'argomentazione della CCCME secondo la quale il basso margine di profitto registrato dall'industria dell'Unione nel 2014 poteva essere dovuto soltanto a una colpa commerciale di detta industria dal momento che il denunciante aveva ammesso che le importazioni provenienti dalla RPC non avevano iniziato a crescere e a diventare competitive fino al 2016. La Commissione ha valutato che tale argomentazione si basava su una lettura inesatta della denuncia e, in ogni caso, che era contraddetta dalle risultanze dell'inchiesta secondo le quali le importazioni provenienti dalla RPC mostravano una quota di mercato significativa pari al 18 % nel 2014, che risultava già duplicata nel 2016. Le affermazioni della CCCME pertanto hanno dovuto essere respinte. |
|
(150) |
Il CEIEB e due importatori hanno affermato che le risultanze relative al pregiudizio notevole dipendevano in modo cruciale dalla valutazione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione aveva perso una quota di mercato a favore delle importazioni senza considerare che tale perdita era attribuibile a carenze strutturali quali il mancato riconoscimento di potenziali opportunità al momento giusto, investimenti tardivi nella capacità produttiva, prodotti non appetibili e canali di vendita inadeguati. |
|
(151) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che tali affermazioni sembravano contraddire le dichiarazioni della CCCME e dei produttori esportatori cinesi che dichiaravano che il mercato delle biciclette elettriche nell'Unione era dominato dall'industria dell'Unione, che le importazioni di biciclette elettriche cinesi avevano solo guadagnato gradualmente terreno in termini di qualità e concorrenzialità e, infine, che la causa più probabile del pregiudizio era un investimento eccessivo in capacità produttiva da parte dell'industria dell'Unione. |
|
(152) |
La Commissione ha ricordato inoltre che il CEIEB ha affermato sia che l'industria dell'Unione aveva riportato risultati estremamente positivi durante il periodo in esame (come dichiarato al considerando 146), sia che il modello e la gestione commerciale erano influenzati da carenze strutturali e altre lacune, come dichiarato al considerando 151, a un livello tale che spiegherebbe il motivo per cui le vendite dell'industria dell'Unione sono cresciute solo del 20 % nel periodo considerato mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 250 %. |
|
(153) |
In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che, per poter essere presa in considerazione, tale argomentazione avrebbe dovuto essere specificata e quantificata con precisione. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che nonostante la perdita di quota di mercato costituisse un elemento importante della sua analisi del pregiudizio, quest'ultima non si limitava soltanto a tale aspetto. A tal proposito la Commissione fa riferimento all'analisi di altri indicatori di pregiudizio e alla sua risultanza relativa alla sottoquotazione, tutti aspetti, questi, che contribuiscono alla sua valutazione dell'analisi complessiva del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(154) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il CEIEB ha sostenuto che, al considerando 115 del documento generale di divulgazione finale delle informazioni, la Commissione aveva affermato che la semplice esistenza di sottoquotazione era sufficiente a soddisfare la condizione di pregiudizio «notevole» e ha espresso il suo disaccordo in merito. Ciononostante, la Commissione non vede tale affermazione al considerando 115, che fa riferimento «all'analisi di altri indicatori di pregiudizio e alla risultanza cui è pervenuta relativamente alla sottoquotazione, tutti elementi a sostegno della valutazione dell'analisi complessiva di pregiudizio». L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(155) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la CCCME e quattro produttori esportatori hanno affermato che l'evoluzione degli indicatori indicizzati non riservati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha indebolito in modo sostanziale la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha sofferto un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(156) |
Come da prassi standard della Commissione e come indicato al considerando 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato gli indicatori di pregiudizio microeconomici usando i dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tali indicatori hanno contribuito alla risultanza di constatazione di un pregiudizio notevole, ma non possono essere interpretati, di per sé stessi, costituire una risultanza completa di pregiudizio notevole (né sostituiscono la determinazione complessiva del pregiudizio effettuata dalla Commissione). Per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio macroeconomici, essi sono stati stabiliti per l'industria dell'Unione nel suo complesso. Pertanto questa argomentazione è stata respinta. |
|
(157) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 200 a 206 del regolamento provvisorio. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
|
(158) |
In assenza di osservazioni e prendendo in considerazione la revisione della quota di mercato dell'industria dell'Unione di cui ai considerando 113 e 114 e dei margini di sottoquotazione di cui al considerando 99, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 209 del regolamento provvisorio. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni dai paesi terzi
|
(159) |
