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Document 32018R1551

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1551 della Commissione, del 16 ottobre 2018, recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570

C/2018/6716

GU L 260 del 17.10.2018, p. 8–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1551/oj

17.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1551 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2018

recante annullamento delle fatture emesse da due produttori esportatori in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento (UE) 2017/1570

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017 (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento («il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (5), che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017 (6), che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento («il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017 (7), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive («il regolamento di abrogazione»),

visti gli avvisi 2018/C 310/06 e 2018/C 310/07 (8) («gli avvisi di scadenza»),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («il prodotto in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame.

(2)

La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE (9), la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (10) la Commissione ha confermato l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («l'impegno»). L'impegno è stato accettato per i seguenti produttori esportatori, tra gli altri:

a)

Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd designata dal codice addizionale TARIC: B838 («Sinski PV»)

b)

Zheijang Koly Energy Co. Ltd designata dal codice addizionale TARIC: B908 («Koly Energy»)

(3)

La Commissione ha inoltre adottato una decisione che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno (11) e quindici regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori (12).

(4)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (13) e (UE) 2016/184 (14) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan tranne che per alcuni produttori autentici.

(5)

Con il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza, la commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(6)

Con il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (il regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza e il regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza sono di seguito denominati collettivamente «i regolamenti del riesame in previsione della scadenza»).

(7)

Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno.

(8)

Con gli avvisi di scadenza la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è scaduto il 3 settembre 2018.

B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

(9)

Secondo le condizioni dell'impegno, i produttori esportatori concordavano, tra l'altro, di evitare di vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («il PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli, compresi i prezzi cinesi quali indicati dalla banca dati Bloomberg.

(10)

I produttori esportatori concordavano di vendere il prodotto in esame solo attraverso vendite dirette. Ai fini dell'impegno, una vendita diretta era definita come una vendita al primo acquirente indipendente nell'Unione o tramite una parte correlata nell'Unione elencata nell'impegno. Le vendite indirette nell'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno costituivano una violazione dell'impegno.

(11)

L'impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituisse una violazione dell'impegno. L'elenco includeva, in particolare, l'emissione di fatture corrispondenti all'impegno per pannelli solari prodotti da una società non assoggettata all'impegno al fine di beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping e compensativi («il riorientamento verso altre società»).

(12)

L'impegno obbligava anche i produttori esportatori a fornire alla Commissione a cadenza trimestrale informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («le relazioni trimestrali»). Tale obbligo implicava che i dati presentati in tali relazioni trimestrali dovessero essere completi e corretti e che le transazioni comunicate rispettassero appieno le condizioni dell'impegno. Le relazioni sulle rivendite nell'Unione costituivano un obbligo specifico quando il prodotto in esame veniva venduto al primo acquirente indipendente attraverso un importatore correlato. Solo tali relazioni consentivano alla Commissione di monitorare se il prezzo di rivendita dell'importatore correlato al primo acquirente indipendente fosse conforme al PMI.

(13)

I produttori esportatori erano responsabili della violazione da parte di una delle loro parti correlate, a prescindere dal fatto che fosse elencata nell'impegno.

(14)

I produttori esportatori si impegnavano inoltre a consultare la Commissione in merito ad eventuali difficoltà o domande, tecniche o di altra natura, che potrebbero sorgere durante l'attuazione dell'impegno.

C.   ABROGAZIONE DELL'IMPEGNO

(15)

L'impegno è stato inizialmente accettato da oltre 120 società/gruppi di società. Nel frattempo la Commissione ha ritirato la propria accettazione dell'impegno per 19 società. È emerso che diciassette di esse avevano violato l'impegno, mentre le restanti due società presentavano un modello aziendale che rendeva impossibile controllare il rispetto dell'impegno da parte loro. Inoltre, altre 16 società cinesi si sono ritirate volontariamente dall'impegno.

(16)

Con il regolamento di abrogazione la Commissione ha abrogato l'impegno e ha istituito un dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'importazione («il dazio variabile PMI») che ha sostituito l'impegno. Il dazio variabile PMI comporta che le importazioni ammissibili a cui si applica il regime con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non siano soggette a dazi e che le autorità doganali riscuotano immediatamente i dazi se il prodotto è importato a un prezzo inferiore al PMI.

