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Document 32019D0433

    Decisione (UE) 2019/433 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

    ST/5362/2018/INIT

    GU L 75 del 19.3.2019, p. 72–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/433/oj

    19.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/72


    DECISIONE (UE) 2019/433 DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2018

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso, a nome dell'Unione, in conformità della decisione 2016/839 del Consiglio (1) e il 1o luglio 2016 è entrato in vigore.

    (2)

    Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo («allegati») sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. Pertanto, al fine di garantire un reale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova agli atti dell'Unione una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati in tali allegati dovrebbero essere aggiunti agli stessi, e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova fino ad oggi nel processo di tale ravvicinamento.

    (3)

    A norma della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova (2), il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («Comitato») può aggiornare o modificare taluni allegati dell'accordo.

    (4)

    Il Comitato deve adottare le decisioni che aggiornano gli allegati. Tali decisioni sono vincolanti per l'Unione.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato riguardo all'aggiornamento degli allegati.

    (6)

    L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato la posizione di cui ai progetti di decisione acclusi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato è basata sui seguenti progetti di decisione acclusi alla presente decisione:

    a)

    decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo;

    b)

    decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo;

    c)

    decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. GORANOV


    (1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).

    (2)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

    del …

    riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 61, 249, 436, 438 e 449,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    Gli articoli 61 e 249 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo («allegato XXVIII-A»).

    (3)

    L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-A concernente il riciclaggio di denaro ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (4)

    La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-A. È perciò necessario aggiornare l'allegato XXVIII-A al fine di garantire che l'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato concernente il riciclaggio di denaro venga integrata prontamente ed efficacemente nel processo di ravvicinamento in corso, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

    (5)

    La direttiva (UE) 2015/849 e il regolamento (UE) 2015/847 dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-A.

    (6)

    La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4) dovrebbero essere rimosse dall'elenco di cui all'allegato XXVIII-A con effetto dal 26 giugno 2017.

    (7)

    L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

    (8)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

    (9)

    Con la decisione n. 3/2014 (5), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

    (10)

    È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-A,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …, il

    Per il Comitato di associazione

    Il presidente


    (1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU UE L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (2)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU UE L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU UE L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

    (4)  Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU UE L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

    (5)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

    ALLEGATO

    ALLEGATO XXVIII-A

    NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

    La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

    Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/87/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

    Le associazioni di credito e risparmio della Repubblica di Moldova sono equiparate agli enti elencati all'articolo 2 di tale direttiva e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/48/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/18/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/49/CE, tranne quelle elencate di seguito, sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Per quanto riguarda gli enti diversi dagli enti creditizi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, le disposizioni relative al capitale iniziale richiesto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, articolo 6, all'articolo 7, lettere a), b) e c), all'articolo 8, lettere a), b) e c), e all'articolo 9, di tale direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/110/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

    Calendario: le disposizioni della direttiva 94/19/CE, ad eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 di tale direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 della stessa direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

    Calendario: le disposizioni della direttiva 86/635/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/24/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 91/674/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

    Calendario: non pertinente.

    Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/92/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/103/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/41/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/39/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/73/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1287/2006 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/71/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 809/2004 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/109/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

    Calendario: le disposizioni della direttiva 97/9/CE, ad eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 della stessa direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Le disposizioni di detta direttiva relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 della stessa direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/6/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2273/2003 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/65/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/47/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

    Calendario: le disposizioni della direttiva 98/26/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/64/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1781/2006 sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

    del …

    riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 102, 240, 436, 438 e 449,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    Gli articoli 102 e 240 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo («allegato XXVIII-B»).

    (3)

    L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati all'allegato XXVIII-B:

    i)

    regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1);

    ii)

    decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2);

    iii)

    decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (3);

    iv)

    decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (4);

    v)

    decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (5);

    vi)

    decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (6);

    vii)

    decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (7);

    viii)

    direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (8);

    ix)

    regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (9);

    x)

    regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (10);

    xi)

    decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (11);

    xii)

    decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (12);

    xiii)

    decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (13);

    xiv)

    decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (14);

    decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (15);

    decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (16), modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE;

    xv)

    decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (17);

    xvi)

    decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (18);

    xvii)

    decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (19);

    xviii)

    decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) (20);

    xix)

    decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (21);

    xx)

    decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (22);

    xxi)

    decisione 2005/513/CE della Commissione, del 11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (23);

    xxii)

    decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (24);

    xxiii)

    decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (25);

    xxiv)

    decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (26);

    xxv)

    decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (27);

    xxvi)

    decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (28);

    xxvii)

    decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (29);

    xxviii)

    decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (30);

    xxix)

    decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (31);

    xxx)

    decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (32);

    xxxi)

    decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (33);

    xxxii)

    decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (34);

    xxxiii)

    decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (35);

    xxxiv)

    decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (36);

    xxxv)

    decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (37);

    xxxvi)

    direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (38).

