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Document 32018R0921
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/921 of 28 June 2018 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2018/3957
GU L 164 del 29.6.2018, p. 14–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2022
29.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/921 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2018
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) prima della modifica ad opera del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», Cina o «paese interessato») («misure iniziali»). Tali misure consistevano in aliquote del dazio individuali comprese tra lo 0 % e il 10,1 % nei confronti di tre produttori esportatori cinesi destinatari del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e del 34,9 % nei confronti di tutti gli altri produttori esportatori cinesi. Con regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (4), in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono state modificate le misure iniziali ed è stata chiarita la definizione del prodotto. |
(2) |
Nell'aprile 2012, con regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 (5) del Consiglio, a seguito della pubblicazione della relazione dell'organo d'appello dell'OMC relativa alla controversi «Beef and Rice» (6), il Consiglio ha escluso dall'ambito di applicazione delle misure le esportazioni della società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd («Hangzhou Bioking»), un produttore esportatore che ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %. |
(3) |
Nell'aprile 2012, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha prorogato le misure di ulteriori cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (7) («precedente riesame in previsione della scadenza»). |
(4) |
Nel luglio 2012, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure iniziali sono state modificate con regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio (8). Il Consiglio ha ritirato il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») alle altre due società, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao Biochemical») e Ninghai Organic Chemical Factory («Ninghai Organic»), fissando un margine antidumping individuale nei confronti di queste due società rispettivamente pari al 13,1 % e all'8,3 %, sulla base dei loro prezzi all'esportazione. |
(5) |
Un'inchiesta antidumping avviata il 4 dicembre 2014, (9) relativa alle importazioni nell'Unione europea di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e riguardante la sola Hangzhou Bioking a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, è si è conclusa con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione (10) senza l'imposizione di misure. |
(6) |
Con sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (11), il Tribunale ha annullato il regolamento (UE) n. 626/2012 nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical. |
(7) |
Il 7 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativo alla sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12. La Commissione ha deciso di avviare nuovamente l'inchiesta antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, che ha portato all'approvazione del regolamento (UE) n. 626/2012, poiché tale inchiesta riguarda il produttore esportatore interessato, e ha riaperto l'inchiesta al punto in cui si è verificata l'irregolarità. Detta riapertura si è limitata all'attuazione della sentenza del Tribunale nei confronti della società Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. La riapertura non ha influenzato altre inchieste. |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(8) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («domanda di riesame in previsione della scadenza»). |
(9) |
La domanda di riesame è stata presentata il 24 gennaio 2017 dalle società Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a., Alvinesa Alcoholera Vinícola SA e Comercial Química Sarasa SL («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tartarico. |
(10) |
La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di AT originario della Cina avrebbe comportato la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(11) |
Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il mercoledì 19 aprile 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (13) («avviso di apertura»). |
4. Inchiesta
4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato
(12) |
L'inchiesta sulle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo considerato»). |
4.2. Parti interessate dalla presente inchiesta
(13) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato. |
(14) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura. |
4.3. Campionamento
(15) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. |
4.3.1. Campionamento dei produttori esportatori in Cina
(16) |
In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori dalla Cina, nell'avviso di apertura era stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento. |
(17) |
Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha richiesto a tutti i produttori esportatori noti di di manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e di fornirle le informazioni richieste in tale avviso. Le informazioni richieste prevedevano dati relativi al volume e alla capacità di produzione. La Commissione ha altresì invitato la Missione dell'RPC presso l'Unione europea a nominare un rappresentante che potesse collaborare con la Commissione alla selezione del campione. |
(18) |
Nessuno dei 22 produttori esportatori cinesi contattati né altri produttori esportatori cinesi si sono manifestati per fornire le informazioni richieste. |
4.3.2. Campionamento dei produttori dell'Unione
(19) |
Prima dell'avvio del procedimento, la commissione ha contattato i produttori dell'Unione e le associazioni di produttori dell'Unione individuati nella domanda di riesame al fine di verificare se i produttori dell'Unione che avevano presentato la domanda fossero sufficientemente rappresentanti. La Commissione ha raccolto altresì le informazioni necessarie a decidere in merito al potenziale campionamento, previsto al punto 5.3 dell'avviso di apertura. |
(20) |
Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di sei produttori dell'Unione con i volumi di vendite più elevati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016. Queste sei società rappresentavano l'86 % del volume delle vendite complessivo di acido tartarico dell'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio. |
(21) |
Un produttore dell'Unione non incluso nel campione provvisorio ha sostenuto di dover essere incluso nel campione finale al fine di fornire un quadro più completo della situazione dell'industria dell'Unione. Tale società è stata sostenuta dall'associazione di categoria italiana di produttori di acido tartarico dell'Unione. Un altro produttore dell'Unione ha dichiarato di non voler partecipare al riesame in previsione della scadenza. Non sono state presentate altre osservazioni. |
(22) |
Alla luce delle osservazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto che non fosse più opportuno procedere al campionamento dei produttori dell'Unione. |
4.3.3. Campionamento degli importatori indipendenti
(23) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, ove necessario, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta in questione. A tali parti è stato richiesto di manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste all'allegato II dell'avviso di apertura. |
(24) |
Inoltre, 10 importatori individuati nella domanda sono stati contattati dalla Commissione durante la fase di apertura e invitati a spiegare la propria attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura. Cinque società hanno risposto al modulo per il campionamento per importatori indipendenti. Non si sono, tuttavia, qualificate come importatori del prodotto in esame, bensì come utilizzatori. |
4.4. Questionari
(25) |
La Commissione ha inviato i questionari a tutti e nove i produttori e a sei utilizzatori dell'Unione. Sono stati inoltre inviati questionari a 10 produttori di paesi terzi potenziali a economia di mercato, nello specifico provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Cile e India. |
(26) |
Hanno risposto ai questionari sette produttori e quattro utilizzatori dell'Unione e un produttore dell'Australia, potenziale paese terzo a economia di mercato. |
(27) |
Non vi è stata collaborazione da parte di nessuno dei produttori esportatori cinesi. |
4.5. Visite di verifica
(28) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché per valutare se l'imposizione di misure avrebbe favorito l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame è acido tartarico, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario dell'RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) («prodotto in esame»). |
(30) |
Il prodotto in esame è usato nel vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell'Unione (di seguito «produzione naturale»), oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nell'RPC (di seguito «produzione sintetica»). Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l'acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l'acido L(+) tartarico che l'acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi intercambiabili. |
2. Prodotto simile
(31) |
Si è ritenuto che il prodotto in esame prodotto nell'RPC ed esportato nell'Unione:
presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, nonché gli stessi utilizzi di base. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING
1. Osservazioni preliminari
(32) |
In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare la probabilità di persistenza o reiterazione del dumping. |
(33) |
Le esportazioni effettuate dalla società Hangzhou Bioking sono state escluse dall'analisi della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 indicato al considerando 2. L'analisi qui di seguito riportata si è basata esclusivamente sulle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori oggetto delle misure. |
(34) |
Come indicato al precedente considerando 27, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, a causa della mancanza di collaborazione di produttori esportatori cinesi, la Commissione può applicare l'articolo 18 del regolamento di base relativamente ai risultati riguardanti l'RPC. A tale riguardo, la Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi. |
(35) |
Alla luce di quanto precede, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati in merito all'esistenza del dumping e della probabilità di persistenza o reiterazione del dumping si sono basati sui dati disponibili, in particolare:
|
2. Dumping
(36) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Argentina come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base invitandole a esprimere osservazioni riguardanti tale scelta. Non sono pervenute osservazioni in merito. |
(37) |
La Commissione ha contattato le autorità argentine e i due produttori noti del prodotto in esame in Argentina, invitandoli a collaborare. È risultato che un produttore argentino aveva cessato la produzione del prodotto in esame durante il PIR, mentre l'altro si è rifiutato di collaborare. |
(38) |
Parallelamente, la Commissione ha chiesto la collaborazione di otto produttori noti e di due associazioni di produttori in altri potenziali paesi di riferimento (Australia, Brasile, Cile e India) e ha contattato le autorità competenti di tali paesi invitandole a trasmettere i recapiti dell'associazione dei produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono il prodotto in esame sul loro mercato. |
(39) |
Un produttore australiano ha inizialmente acconsentito a collaborare, ma ha poi presentato una risposta che non conteneva dati quantitativi e che quindi non è stata accettata. |
(40) |
Nessun altro produttore dei potenziali paesi di riferimento si è manifestato. |
(41) |
In mancanza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale «su qualsiasi altra base equa», a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(42) |
La Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture del prodotto in esame venduto sul mercato interno da un produttore argentino. Il ricorso all'Argentina come fonte per la determinazione del valore normale è coerente con il ricorso all'Argentina come paese di riferimento nelle inchieste precedenti (15). Tale metodologia è stata considerata la più ragionevole in considerazione della mancanza di informazioni affidabili causata dalla carente collaborazione. |