(17)

Poiché il dazio variabile PMI ha sostituito l'impegno, la Commissione ha ritenuto appropriato, in base alle risultanze elencate nei considerando da 50 a 53 del regolamento di abrogazione, che il dazio variabile PMI venisse applicato solo alle società che non avevano violato l'impegno in passato, indipendentemente dal fatto che tale violazione fosse già stata accertata o venisse accertata dalla Commissione in inchieste future. Di conseguenza, a tutti i produttori esportatori che hanno violato l'impegno mentre era ancora in vigore dovrebbero essere applicati i dazi ad valorem senza limite massimo.

(18)

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento di abrogazione il 1o ottobre 2017, la Commissione ha continuato a condurre inchieste riguardanti la conformità all'impegno e ha ritenuto appropriato aprire nuove inchieste per merci che sono state immesse in libera pratica mentre l'impegno era ancora in vigore. Per tali inchieste, all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia stabilita, relativamente alle importazioni fatturate da società assoggettate all'impegno, l'inosservanza di una o più delle condizioni dell'impegno, oppure b) laddove la Commissione riscontri la violazione dell'impegno con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

D.   MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(19)

La Commissione ha ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di due Stati membri sulla base dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base riguardanti la conformità all'impegno di Sinski PV e Koly Energy. La Commissione ha inoltre valutato informazioni pubblicamente disponibili riguardanti la struttura aziendale di Koly Energy.

(20)

Le risultanze di cui ai considerando da 21 a 24 riguardano le asserzioni pervenute dalle autorità doganali per Sinski PV e Koly Energy in relazione a una presunta violazione dell'impegno mentre questo era ancora in vigore.

E.   MOTIVI PER ANNULLARE LE FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO

a)   Sinski PV

(21)

Gli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali suggeriscono che Sinski PV ha venduto pannelli solari ad almeno un acquirente nell'Unione sistematicamente al di sotto del PMI, violando così le disposizioni dell'impegno come descritto al considerando 9.

(22)

Ulteriori elementi di prova dimostrano inoltre che Sinski PV si è relazionato con altre tre società al fine di emettere fatture corrispondenti all'impegno per prodotti solari fabbricati da società non assoggettate all'impegno in base ad ordini di acquisto presentati da un acquirente di Sinski PV nell'Unione. Questa pratica (riorientamento verso altre società) costituisce una violazione specificamente elencata nell'impegno come descritto al considerando 11.

b)   Koly Energy

(23)

In base agli elementi di prova ricevuti dalle autorità doganali e corroborati da fonti pubblicamente disponibili, Koly Energy ha venduto pannelli solari a un importatore asseritamente non correlato nell'Unione per i quali ha emesso fatture corrispondenti all'impegno. Le transazioni con tale importatore avevano un valore superiore al 50 % delle vendite totali di Koly Energy nell'Unione. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, l'importatore coinvolto in tali operazioni era correlato a Koly Energy ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (15) (atto recante modalità di applicazione del codice doganale dell'Unione). Koly Energy non ha mai indicato un importatore correlato nell'Unione. Poiché tale importatore non è elencato come parte correlata nell'impegno, Koly Energy ha violato le condizioni dell'impegno di cui al considerando 10.

(24)

Gli importatori correlati hanno obblighi di relazione simili alle loro società controllanti cinesi allo scopo di consentire alla Commissione di valutare se il prezzo netto di vendita al primo acquirente non correlato nell'Unione sia pari o superiore al PMI. Nessuna delle rivendite dell'importatore correlato è stata comunicata alla Commissione. Di conseguenza, anche Koly Energy ha violato le condizioni dell'impegno come descritto ai considerando 12 e 13.