Un importatore indipendente ha affermato che, sebbene il livello assoluto delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame fosse ben al di sopra del volume delle importazioni da altri paesi, dovrebbe essere esaminato anche l'aumento relativo delle importazioni da ciascun paese. In particolare, tale parte interessata ha segnalato che le importazioni dalla Svizzera erano cresciute del 3 000 % durante il periodo in esame. L'importatore ha affermato che le importazioni da paesi diversi dalla RPC avevano un impatto sul mercato che non può essere semplicemente considerato marginale come dichiarato al considerando 215 del regolamento provvisorio. |
|
(160) |
La Commissione ha osservato che le importazioni dalla Svizzera avevano una quota di mercato dell'1 % durante il periodo dell'inchiesta. L'importatore, inoltre, non ha spiegato come le proprie osservazioni potessero invalidare la risultanza cui è pervenuta la Commissione secondo la quale le importazioni da tutti i paesi diversi dalla RPC non attenuavano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come argomentato ai considerando da 210 a 214 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.2. Andamento dell'industria dell'Unione
|
(161) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la CCCME e quattro produttori esportatori hanno sostenuto che molti produttori dell'Unione in Europa centrale importavano parti dalla RPC, le assemblavano e vendevano biciclette elettriche nell'Unione. Hanno aggiunto che il prezzo delle biciclette elettriche prodotte da tali società sembra essere relativamente basso, il che potrebbe costituire un'altra causa del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione che producono biciclette elettriche di fascia alta. |
|
(162) |
La Commissione ricorda che la portata geografica della sua inchiesta è il mercato dell'Unione e non parti dello stesso. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione di biciclette elettriche erano attivi in tutti i segmenti e che taluni produttori inclusi nel campione disponevano di unità di produzione situate in Stati membri dell'Europa centrale. In ogni caso l'argomentazione non è stata motivata ed è stata respinta. |
|
(163) |
La CCCME e quattro produttori esportatori hanno sostenuto inoltre che l'andamento mediocre dell'industria dell'Unione potrebbe essere stato provocato dagli errori di gestione commessi dai produttori dell'Unione. |
|
(164) |
La Commissione fa riferimento alla propria risposta di cui al considerando 151. Tale affermazione non ha fornito alcun elemento nuovo né è stata ulteriormente dimostrata ed è stata pertanto respinta. |
5.2.3. Incentivi alle vendite di biciclette elettriche sul mercato dell'Unione
|
(165) |
la CCCME e quattro altri produttori esportatori hanno affermato che le sovvenzioni sul mercato dell'Unione potrebbero aver favorito le vendite di biciclette elettriche cinesi meno costose e hanno invitato la Commissione a esaminare ulteriormente l'impatto delle sovvenzioni sui modelli di acquisto per le biciclette elettriche sul mercato dell'Unione. |
|
(166) |
L'impatto delle sovvenzioni destinate a promuovere l'uso di biciclette elettriche è una questione distinta dalla risultanza dell'esistenza di una sottoquotazione e di un pregiudizio derivante delle importazioni cinesi. Ancora una volta, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti di mercato. Di conseguenza, anche qualora le presunte sovvenzioni fossero rilevanti ai fini della presente valutazione, esse non spiegherebbero l'aumento delle biciclette cinesi a scapito delle biciclette meno costose prodotte nell'Unione, il quale sarebbe piuttosto giustificato dal fatto che le biciclette cinesi sono oggetto di dumping. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(167) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 210 a 222 del regolamento provvisorio. |
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
|
(168) |
La Commissione ha confermato le proprie conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 223 a 226 del regolamento provvisorio. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
6.1. Interesse dei fornitori
|
(169) |
Al considerando 228 del regolamento provvisorio, la Commissione ha erroneamente indicato di aver ricevuto una lettera di sostegno dal CONEBI in favore delle misure, mentre l'osservazione è stata fatta per conto dell'Associazione dell'industria europea delle parti e degli accessori delle due ruote (Association of the European Two-Wheeler Parts' and Accessories' Industry, «COLIPED»), che riunisce le associazioni nazionali dei fornitori di parti. |
|
(170) |
In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 228 a 230 del regolamento provvisorio. |
6.2. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(171) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 231 a 234 del regolamento provvisorio. |
6.3. Interesse degli importatori indipendenti
|
(172) |
Nel corso dell'inchiesta, 31 importatori, di cui 19 appartenenti al CEIEB, hanno espresso la loro opposizione all'istituzione di misure. Tredici di tali società (per le quali era noto il volume delle importazioni) rappresentavano nel complesso il 10 % delle importazioni totali dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(173) |
Come spiegato al considerando 81, sei società che fabbricano il prodotto simile sono state escluse dalla definizione di industria dell'Unione e riclassificate come importatori indipendenti. Tali società hanno espresso il loro sostegno alle misure. Le loro importazioni rappresentavano quasi il 12 % delle importazioni totali dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. |
|
(174) |
Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, il CEIEB ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta aveva provocato un pregiudizio esteso e diversificato a un gran numero di importatori. |
|
(175) |
Dopo la pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione, il CEIEB ha condotto un sondaggio dichiarativo presso sessantacinque importatori. Dal sondaggio è emerso che il 21 % non avrebbe continuato le operazioni se fossero stati istituiti dazi definitivi, il 33 % aveva già interrotto le importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ma non aveva ancora trovato una soluzione alternativa, il 39 % aveva dovuto aumentare il prezzo dei propri prodotti come conseguenza dell'inchiesta e il 37,5 % aveva risentito a livello finanziario dell'apertura dell'inchiesta di dumping. |
|
(176) |
La Commissione ha osservato che tale sondaggio si è svolto a maggio 2018. In quell'epoca le informazioni disponibili nella denuncia e nel regolamento relativo alla registrazione indicavano un dazio potenziale del 189 %. |
|
(177) |
Tuttavia, la Commissione ha osservato che la maggioranza degli importatori che hanno risposto al sondaggio ha indicato che avrebbe continuato la propria attività nel caso in cui fossero stati istituiti dazi definitivi. Analogamente, la maggioranza aveva trovato una fonte alternativa di approvvigionamento o continuava a importare dalla RPC. |
|
(178) |
Al considerando 238 del regolamento provvisorio, la Commissione aveva indicato che gli importatori più grandi erano riusciti ad acquistare biciclette elettriche idonee e/o avevano potenziali fonti alternative di approvvigionamento al di fuori della RPC, compresa l'industria dell'Unione. Tale risultanza è stata corroborata dal sondaggio del CEIEB e ulteriormente confermato dalle audizioni successive con il CEIEB e altri importatori. |
|
(179) |
Inoltre, la Commissione ha riscontrato che sei importatori, che rappresentavano un grande volume di importazioni, hanno sostenuto l'imposizione di misure, il che ha confermato la capacità degli importatori di adeguare la loro attività all'istituzione di misure. |
|
(180) |
Nel complesso la Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione delle misure poteva avere un'incidenza negativa sui piccoli importatori, ma che l'impatto negativo dell'istituzione di dazi sarebbe stato mitigato dalla disponibilità di acquistare a prezzi equi biciclette idonee nell'industria dell'Unione, in altri paesi terzi e nella RPC. |
|
(181) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il CEIEB ha apportato una correzione alla sua osservazione iniziale e ha indicato che la sua indagine non è stata condotta dopo la pubblicazione del regolamento relativo alla registrazione, ma è stata resa disponibile online a partire dal 22 giugno 2018 ed è rimasta accessibile online da tale data. |
|
(182) |
Il CEIEB ha inoltre affermato che la sua indagine non ha confermato che la maggior parte degli importatori avrebbe continuato la sua attività nonostante l'istituzione dei dazi e ha fatto riferimento alle informazioni presentate durante l'audizione del 5 ottobre 2018. Il CEIEB ha inoltre sostenuto di non aver mai fornito prove del fatto che la maggior parte di loro fosse riuscita a trovare catene di approvvigionamento alternative senza alcun impatto negativo sulle loro attività. |
|
(183) |
Sulla base dell'indagine presentata dal CEIEB, la Commissione ha osservato che il 21 % degli interpellati ha dichiarato che avrebbe interrotto la propria attività se fossero stati istituiti dazi. Ciò significa che la maggior parte degli interpellati riteneva, all'epoca, che non si trattasse di una conseguenza probabile. Inoltre, durante l'audizione del 5 ottobre 2018, il CEIEB ha presentato informazioni per conto di 15 importatori, quattro dei quali hanno dichiarato che non avrebbero continuato la loro attività se fossero state istituite misure definitive. I quattro importatori rappresentavano l'8 % del fatturato totale dei 15 importatori presentati. La Commissione ricorda di aver selezionato cinque importatori indipendenti sulla base del maggior volume di importazioni nell'Unione. Sulla base di tale campione rappresentativo, la Commissione ha tratto le sue conclusioni in relazione all'impatto delle misure sugli importatori. A tal proposito, nessuno degli importatori inseriti nel campione ha indicato che sarebbe stato costretto a cessare le sue attività in caso di istituzione di misure definitive. |
|
(184) |
Nella stessa logica, la Commissione ha concluso che, se il 33 % dei partecipanti all'indagine del CEIEB ha dichiarato di aver interrotto le importazioni di biciclette elettriche dalla RPC ma di non aver ancora trovato una soluzione alternativa, la maggioranza continuava a importare dalla RPC o aveva trovato una fonte di approvvigionamento alternativa. Inoltre, durante l'audizione con il CEIEB del 5 ottobre 2018, 12 importatori (pari al 96 % del fatturato dei 15 importatori presentati) avevano già adattato la loro catena di approvvigionamento o erano in procinto di farlo. La stessa osservazione vale per gli importatori inseriti nel campione verificati dalla Commissione e presumibilmente per gli importatori che si sono espressi a favore dell'istituzione di misure. |
|
(185) |
La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze di cui ai considerando da 177 a 179. |
|
(186) |
Il CEIEB ha ulteriormente asserito che la Commissione non aveva valutato in maniera adeguata le difficoltà e i costi connessi all'adeguamento della catena di approvvigionamento degli importatori causati dall'istituzione di misure e non ha tenuto conto della situazione dei piccoli importatori. |
|
(187) |