    (4)

    La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-B. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione, gli atti elencati al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-B e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di tale ravvicinamento, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

    (5)

    L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

    (6)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

    (7)

    Con la decisione n. 3/2014 (39), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

    (8)

    È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-B,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …, il

    Per il Comitato di associazione

    Il presidente


    (1)  GU UE L 310 del 26.11.2015, pag. 1.

    (2)  GU UE L 139 del 14.5.2014, pag. 18.

    (3)  GU UE L 334 del 13.12.2013, pag. 17.

    (4)  GU UE L 263 del 3.9.2014, pag. 29.

    (5)  GU UE L 293 del 9.10.2014, pag. 48.

    (6)  GU UE L 63 del 10.3.2016, pag. 5.

    (7)  GU UE L 119 del 12.5.2015, pag. 27.

    (8)  GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

    (9)  GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

    (10)  GU UE L 128 del 23.5.2015, pag. 13.

    (11)  GU UE L 235 del 9.9.2015, pag. 26.

    (12)  GU UE L 235 del 9.9.2015, pag. 37.

    (13)  GU UE L 109 del 26.4.2016, pag. 40.

    (14)  GU UE L 117 dell'11.5.2010, pag. 95.

    (15)  GU UE L 106 del 27.4.2011, pag. 9.

    (16)  GU UE L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

    (17)  GU UE L 307 del 7.11.2012, pag. 84.

    (18)  GU UE L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

    (19)  GU UE L 144 del 4.6.2008, pag. 77.

    (20)  GU UE L 220 del 15.8.2008, pag. 24.

    (21)  GU UE L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

    (22)  GU UE L 41 del 13.2.2007, pag. 10.

    (23)  GU UE L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

    (24)  GU UE L 329 del 13.12.2011, pag. 10.

    (25)  GU UE L 166 dell'1.7.2010, pag. 33.

    (26)  GU UE L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

    (27)  GU UE L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.

    (28)  GU UE L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.

    (29)  GU UE L 72 del 20.3.2010, pag. 38.

    (30)  GU UE L 329 del 25.11.2006, pag. 64.

    (31)  GU UE L 198 del 30.7.2011, pag. 71.

    (32)  GU UE L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

    (33)  GU UE L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

    (34)  GU UE L 105 del 25.4.2009, pag. 9.

    (35)  GU UE L 55 del 23.2.2007, pag. 33.

    (36)  GU UE L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

    (37)  GU UE L 303 del 14.11.2013, pag. 48.

    (38)  GU UE L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

    (39)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

    ALLEGATO

    ALLEGATO XXVIII-B

    NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

    La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

    Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

    rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

    istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;

    istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e

    definizione dei mercati di prodotti e di servizi pertinenti nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

    adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata conformemente alla direttiva quadro, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

    accesso e uso di determinate risorse di rete;

    controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi e

    trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

    attuazione di norme sugli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento e

    garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare con l'introduzione della portabilità del numero e del numero di emergenza unico europeo 112.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

    Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

    attuazione di norme per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia del libero flusso di tali dati e della libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

    Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:

    adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

    Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea

    Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 - 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

    Calendario: le disposizioni della decisione 2008/671/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

    Calendario: le disposizioni della decisione 2007/90/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN), modificata dalla decisione 2007/90/CE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della decisione 2005/513/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

    Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

    Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

    Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE

    Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea

    Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

    Calendario: le disposizioni della decisione 2006/804/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/702/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

    Calendario: le disposizioni della decisione 2009/343/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione e dalla decisione 2009/343/CE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della decisione 2007/131/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

    Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione

    Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

    Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:

    potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;

    eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione;

    garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione e

    armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi che fungono da intermediari per attività di «mere conduit» (semplice trasmissione), «caching» (memorizzazione temporanea) o «hosting» (memorizzazione), senza imposizione di un obbligo generale di sorveglianza.

    Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/98/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/37/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

    Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

    Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

    del …

    riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 85, 253, 436, 438 e 449,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

    (2)

    Gli articoli 85 e 253 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo («allegato XXVIII-D»).

    (3)

    L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-D ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti di cui all'allegato XXVIII-D:

    i)

    direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (1);

    ii)

    regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (2);

    iii)

    direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (3);

    iv)

    regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (4);

    v)

    direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (5);

    vi)

    direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6) e la rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7);

    vii)

    direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (8);

    viii)

    direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (9);

    ix)

    regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (10);

    x)

    regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (11);

    xi)

    regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (12);

    xii)

    regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 (13);

    xiii)

    direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (14);

    xiv)

    direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

    xv)

    direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (16);

    xvi)

    regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    xvii)

    regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti (18);

    xviii)

    direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (19);

    xix)

    direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (20);

    xx)

    regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (21);

    xxi)

    direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (22);

    xxii)

    direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (23);

    xxiii)

    direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (24);

    xxiv)

    regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (25);

    xxv)

    direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/36/CE (26).

    (4)

    La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-D. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione, gli atti di cui al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-D e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

    (5)

    L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

    (6)

    A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

    (7)

    Con la decisione n. 3/2014 (27), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

    (8)

    È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-D,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …, il

    Per il Comitato di associazione

    Il presidente


    (1)  GU UE L 366 del 20.12.2014, pag. 83.

    (2)  GU UE L 365 del 19.12.2014, pag. 82.

    (3)  GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

    (4)  GU UE L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

    (5)  GU UE L 308 del 29.10.2014, pag. 82.

    (6)  GU UE L 141 del 28.5.2016, pag. 51.

    (7)  GU UE L 193 del 19.7.2016, pag. 117.

    (8)  GU UE L 302 del 19.11.2015, pag. 99.

    (9)  GU UE L 218 del 14.8.2013, pag. 1.

    (10)  GU UE L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

    (11)  GU UE L 125 del 21.5.2010, pag. 2.

    (12)  GU UE L 241 del 14.9.2010, pag. 1.

    (13)  GU UE L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

    (14)  GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 101.

    (15)  GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

    (16)  GU UE L 49 del 24.2.2011, pag. 33.

    (17)  GU UE L 328 del 10.12.2011, pag. 36.

    (18)  GU UE L 157 del 17.6.2008, pag. 15.

    (19)  GU UE L 162 del 29.6.2010, pag. 1.

    (20)  GU UE L 48 del 19.2.2005, pag. 19

    (21)  GU UE L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

    (22)  GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 78.

    (23)  GU UE L 324 del 29.11.2002, pag. 53.

    (24)  GU UE L 329 del 14.12.2007, pag. 33.

    (25)  GU UE L 156 del 14.6.2008, pag. 10.

    (26)  GU UE L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

    (27)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

    ALLEGATO

    ALLEGATO XXVIII-D

    NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

    La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

    Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

    Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

    Calendario: le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/111/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

    Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Stato di bandiera

    Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Controllo da parte dello Stato di approdo

    Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/38/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) 2015/757 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/757 e (UE) n. 1257/2013 e attuata dai regolamenti della Commissione (UE) n. 428/2010, (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Monitoraggio del traffico navale

    Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/17/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2011/15/UE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/100/UE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive della Commissione 2011/15/UE e 2014/100/UE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Inchieste sui sinistri marittimi

    Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, modificata dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

    Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 540/2008 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Norme tecniche e operative

    Attrezzature marittime

    Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Navi passeggeri

    Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/36/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, modificata dalle direttive della Commissione 2010/36/UE e (UE) 2016/844

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

    Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2016/844 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

    Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/12/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, modificata dalla direttiva 2005/12/CE della Commissione

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Petroliere

    Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

    Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 530/2012 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Navi portarinfuse

    Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Equipaggio

    Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2012/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Ambiente

    Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/71/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

    Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2087 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, modificata dalle direttive della Commissione 2007/71/CE e (UE) 2015/2087

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/84/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, modificato dal regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni tecniche

    Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Condizioni sociali

    Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

    Calendario: le disposizioni della direttiva 92/29/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) – Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio

    Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/13/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

    Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Sicurezza marittima

    Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

    Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/65/CE, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

    Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

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