F.   PERTINENTI FATTURE CORRISPONDENTI ALL'IMPEGNO

(25)

Le transazioni di vendita realizzate da Sinski PV al di sotto del PMI all'acquirente identificato e/o che si basano sul riorientamento verso altre società erano collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:

Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno

Data

SPVF15014

24.7.2015

SPVF15015

28.7.2015

SPVF15020

26.8.2015

SPVF15021

28.8.2015

SPVF15022

1.9.2015

SPVF15034

4.11.2015

SPVF15039

4.12.2015

SPVF15040

8.12.2015

SPVF15042

11.12.2015

SPVF15043

17.12.2015

SPVF15044

17.12.2015

SPVF15046

25.12.2015

SPVF15047

25.12.2015

SPVF15048

25.12.2015

SPVF15049

28.12.2015

SPVF15050

28.12.2015

SPVF15051

30.12.2015

SPVF15052

30.12.2015

SPVF16001

7.1.2016

SPVF16002

7.1.2016

SL-SS20170323-1

1.4.2017

SPVF16019

23.3.2016

SPVF16020

6.4.2016

SPVF16021

10.4.2016

SPVF16022

30.4.2016

(26)

Le transazioni di vendita indiretta realizzate da Koly Energy erano collegate alle seguenti fatture corrispondenti all'impegno:

Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno

Data

KL150328

28.3.2015

KL150424

24.4.2015

KL150428001

28.4.2015

KL150428002

28.4.2015

KL150516

16.5.2015

KL150608

8.6.2015

KL150616

16.6.2015

KL150706

6.7.2015

KL150708002

8.7.2015

KL150816

16.8.2015

KL150827

27.8.2015

KL150920

20.9.2015

KL151018

18.10.2015

KL151108

8.11.2015

KL151113

13.11.2015

KL151125

25.11.2015

KL151230

30.12.2015

KL160123

23.1.2016

KL160511

11.5.2016

KL160517

17.5.2016

KL160523

23.5.2016

KL160610

10.6.2016

KL160714

14.7.2016

KL160726

26.7.2016

KL160816

16.8.2016

KL160825

25.8.2016

KL160922

22.9.2016

KL161013

13.10.2016

KL161027001

27.10.2016

KL161027002

27.10.2016

KL161030

30.10.2016

KL161106

6.11.2016

KL161108002

8.11.2016

KL161114

14.11.2016

KL161125

25.11.2016

KL161209

9.12.2016

KL161210

10.12.2016

KL161212

12.12.2016

KL161215

15.12.2016

KL161230001

30.12.2016

KL161230002

31.12.2016

KL170109001

9.1.2017

KL170109002

13.1.2017

KL170115

15.1.2017

KL170116001

16.1.2017

KL170116002

18.1.2017

KL170120

20.1.2017

KL170121001

21.1.2017

KL170121002

21.1.2017

KL170323001

23.3.2017

KL170323002

25.3.2017

KL170408

8.4.2017

KL170412

12.4.2017

KL170510

10.5.2017

KL170511

11.5.2017

KL170518002

18.5.2017

KL170614002

14.6.2017

KL170621

21.6.2017

KL170712

12.7.2017

KL170731001

31.7.2017

KL170812

12.8.2017

KL170814

14.8.2017

KL170822002

22.8.2017

KL170918001

18.9.2017

KL170918002

18.9.2017

KL170919

19.9.2017

KL170930002

30.9.2017

G.   COMUNICAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(27)

Le parti interessate sono state informate delle risultanze, in particolare dell'intenzione di annullare le fatture corrispondenti all'impegno, e hanno avuto l'opportunità di essere sentite e di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(28)

Un importatore e un produttore esportatore cinese hanno presentato osservazioni scritte.

(29)

La Commissione ha preso in esame le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha trattate in appresso.

(30)

Koly Energy e il suo importatore asseritamente correlato nell'Unione hanno contestato che vi fosse un rapporto di affiliazione tra loro e negato di fare parte di un gruppo aziendale comune.

(31)

Koly Energy ha sostenuto di essere detenuta al 100 % da due persone cinesi che non possiedono alcuna quota né dell'importatore nell'Unione né di qualsiasi altro gruppo aziendale. Essa ha inoltre sostenuto di mantenere una stretta relazione commerciale con il gruppo aziendale in quanto questo era il suo maggiore cliente, pur negando comunque l'esistenza di legami di qualsiasi natura tra essa e l'importatore e negando di essere controllata dallo stesso gruppo aziendale.