La Commissione è in disaccordo con tale affermazione e fa riferimento al considerando 180 del presente regolamento e al considerando 242 del regolamento provvisorio, in cui è stato chiaramente indicato l'effetto negativo dell'istituzione di misure sui piccoli importatori. Inoltre, al considerando 243 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non era nell'interesse degli importatori. La Commissione ribadisce tuttavia la sua risultanza secondo la quale tale impatto negativo è mitigato dalla possibilità di approvvigionarsi di biciclette elettriche idonee dall'industria dell'Unione, da altri paesi terzi e dalla RPC a prezzi equi e non pregiudizievoli e che ciò non prevale sull'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. |
|
(188) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 243 del regolamento provvisorio. |
6.4. Interesse degli utilizzatori
|
(189) |
La CCCME, quattro produttori esportatori cinesi e due importatori hanno affermato che l'istituzione delle misure ridurrebbe la scelta dei consumatori, aumenterebbe i prezzi e andrebbe a detrimento delle politiche ambientali predisposte per incoraggiare l'uso delle biciclette elettriche. |
|
(190) |
La CCCME ha contestato la conclusione provvisoria della Commissione per cui l'industria dell'Unione è attiva in tutti i segmenti del mercato e ha affermato che ciò non era supportato da alcuna prova da parte della Commissione. |
|
(191) |
Due importatori hanno affermato che l'industria dell'Unione non aveva la capacità produttiva per rispondere alla domanda e che non era certo che fonti di approvvigionamento alternative sarebbero riuscite a colmare il divario. |
|
(192) |
La Commissione ha ricordato che la verifica dei produttori inclusi nel campione ha confermato che l'industria dell'Unione era attiva in tutti i segmenti del mercato, anche in quello dei prodotti di base. |
|
(193) |
Inoltre, come indicato al considerando 249 del regolamento provvisorio, si prevede che le misure amplifichino e diversifichino l'offerta di biciclette elettriche provenienti dall'industria dell'Unione e da fonti di approvvigionamento alternative ripristinando la concorrenza a parità di condizioni, salvaguardando nel contempo l'approvvigionamento di importazioni dalla RPC a prezzi equi. |
|
(194) |
Inoltre, il livello di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, la possibilità di convertire facilmente le linee di produzione esistenti per le biciclette tradizionali in linee per le biciclette elettriche e la velocità con cui l'industria dell'Unione è stata in grado di espandere la propria capacità produttiva tra il 2014 e il 2016 in un contesto sfavorevole dimostrano che tale industria ha il potenziale, le risorse e le capacità per adattarsi a potenziali carenze nell'approvvigionamento. |
|
(195) |
La Commissione ribadisce che l'istituzione di misure sulle biciclette convenzionali non ha ridotto la scelta dei consumatori, ma ha aumentato la diversità dei fornitori e dei loro paesi di origine. Si prevede il medesimo sviluppo del mercato per le biciclette elettriche. |
|
(196) |
Per quanto concerne l'impatto delle misure sui prezzi, la Commissione fa riferimento ai considerando 250 e 251 del regolamento provvisorio e, in particolare, al fatto che l'interesse del consumatore non può essere ridotto all'impatto sui prezzi determinato dal portare le importazioni dalla RPC a livelli non pregiudizievoli. |
|
(197) |
Tali argomentazioni hanno pertanto dovuto essere respinte. |
|
(198) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 244 a 252 del regolamento provvisorio. |
6.5. Altri interessi
|
(199) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 253 del regolamento provvisorio. |
6.6. Conclusione sull'interesse dell'Unione
|
(200) |
In sintesi, nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che esistano validi motivi contro l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame. |
|
(201) |
Eventuali effetti negativi sugli importatori indipendenti non possono essere considerati sproporzionati e sono mitigati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, offerte da paesi terzi o dall'industria dell'Unione. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgono sul potenziale effetto negativo sugli altri gruppi di interesse. |
|
(202) |
In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione conferma le proprie conclusioni di cui ai considerando 254 e 255 del regolamento provvisorio. |
7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
|
(203) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
|
(204) |
Allo scopo di determinare il livello di tali misure sono stati presi in considerazione i margini di dumping accertati e l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, senza superare i margini di dumping accertati. |
|
(205) |
In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha sostenuto che la metodologia della Commissione per il calcolo del prezzo non pregiudizievole dei produttori dell'Unione era viziata. La Commissione ha affermato che deducendo il profitto medio durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo il profitto di riferimento, la Commissione non ha tenuto conto dei diversi livelli di profitto conseguiti dai produttori dell'Unione per modelli diversi. Tale parte interessata ha affermato che il prezzo non pregiudizievole dovrebbe essere calcolato deducendo dai prezzi reali il profitto medio per NCP prima di aggiungere il profitto di riferimento. |
|
(206) |
