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Document 32019D1944

Decisione (PESC) 2019/1944 del Consiglio del 25 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

ST/13670/2019/INIT

GU L 303I del 25.11.2019, pp. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1944/oj

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 303/3


DECISIONE (PESC) 2019/1944 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1), concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693.

(3)

Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione (PESC) 2016/1693 specificando che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:

1)

È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»."

2)

L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all’elenco di cui all’allegato della decisione (PESC) 2016/1693:

«5.

Guillaume PIROTTE; data di nascita: 7 giugno 1994; luogo di nascita: Grasse (Francia); cittadinanza: francese.»


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