(32)

La Commissione ha sostenuto che, in assenza di elementi che provassero il contrario, il fatto che Koly Energy figurasse come venditore in un contratto di acquisto e di fornitura di moduli solari da parte di un responsabile delle operazioni del gruppo aziendale a cui appartiene anche l'importatore costituiva una conferma, nei confronti di terzi, di un rapporto di affiliazione che intercorreva tra Koly Energy, l'importatore e tale gruppo aziendale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (atto recante modalità di applicazione del codice doganale dell'Unione). Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che lo stesso contratto riportava, per conto del venditore (Koly Energy), le firme sia di Koly Energy che dell'importatore. Confermava ulteriormente questa tesi l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica del gruppo aziendale come indirizzo di contatto di Koly Energy (il venditore) per ulteriori comunicazioni relative al contratto. Inoltre, il contratto includeva una clausola nella quale si indicava come persona di contatto del venditore (Koly Energy) il nome e l'indirizzo postale dell'importatore. Sebbene Koly Energy affermasse che il contratto era stato firmato senza la sua autorizzazione, riservandosi pertanto il diritto di rivalersi sull'importatore, non è stato mai presentato alla Commissione alcun elemento probatorio in tal senso. Altri riferimenti incrociati tra Koly Energy, l'importatore e il gruppo aziendale in altri documenti e fonti di pubblico dominio come siti web e un contratto per l'emissione di obbligazioni a breve termine hanno indotto la Commissione a concludere che Koly Energy e l'importatore nell'Unione erano parti correlate. L'osservazione è stata pertanto respinta.

(33)

Koly Energy ha anche affermato che l'importatore nell'Unione usava il logo, il marchio e il nome di dominio di Koly Energy unilateralmente e senza il suo consenso. La Commissione ha sostenuto che, in assenza di elementi che provassero il contrario, l'uso pubblico e generalizzato dei simboli commerciali di Koly Energy (marchio, logo, indirizzo di posta elettronica) da parte dell'importatore nella sua attività abituale attestavano il rapporto di affiliazione tra le due società sotto il vessillo di un gruppo aziendale comune. Tale conclusione era ulteriormente comprovata dall'uso del logo del gruppo aziendale nel sito web di Koly Energy e dall'esposizione congiunta del logo di Koly Energy e di quello del gruppo aziendale durante una fiera internazionale nel 2016. L'affermazione è stata pertanto respinta.

(34)

L'importatore di Koly Energy nell'Unione ha inviato osservazioni non avvalorate da elementi di prova oltre i termini delle proroghe concesse per la presentazione delle osservazioni e non ha trasmesso elementi comprovanti sua proprietà.

H.   VIOLAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(35)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e in conformità alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che Sinski PV e Koly Energy hanno violato l'impegno mentre questo era ancora in vigore.

(36)

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, in vigore all'epoca dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le fatture di Sinski PV e Koly Energy elencate ai considerando 25 e 26 sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sostenuta all'atto dell'accettazione della dichiarazione dell'immissione in libera pratica dovrebbe essere recuperata dalle autorità doganali nazionali conformemente all'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le autorità doganali nazionali responsabili per la riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

(37)

La Commissione ricorda inoltre che qualora le autorità doganali degli Stati membri abbiano indicazioni che il prezzo presentato su una fattura corrispondente all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, dovrebbero esaminare se il requisito di includere eventuali riduzioni nelle fatture corrispondenti all'impegno sia stato violato o se il PMI non sia stato rispettato. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che si è verificata tale violazione o qualora il PMI non sia stato rispettato, dovrebbero riscuotere i dazi in conseguenza di tale conclusione. Allo scopo di facilitare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni dell'impegno al solo fine dei procedimenti nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le fatture corrispondenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

2.   I dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono riscossi.

Articolo 2

1.   Qualora le autorità doganali degli Stati membri abbiano indicazioni che il prezzo presentato su una fattura corrispondente all'impegno presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 emessa da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd o Zheijang Koly Energy Co. Ltd prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e che pertanto tali società potrebbero aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario al fine di condurre procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione di trasmettere loro una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all'impegno.