La Commissione ricorda che il regolamento di base non fornisce alcuna metodologia specifica per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Inoltre, la determinazione della Commissione riguarda il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione. A tale riguardo, è assolutamente accettabile eliminare il profitto medio dell'industria dell'Unione dai suoi prezzi di vendita medi, al fine di determinare il costo medio di produzione del prodotto simile, e quindi aggiungere il profitto di riferimento per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha utilizzato questa metodologia coerentemente in passato e gode di una significativa discrezionalità nell'esecuzione di tale valutazione. |
|
(207) |
Nel contesto della presente inchiesta, il pregiudizio viene valutato per tutti i tipi di prodotto nel loro complesso. In effetti, tutti gli indicatori di pregiudizio, ivi compresi la redditività e il profitto di riferimento, sono espressi come media per tutti i tipi di prodotto in esame. Quando si stabilisce il prezzo non pregiudizievole, lo si fa nell'ottica di eliminare il pregiudizio dall'industria dell'Unione causato dalle importazioni oggetto di dumping nel loro complesso. Al fine di eliminare tale pregiudizio, è sufficiente che il prezzo non pregiudizievole sia stabilito aumentando uniformemente il prezzo di vendita di tutti i tipi di prodotto della differenza tra il profitto effettivo durante il periodo dell'inchiesta e il profitto di riferimento, consentendo così all'industria dell'Unione di conseguire il profitto di riferimento. Non è necessario valutare individualmente la situazione della redditività per ogni singolo tipo di prodotto. |
|
(208) |
Pertanto questa argomentazione è stata respinta. |
|
(209) |
Il denunciante era in disaccordo con il profitto di riferimento usato dalla Commissione per calcolare il prezzo non pregiudizievole. Ha affermato che il profitto di riferimento non dovrebbe essere costituito dal profitto medio dell'industria dell'Unione, bensì dal profitto medio delle società che non hanno subito pregiudizi dalle importazioni cinesi nel 2015. Il denunciante ha sostenuto che, poiché il profitto di riferimento rappresentava il profitto ragionevole che i produttori dell'Unione avrebbero potuto conseguire in assenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping/sovvenzionate, la Commissione non poteva per definizione prendere come punto di riferimento la redditività dei produttori dell'Unione già soggetti a pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping/sovvenzionate. In alternativa, il denunciante ha affermato che il profitto di riferimento poteva essere determinato in relazione al profitto di riferimento delle biciclette tradizionali (8 %) aggiustato al rialzo dell'1,5 % in maniera da riflettere la tecnologia aggiuntiva, un valore aggiunto maggiore ed esigenze di investimenti supplementari. |
|
(210) |
La Commissione ricorda che il profitto di riferimento è il profitto che l'industria dell'Unione nel suo complesso è in grado di conseguire in assenza di dumping pregiudizievole. Di conseguenza, tale valore non può essere stabilito sulla base del profitto conseguito da un numero selezionato di produttori dell'Unione. Tale argomentazione ha pertanto dovuto essere respinta. Per quanto riguarda l'argomentazione alternativa (adeguamento al rialzo del profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta relativa alle biciclette tradizionali), la Commissione ricorda che ciascuna inchiesta è condotta sulla base dei fatti specifici del caso riguardanti il prodotto in esame e non sui fatti accertati nel contesto di inchieste relative ad altri prodotti. In questo caso particolare la Commissione ha confermato che il profitto di riferimento utilizzato era appropriato e che non vi era motivo di ricorrere a un profitto di riferimento di un altro prodotto. Di conseguenza tale argomentazione ha dovuto essere respinta. |
|
(211) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha ribadito le sue affermazioni e ha sostenuto che in altri casi la Commissione si era discostata dalla sua metodologia standard per stabilire il profitto di riferimento in relazione alle circostanze pertinenti. Come già delineato al considerando 210, la Commissione ricorda che ogni caso è valutato sulla base dei relativi fatti specifici. In questo caso particolare, la Commissione ha concluso che non sussistevano circostanze particolari che giustificassero l'uso del profitto realizzato solo da alcuni produttori, come richiesto dal denunciante. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
|
(212) |
Infine, la Commissione osserva che, come delineato ai considerando da 59 a 63, ha tenuto conto di determinati costi sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per adeguare il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato adeguato di conseguenza, con una riduzione del margine di pregiudizio compresa tra il 3 % e il 5 %. Come descritto al considerando 72, tale adeguamento è stato oggetto di una richiesta di Giant in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata accolta e la conseguente diminuzione del margine di vendita sottocosto è stata divulgata senza ulteriori osservazioni. |
|
(213) |
Prendendo in considerazione l'adeguamento di cui al considerando 212 e in assenza di altre osservazioni concernenti il livello di eliminazione del pregiudizio, la metodologia descritta ai considerando da 257 a 262 del regolamento provvisorio è stata confermata. |
7.2. Proposta di impegno sui prezzi
|
(214) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, un produttore esportatore cinese, Wettsen Corporation, ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi. |
|
(215) |
