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Document 32018R1128

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

C/2018/5485

GU L 205 del 14.8.2018, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R1987 vedi art. 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1128/oj

14.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1128 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (2) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.

(2)

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).

(3)

Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio (4) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (5).

(4)

Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione ha modificato il regolamento (UE) n. 1354/2011 mediante il regolamento (UE) 2018/562 (6). Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi preesistenti di cui beneficiava l'Islanda per le carni ovine e caprine di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90.

(5)

I quantitativi di contingenti di carni ovine e caprine gestiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa, mentre l'accordo stabilisce che i quantitativi sono espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno prevedere che i contingenti tariffari dell'Unione fissati dall'accordo siano gestiti nel quadro di un regolamento distinto da adottare, al fine di garantire la corretta gestione dei contingenti conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Di conseguenza, è opportuno sopprimere contestualmente tali contingenti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.

(7)

Il nuovo regolamento recante apertura dei contingenti tariffari di importazione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda adottato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicherà a decorrere dal 1o settembre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:

(1)

all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;

(2)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4)  Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

Codici NC

Dazi ad valorem

(%)

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

Origine

Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi

(coefficiente = 0,47)

Carni disossate di agnelli (1)

(coefficiente = 1,67)

Carni disossate di montone e pecora (2)

(Coefficiente = 1,81)

Carni non disossate e carcasse

(coefficiente = 1,00)

0204

Zero

Zero

09,2101

09,2102

09,2011

Argentina

23 000

09,2105

09,2106

09,2012

Australia

19 186

09,2109

09,2110

09,2013

Nuova Zelanda

228 254

09,2111

09,2112

09,2014

Uruguay

5 800

09,2115

09,2116

09,1922

Cile (3)

8 000

09,2121

09,2122

09,0781

Norvegia

300

09,2125

09,2126

09,0693

Groenlandia

100

09,2129

09,2130

09,0690

Isole Færøer

20

09,2131

09,2132

09,0227

Turchia

200

09,2171

09,2175

09,2015

Altri (4)

200

09,2178

09,2179

09,2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

Zero

09,2181

09,2019

Erga omnes  (5)

92

»

(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.

(4)  Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.

(5)  Per “Erga omnes” si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


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