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Document 32018R1863
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1863 of 28 November 2018 implementing Article 21(1) of Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1863 del Consiglio, del 28 novembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1863 del Consiglio, del 28 novembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/14465/2018/INIT
GU L 304 del 29.11.2018, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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29.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1863 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2018
che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
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(2) |
Il 16 novembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011), ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO
La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44:
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«28. |
Nome: 1: Salah 2: Badi 3: n.d. 4: n.d.
Titolo: n.d. Designazione: Alto comandante del fronte armato Al-Somood opposto al governo di intesa nazionale, noto anche come Fakhr o “Orgoglio della Libia”, e della brigata Al Marsa basata a Misurata e facente capo allo Scudo centrale Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 16 novembre 2018 Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015). Informazioni aggiuntive:
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