Wettsen Corporation non è stata inclusa nel campione e, sebbene abbia richiesto un esame individuale, tale richiesta è stata respinta unitamente a tutte le altre richieste di esame individuale. |
|
(216) |
L'offerta di impegno sui prezzi è stata respinta per una serie di motivi, che sono stati comunicati a Wettsen Corporation tramite lettera separata. Tali motivi erano i seguenti:
|
7.3. Misure definitive per la RPC
|
(217) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello più basso tra i margini di dumping e i margini di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. In tal caso, tranne che per un produttore esportatore cinese, l'aliquota del dazio antidumping definitivo dovrebbe essere stabilita di conseguenza al livello dei margini di pregiudizio accertati. |
|
(218) |
Va osservato che in parallelo con l'inchiesta antidumping è stata svolta un'inchiesta antisovvenzioni. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (12), in considerazione dell'applicazione della regola del dazio inferiore e del fatto che i tassi di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al livello dei tassi di sovvenzione definitivi stabiliti e istituire poi un dazio antidumping definitivo fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. |
|
(219) |
Nel caso di Yadea Technology Group Co., Ltd («Yadea»), è stato stabilito un margine di pregiudizio specifico (13) nell'inchiesta antisovvenzioni parallela sulla base delle informazioni fornite da Yadea. Nell'esame dell'effetto combinato dei dazi antidumping e compensativi la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno usare il margine di pregiudizio specifico di Yadea anziché il margine di pregiudizio delle società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping. |
|
(220) |
Nel caso inoltre di Yadea, il produttore esportatore con un margine di dumping inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello del tasso di sovvenzione definitivo accertato, ed è stato istituito un dazio antidumping definitivo al livello del pertinente margine di dumping ridotto dell'importo del dazio compensativo. Tale riduzione era necessaria perché, in una situazione in cui il valore normale è stabilito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping può comportare la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»). Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che non hanno collaborato nell'inchiesta antidumping (anche se hanno cooperato nell'inchiesta antisovvenzioni parallela), sono soggette al margine di dumping e al margine di pregiudizio residui. |
|
(221) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'accoglimento di una richiesta di Giant di cui ai considerando 72 e 212 e una modifica dei dazi compensativi nella parallela inchiesta antisovvenzioni hanno comportato una modifica dei dazi antidumping. Tale modifica è stata comunicata alle parti interessate e non è stata oggetto di ulteriori osservazioni nel quadro dell'inchiesta antidumping. |
|
(222) |
Le aliquote a cui il dazio antidumping definitivo sarà istituito sono pertanto stabilite come segue nella tabella 6: Tabella 6 Misure definitive
|
|
(223) |
Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Riflettono pertanto la situazione riscontrata durante tale inchiesta relativamente a tali società. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello di paese applicabile a «tutte le altre società») sono pertanto applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e prodotto da tali società e pertanto dalle persone giuridiche specifiche menzionate. I prodotti in esame importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento con denominazione e indirizzo, incluse le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
|
(224) |
Eventuali richieste di applicazione di aliquote del dazio antidumping individuali (ad esempio in seguito a una modifica della denominazione dell'entità o all'istituzione di nuove entità di produzione o vendita) devono essere indirizzate alla Commissione (15) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare eventuali modifiche delle attività della società collegate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, associate, ad esempio, a tale modifica della denominazione o a tale modifica delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio antidumping individuali. |
|
(225) |
Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping al fine di evitare la doppia contabilizzazione, la riscossione del dazio compensativo mira a compensare gli effetti sia della sovvenzione compensativa che del margine di dumping (fino al livello del tasso di sovvenzione). Di conseguenza, una restituzione del dazio pagato può essere concessa solo se si dimostra che tale dazio supera l'effettivo tasso di sovvenzione e il margine di dumping corrispondente. Le inchieste di restituzione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 dovrebbero pertanto esaminare anche la situazione particolare del produttore esportatore in relazione all'effettivo margine di dumping prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione. |
|
(226) |
Se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote del dazio antidumping individuali più basse dovesse aumentare in modo significativo dopo l'istituzione delle misure in esame, un tale aumento del volume potrebbe essere ritenuto di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché ne siano soddisfatte le condizioni, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di eliminare le aliquote del dazio individuali e di conseguenza istituire un dazio a livello di paese. |
|
(227) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
|
(228) |
