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Document 32018R1128
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1128 of 9 August 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 opening annual Union tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
C/2018/5485
GU L 205 del 14.8.2018, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R1987 vedi art. 4
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14.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1128 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda. |
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(2) |
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). |
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(3) |
Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio (4) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (5). |
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(4) |
Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione ha modificato il regolamento (UE) n. 1354/2011 mediante il regolamento (UE) 2018/562 (6). Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi preesistenti di cui beneficiava l'Islanda per le carni ovine e caprine di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90. |
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(5) |
I quantitativi di contingenti di carni ovine e caprine gestiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa, mentre l'accordo stabilisce che i quantitativi sono espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno prevedere che i contingenti tariffari dell'Unione fissati dall'accordo siano gestiti nel quadro di un regolamento distinto da adottare, al fine di garantire la corretta gestione dei contingenti conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Di conseguenza, è opportuno sopprimere contestualmente tali contingenti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. |
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(7) |
Il nuovo regolamento recante apertura dei contingenti tariffari di importazione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda adottato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicherà a decorrere dal 1o settembre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa; |
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(2) |
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(4) Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4).
(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]
|
Codici NC |
Dazi ad valorem (%) |
Dazi specifici EUR/100 kg |
Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito” |
Origine |
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa |
|||
|
Animali vivi (coefficiente = 0,47) |
Carni disossate di agnelli (1) (coefficiente = 1,67) |
Carni disossate di montone e pecora (2) (Coefficiente = 1,81) |
Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) |
|||||
|
0204 |
Zero |
Zero |
— |
09,2101 |
09,2102 |
09,2011 |
Argentina |
23 000 |
|
— |
09,2105 |
09,2106 |
09,2012 |
Australia |
19 186 |
|||
|
— |
09,2109 |
09,2110 |
09,2013 |
Nuova Zelanda |
228 254 |
|||
|
— |
09,2111 |
09,2112 |
09,2014 |
Uruguay |
5 800 |
|||
|
— |
09,2115 |
09,2116 |
09,1922 |
Cile (3) |
8 000 |
|||
|
— |
09,2121 |
09,2122 |
09,0781 |
Norvegia |
300 |
|||
|
— |
09,2125 |
09,2126 |
09,0693 |
Groenlandia |
100 |
|||
|
— |
09,2129 |
09,2130 |
09,0690 |
Isole Færøer |
20 |
|||
|
— |
09,2131 |
09,2132 |
09,0227 |
Turchia |
200 |
|||
|
— |
09,2171 |
09,2175 |
09,2015 |
Altri (4) |
200 |
|||
|
— |
09,2178 |
09,2179 |
09,2016 |
Erga omnes (5) |
200 |
|||
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 |
Zero |
09,2181 |
— |
— |
09,2019 |
Erga omnes (5) |
92 |
(1) E di capretto.
(2) E di capra, escluso il capretto.
(3) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.
(4) Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.
(5) Per “Erga omnes” si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.