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Document 32019D1944
Council Decision (CFSP) 2019/1944 of 25 November 2019 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them
Decisione (PESC) 2019/1944 del Consiglio del 25 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Decisione (PESC) 2019/1944 del Consiglio del 25 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
ST/13670/2019/INIT
GU L 303I del 25.11.2019, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 303/3 |
DECISIONE (PESC) 2019/1944 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2019
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1), concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati. |
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(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693. |
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(3) |
Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione (PESC) 2016/1693 specificando che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:
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1) |
È inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. (*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»." |
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2) |
L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
ALLEGATO
La voce seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato della decisione (PESC) 2016/1693:
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«5. |
Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.» |