Al fine di garantire una corretta attuazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» dovrebbe essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3. |
|
(229) |
Al fine di garantire pari trattamento tra nuovi esportatori e le società che hanno collaborato non incluse nel campione, menzionate agli allegati I e II al presente regolamento, si dovrebbe prevedere che il dazio medio ponderato istituito per queste ultime società venga applicato a qualsiasi nuovo esportatore, che altrimenti avrebbe diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(230) |
Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (16), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento. |
7.4. Retroattività
|
(231) |
Come specificato al considerando 5, il 3 maggio 2018 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sulla base di una richiesta dell'industria dell'Unione. Tale richiesta è stata successivamente ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente esaminata. |
7.5. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
|
(232) |
In considerazione dei margini di dumping accertati e dato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi definitivamente. |
|
(233) |
Le aliquote del dazio definitivo sono inferiori alle aliquote del dazio provvisorio. Gli importi depositati che superano le aliquote del dazio antidumping definitivo dovrebbero pertanto essere svincolati. |
|
(234) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
|
Paese |
Società |
Dazio antidumping definitivo |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Repubblica popolare cinese |
Bodo Vehicle Group Co., Ltd. |
58,3 % |
C382 |
|
|
Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. |
20,7 % |
C383 |
|
|
Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd |
10,3 % |
C384 |
|
|
Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd |
62,1 % |
C385 |
|
|
Yadea Technology Group Co., Ltd |
37,4 % |
C463 |
|
|
Altre società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping [ad eccezione delle società soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72] (allegato I) |
24,2 % |
|
|
|
Altre società che hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, soggette all'aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (allegato II) |
16,2 % |
|
|
|
Società che non hanno collaborato nell'inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell'inchiesta antisovvenzioni parallela ed elencate all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 (allegato III) |
70,1 % |
|
|
|
Tutte le altre società |
62,1 % |
C999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le (volume) biciclette elettriche vendute all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. L'interesse di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
5. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.
6. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca prove sufficienti alla Commissione, il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare di:
|
— |
non aver esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 durante il periodo dell'inchiesta tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017; |
|
— |
non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; |
|
— |
aver effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione. |
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 sono definitivamente riscossi. Gli importi depositati che superano le aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
La registrazione delle importazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese è sospesa. Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate.
Articolo 4
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, GU C 353 del 20.10.2017, pag. 19.
(3) Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, GU C 440 del 21.12.2017, pag. 22.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 113 del 3.5.2018, pag. 4.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671, GU L 181 del 18.7.2018, pag. 7.
(6) Causa C-337/09 P, Consiglio dell'Unione europea contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, EU:C:2012:471, punti 66 e 73. Cfr. anche causa C-26/96, Rotexchemie contro Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, EU:C:1997:261, punto 9 e causa C-338/10, GLS contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt, EU:C:2012:158, punto 20.
(7) Causa C-337/09 P, Consiglio dell'Unione europea contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, EU:C:2012:471, punto 90: «Occorre ricordare a questo proposito che il beneficio del SEM può essere concesso ad un operatore soltanto se i costi che egli deve sostenere ed i prezzi da lui praticati sono la risultante del libero gioco dell'offerta e della domanda. Tale situazione non ricorrerebbe se, ad esempio, lo Stato intervenisse direttamente sul prezzo di alcune materie prime ovvero sul prezzo della manodopera».
(8) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Testo rilevante ai fini del SEE, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(9) Cfr. causa T-394/13 Photo USA Electronic Graphic contro Consiglio, ECLI:EU:T:2014:964.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India, GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6.
(11) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.
(12) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(13) La società non ha presentato informazioni specifiche per calcolare un margine di dumping individuale.
(14) GU L 16 del 18.1.2019, pag. 98.
(15) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.
(16) Sentenza in Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.