2.   Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo riveli che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, i dazi dovuti di conseguenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono riscossi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere usate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni ai debitori di detti dazi al solo scopo di tutelare i loro diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1) e regolamento (UE) 2018/82 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2321.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(5)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(6)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(7)  GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.

(8)  GU C 310 del 3.9.2018, pag. 4 e pag. 5.

(9)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(10)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(11)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(12)  Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/866 (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30), (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), (UE) 2016/1382 (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10), (UE) 2016/1402 (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16), (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8), (UE) 2016/2146 (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4), (UE) 2017/454 (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5), (UE) 2017/941 (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 43), (UE) 2017/1408 (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 3), (UE) 2017/1497 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 10), (UE) 2017/1524 (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 11), (UE) 2017/1589 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 21) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.

(13)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(14)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(15)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

(16)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco di fatture corrispondenti all'impegno emesse da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd che vengono dichiarate nulle

Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno

Data

SPVF15014

24.7.2015

SPVF15015

28.7.2015

SPVF15020

26.8.2015

SPVF15021

28.8.2015

SPVF15022

1.9.2015

SPVF15034

4.11.2015

SPVF15039

4.12.2015

SPVF15040

8.12.2015

SPVF15042

11.12.2015

SPVF15043

17.12.2015

SPVF15044

17.12.2015

SPVF15046

25.12.2015

SPVF15047

25.12.2015

SPVF15048

25.12.2015

SPVF15049

28.12.2015

SPVF15050

28.12.2015

SPVF15051

30.12.2015

SPVF15052

30.12.2015

SPVF16001

7.1.2016

SPVF16002

7.1.2016

SL-SS20170323-1

1.4.2017

SPVF16019

23.3.2016

SPVF16020

6.4.2016

SPVF16021

10.4.2016

SPVF16022

30.4.2016

Elenco di fatture corrispondenti all'impegno emesse da Zheijang Koly Energy Co. Ltd che vengono dichiarate nulle

Numero della fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno

Data

KL150328

28.3.2015

KL150424

24.4.2015

KL150428001

28.4.2015

KL150428002

28.4.2015

KL150516

16.5.2015

KL150608

8.6.2015

KL150616

16.6.2015

KL150706

6.7.2015

KL150708002

8.7.2015

KL150816

16.8.2015

KL150827

27.8.2015

KL150920

20.9.2015

KL151018

18.10.2015

KL151108

8.11.2015

KL151113

13.11.2015

KL151125

25.11.2015

KL151230

30.12.2015

KL160123

23.1.2016

KL160511

11.5.2016

KL160517

17.5.2016

KL160523

23.5.2016

KL160610

10.6.2016

KL160714

14.7.2016

KL160726

26.7.2016

KL160816

16.8.2016

KL160825

25.8.2016

KL160922

22.9.2016

KL161013

13.10.2016

KL161027001

27.10.2016

KL161027002

27.10.2016

KL161030

30.10.2016

KL161106

6.11.2016

KL161108002

8.11.2016

KL161114

14.11.2016

KL161125

25.11.2016

KL161209

9.12.2016

KL161210

10.12.2016

KL161212

12.12.2016

KL161215

15.12.2016

KL161230001

30.12.2016

KL161230002

31.12.2016

KL170109001

9.1.2017

KL170109002

13.1.2017

KL170115

15.1.2017

KL170116001

16.1.2017

KL170116002

18.1.2017

KL170120

20.1.2017

KL170121001

21.1.2017

KL170121002

21.1.2017

KL170323001

23.3.2017

KL170323002

25.3.2017

KL170408

8.4.2017

KL170412

12.4.2017

KL170510

10.5.2017

KL170511

11.5.2017

KL170518002

18.5.2017

KL170614002

14.6.2017

KL170621

21.6.2017

KL170712

12.7.2017

KL170731001

31.7.2017

KL170812

12.8.2017

KL170814

14.8.2017

KL170822002

22.8.2017

KL170918001

18.9.2017

KL170918002

18.9.2017

KL170919

19.9.2017

KL170930002

30.9.2017


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