(43) |
L'inchiesta ha stabilito che il prodotto in esame in Argentina era prodotto con una produzione naturale, mentre in Cina si utilizzava la produzione sintetica, più economica. Il costo delle materie prime impiegate in Argentina è stato pertanto adeguato per tener conto delle differenze di costo tra metodi di produzione impiegati. |
(44) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha sostenuto che il metodo del paese di riferimento applicato nel presente riesame fosse incompatibile con gli obblighi che incombono all'UE in forza dell'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»). In particolare, il produttore si riferiva alla scadenza della sezione 15 del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, per cui il metodo del paese di riferimento non era più giustificato. |
(45) |
La Commissione ha rammentato che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base applicabile, il valore normale è stato determinato in base a dati forniti dal paese di riferimento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.1. Changmao Biochemical
2.1.1. Valore normale
(46) |
A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in particolare della società Changmao Biochemical, che ha beneficiato dell'applicazione di un'aliquota di dazio individuale, non erano disponibili informazioni sui costi o sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno cinese, che permettessero di stabilire il valore normale. Tale valore è stato pertanto stabilito a norma dell'articolo 18 del regolamento di base utilizzando i dati disponibili, come indicato sopra, al considerando 34. |
(47) |
A tale riguardo, la Commissione ha inizialmente esaminato la possibilità di determinare il valore normale sulla base dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi praticati da Changmao Biochemical, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Al fine di determinare tali prezzi all'esportazione, si sono considerate le informazioni contenute nella banca dati cinese delle esportazioni. Tuttavia, sebbene tale banca dati contenga informazioni sulle esportazioni delle società cinesi, essa riporta solo il dato relativo al volume esportato da ciascuna società, ma non il valore corrispondente. Per questa ragione, non è stato possibile calcolare su questa base i prezzi all'esportazione applicati da Changmao Biochemical. |
(48) |
In assenza di informazioni maggiormente affidabili, la Commissione ha pertanto basato il valore normale sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, vale a dire sui prezzi delle fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto in esame di un produttore argentino. |
2.1.2. Prezzi all'esportazione
(49) |
A causa della mancata collaborazione di Changmao Biochemical i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
2.1.3. Confronto
(50) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(51) |
Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza. |
(52) |
Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato adeguato di conseguenza dell'8 %. |
(53) |
Secondo la sua relazione annuale del 2016 (16), Changmao Biochemical realizza il prodotto in esame utilizzando il metodo di produzione sintetico, mentre il produttore argentino adotta il metodo di produzione naturale. Secondo uno studio di informazione sul mercato (17) pubblicato poco dopo il PIR, l'acido tartarico sintetico è un'«opzione molto più economica» dell'equivalente naturale. Nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, nessuna informazione dettagliata sui costi di produzione è stata resa disponibile. Per dare conto della differenza tra i metodi di produzione, pertanto, il valore normale determinato sulla base della domanda di riesame in previsione della scadenza è stato abbassato del [30 %-40 %] (18) al fine di riflettere la differenza tra i costi del processo naturale e i costi del processo sintetico in base ai risultati del riesame intermedio parziale conclusosi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012. A tale riguardo, la differenza tra il prezzo di vendita del prodotto in esame e il valore costruito in Argentina determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale è stata applicata al valore normale determinato nell'ambito del riesame attuale previsto al considerando 48. Il valore costruito determinato nell'ambito del riesame intermedio parziale si è basato sul costo di produzione in Argentina, sostituendo la materia prima utilizzata in Argentina con il prezzo di mercato medio del benzene (impiegato nel metodo di produzione sintetico), cui sono stati aggiunti le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. |
(54) |
Va evidenziato che nell'ambito dell'inchiesta in oggetto, a differenza da quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, non si è tenuto conto delle possibili differenze per le tipologie di prodotto L+ e DL di cui al considerando 30 nel calcolo del margine di dumping. Ciò è dovuto alla mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore cinese e dalla conseguente assenza di informazioni relative alle tipologie di prodotto esportate. |
2.1.4. Margine di dumping
(55) |
La Commissione ha confrontato di valore normale medio ponderato con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(56) |
Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Changmao Biochemical, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %. |
(57) |
Se non si fossero effettuati adeguamenti al valore normale per le differenze tra i metodi di produzione, il valore normale determinato per Changmao Biochemical sarebbe stato basato esclusivamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In tal caso, confrontando il valore normale così determinato con il prezzo all'esportazione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra, il calcolo del margine di dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come stabilito sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Come sopra esposto al considerando 53, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato. |