ALLEGATO I
|
Nome della società |
Provincia |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd. |
Jiangsu |
C386 |
|
Active Cycles Co., Ltd. |
Jiangsu |
C387 |
|
Aigeni Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C388 |
|
Alco Electronics (Dongguan) Limited |
Guangdong |
C390 |
|
Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C392 |
|
Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C393 |
|
Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C395 |
|
Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C397 |
|
Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C398 |
|
Cycleman E-Vehicle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C400 |
|
Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd. |
Guangdong |
C401 |
|
Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd e Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd |
Guangdong |
C402 |
|
Foshan Lano Bike Co., Ltd. |
Guangdong |
C405 |
|
Foshan Zenith Sports Co., Ltd. |
Guangdong |
C406 |
|
Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd. |
Guangdong |
C410 |
|
Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C411 |
|
Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C415 |
|
Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C416 |
|
Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd. |
Jiangsu |
C417 |
|
Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd. |
Zhejiang |
C418 |
|
Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C419 |
|
Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C420 |
|
Jinhua Jobo Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C421 |
|
Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C422 |
|
Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C424 |
|
Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd. |
Jiangsu |
C425 |
|
Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd. |
Guangdong |
C426 |
|
Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C427 |
|
Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C429 |
|
Ningbo Bestar Co., Ltd. |
Zhejiang |
C430 |
|
Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C431 |
|
Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C432 |
|
Ningbo Oner Bike Co., Ltd. |
Zhejiang |
C433 |
|
Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C435 |
|
Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd. |
Zhejiang |
C437 |
|
Pronordic E-Bikes Limited Company |
Jiangsu |
C438 |
|
Shenzhen Shenling Car Co., Ltd. |
Guangdong |
C442 |
|
Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C443 |
|
Skyland Sport Tech Co., Ltd. |
Tianjin |
C444 |
|
Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd. |
Jiangsu |
C446 |
|
Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd. |
Tianjin |
C449 |
|
Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd. |
Tianjin |
C450 |
|
Easy Electricity Technology Co., Ltd. |
Tianjin |
C451 |
|
Ubchoice Co., Ltd. |
Guangdong |
C452 |
|
Wettsen Corporation |
Shandong |
C454 |
|
Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd. e Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd |
Jiangsu |
C458 |
|
Wuxi United Mobility Technology Inc |
Jiangsu |
C459 |
|
Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd. |
Tianjin |
C462 |
|
Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp |
Jiangsu |
C464 |
|
Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd. |
Zhejiang |
C466 |
|
Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C467 |
|
Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C468 |
|
Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd. |
Zhejiang |
C469 |
|
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C470 |
|
Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C472 |
|
Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C473 |
|
Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C474 |
|
Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd. |
Zhejiang |
C475 |
|
Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd. |
Zhejiang |
C477 |
|
Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. e Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C478 |
|
Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd. |
Tianjin |
C480 |
ALLEGATO II
|
Nome della società |
Provincia |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Aima Technology Group Co., Ltd. |
Tianjin |
C389 |
|
Beijing Tsinova Technology Co., Ltd. |
Beijing |
C391 |
|
Changzhou Hj Pedal Co., Ltd. |
Jiangsu |
C394 |
|
Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd |
Jiangsu |
C396 |
|
Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd. |
Tianjin |
C399 |
|
Eco International Elebike Co., Ltd. |
Jiangsu |
C403 |
|
Everestt International Industries Ltd. |
Jiangsu |
C404 |
|
Geoby Advance Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C407 |
|
Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd. |
Guangdong |
C408 |
|
Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd. |
Guangdong |
C409 |
|
Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd. |
Zhejiang |
C412 |
|
Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd. |
Zhejiang |
C413 |
|
Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd. |
Guangdong |
C414 |
|
Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C423 |
|
Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd. |
Jiangsu |
C428 |
|
Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd. |
Zhejiang |
C434 |
|
Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd. |
Zhejiang |
C436 |
|
Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd. |
Shandong |
C439 |
|
Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd. |
Shanghai |
C440 |
|
Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd. |
Guangdong |
C441 |
|
Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd. |
Jiangsu |
C445 |
|
Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd |
Jiangsu |
C447 |
|
Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. |
Jiangsu |
C448 |
|
Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) |
Guangdong |
C453 |
|
Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C455 |
|
Wuxi Merry Ebike Co., Ltd. |
Jiangsu |
C456 |
|
Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd. |
Jiangsu |
C457 |
|
Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd. |
Zhejiang |
C460 |
|
Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd. |
Zhejiang |
C461 |
|
Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd. |
Zhejiang |
C465 |
|
Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C471 |
|
Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd. |
Zhejiang |
C476 |
|
Zhongshan Qiangli Electronics Factory |
Guangdong |
C479 |
ALLEGATO III
|
Nome della società |
Provincia |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd |
Jiangsu |
C484 |
|
Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd |
Zhejiang |
C486 |
|
Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd |
Jiangsu |
C487 |
|
Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd |
Zhejiang |
C488 |