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Dokument 32019D2251

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2251 del Consiglio del 19 dicembre 2019 relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust

ST/14742/2019/INIT

GU L 336 del 30.12.2019, s. 310–311 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets juridiske status I kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2251/oj

30.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 336/310


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2251 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

relativa a un meccanismo per compensare lo Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente di Eurojust

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità del regolamento (UE) 2018/1727 e del regolamento interno di Eurojust il membro nazionale eletto presidente di Eurojust svolge ulteriori funzioni.

(2)

Lo svolgimento delle funzioni di presidente di Eurojust influisce sul carico di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente dello Stato membro il cui membro nazionale è eletto presidente, e lo Stato membro interessato può scegliere di distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata del mandato del presidente.

(3)

L'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727 tra l'altro stabilisce che, qualora sia distaccata un'altra persona qualificata, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione.

(4)

Il meccanismo di compensazione dovrebbe garantire la parità di trattamento, per quanto riguarda l'effettivo rimborso delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate, tra il membro nazionale eletto presidente e un'altra persona qualificata distaccata dallo Stato membro interessato.

(5)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e pertanto non partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727.

(6)

L'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dal regolamento (UE) 2018/1727 e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1727,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Lo Stato membro il cui membro nazionale è stato eletto presidente di Eurojust e per tale motivo ha distaccato un'altra persona all'ufficio nazionale e che ha diritto a chiedere al collegio di Eurojust ("collegio") una compensazione per detta altra persona a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, include nella domanda le seguenti informazioni:

a)

decisione dello Stato membro interessato relativa al distacco della persona in questione;

b)

giustificazione della necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro;

c)

informazioni dettagliate sullo stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata;

d)

informazioni dettagliate su eventuali spese di vitto ed alloggio e altre spese associate corrisposte alla persona distaccata a norma della legislazione nazionale;

e)

estremi del conto su cui deve essere trasferita la compensazione.

2.   Lo Stato membro interessato trasmette la domanda di compensazione al collegio entro sei mesi dalla decisione relativa al distacco della persona in questione.

Articolo 2

1.   Il collegio decide in merito alla concessione della compensazione entro tre mesi dal ricevimento della domanda.

2.   Lo Stato membro interessato ha diritto alla compensazione per tutto il tempo in cui il membro nazionale è presidente e per il corrispondente periodo di distacco della persona in questione.

Articolo 3

1.   A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust rimborsa allo Stato membro interessato quanto segue:

a)

il 50 % dello stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata; e

b)

le spese di vitto ed alloggio e altre spese associate effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato in relazione alla persona distaccata.

2.   Le spese di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsate solo se, a norma della legislazione nazionale, la persona distaccata ha diritto a un qualsiasi tipo di indennità, o pagamenti corrispondenti a spese, comparabili per natura a quelli previsti dall'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") (2), quali: assegni familiari, indennità di dislocazione, rimborso delle spese connesse all'assunzione delle funzioni, tra cui indennità di prima sistemazione, indennità di nuova sistemazione, spese di viaggio, spese di trasloco e indennità giornaliera.

3.   Eurojust rimborsa lo Stato membro interessato secondo le condizioni e i limiti finanziari applicabili in detto Stato membro. I rimborsi non superano in ogni caso gli importi massimi delle indennità o dei pagamenti corrispondenti a spese, di cui all'allegato VII dello statuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il president

K. MIKKONEN


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


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