(58) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni, i richiedenti e un'associazione di produttori dell'UE hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione in considerazione della sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12, Distillerie Bonollo SpA e altri/Consiglio (19). Tuttavia, poiché il termine per proporre ricorso contro tale sentenza non è ancora scaduto, al momento non è possibile trarre conclusioni definitive su tale base. |
2.2. Ninghai Organic
(59) |
Sebbene il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 abbia escluso Ninghai Organic dalla possibilità di usufruire del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, come illustrato al considerando 4, la società beneficia ancora dell'applicazione dell'aliquota del dazio individuale. Come indicato al considerando 18, Ninghai Organic non ha collaborato all'inchiesta. |
2.2.1. Valore normale
(60) |
Come indicato ai considerando 41 e 42, in assenza di collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ossia le fatture relative a vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame, di un produttore argentino indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
2.2.2. Prezzi all'esportazione
(61) |
A causa della mancata collaborazione di Ninghai Organic i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni nell'Unione durante il PIR a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
2.2.3. Confronto
(62) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così definiti a livello franco fabbrica. Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(63) |
Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per il nolo marittimo (0,07 EUR/kg), i costi di movimentazione (0,007 EUR/kg) e le spese di trasporto interno (0,014 EUR/kg) sulla base dei dati della precedente domanda di riesame in previsione della scadenza. |
(64) |
Secondo le tariffe doganali all'importazione e all'esportazione pubblicate dalle autorità doganali cinesi, l'IVA sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame era solo parzialmente rimborsabile durante il PIR: l'aliquota IVA applicata è stata pari al 17 %, di cui solo 9 % è stato successivamente rimborsato. La Commissione ha pertanto considerato sia i valori normali, sia i prezzi all'esportazione comprensivi di IVA ed ha adeguato il valore normale per allinearsi al tasso IVA applicabile alle esportazioni in seguito al rimborso, ove applicabile. Il valore normale è stato pertanto adeguato dell'8 %. |
(65) |
In base alla domanda e al precedente riesame in previsione della scadenza, Ninghai Organic per il prodotto in esame utilizzava il metodo di produzione sintetico, mentre il produttore argentino adottava il metodo di produzione naturale. È stato pertanto eseguito un adeguamento del valore normale come descritto al considerando 53. |
(66) |
Non sono stati effettuati adeguamenti che abbiano tenuto conto delle diverse tipologie di prodotto L+ e DL per le motivazioni indicate al considerando 54. |
2.2.4. Margine di dumping
(67) |
La Commissione ha confrontato il valore normale con il prezzo all'esportazione medio ponderato, secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(68) |
Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato per la società Ninghai Organic, espresso in percentuale del valore di costo, assicurazione e nolo («cif»), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato superiore al 70 %. |
(69) |
Se il valore normale non venisse adeguato per tener conto delle differenze tra i metodi di produzione, esso potrebbe essere confrontato con il prezzo all'esportazione come stabilito ai considerando 60 e 61, debitamente adeguato come descritto ai considerando da 62 a 64. Il margine dumping così calcolato sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato. |
(70) |
Come sopra, in entrambi i casi, il calcolo del dumping sarebbe stato basato sul confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato come sopra esposto, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(71) |
L'argomentazione dei richiedenti e dell'associazione di produttori dell'Unione di cui al considerando 58 relativamente a Changmao Biochemical, vale a dire che non si dovrebbe applicare nessun adeguamento per le differenze nel metodo di produzione, è stata avanzata anche per quanto riguarda l'adeguamento per le differenze di metodo di produzione di Ninghai Organic di cui al considerando 65. Tali parti hanno quindi contestato l'esattezza del margine di dumping stabilito al considerando 68 L'argomentazione è stata respinta per gli stessi motivi di cui al considerando 58. |
2.3. Tutti gli altri produttori esportatori
(72) |
Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, i produttori cinesi oggetto del dazio residuo hanno esportato meno di sette tonnellate del prodotto in esame. Considerando tale quantità trascurabile, che rappresenta solo lo 0,4 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure verso l'Unione durante il PIR, non è stato calcolato alcun margine di dumping per le restanti società in Cina. |
2.4. Conclusioni relative al dumping
(73) |
Ai considerando 56 e 68, è stata stabilita la persistenza del dumping durante il PIR per due società che beneficiavano di un margine di dumping individuale. Il livello di dumping stabilito era superiore al 70 % per entrambe le società. Poiché queste due imprese rappresentavano insieme oltre il 99 % delle esportazioni cinesi oggetto delle misure, si è giunti alla conclusione che si fosse in presenza di una continuazione dell'attività di dumping da parte della Cina durante il PIR. |
3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
(74) |
Oltre alle conclusioni relative al dumping durante il PIR, la Commissione ha verificato se vi fosse la probabilità di una persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e attrattività del mercato dell'Unione europea. |
(75) |
Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative alla probabilità di persistenza del dumping di cui più avanti sono basate sui dati disponibili, ossia le fonti menzionate al considerando 35. |
(76) |
Come già indicato al considerando 33, l'analisi della probabilità della persistenza del dumping si è basata esclusivamente sui dati relativi ai «produttori oggetto delle misure», vale a dire a tutti i produttori cinesi tranne Hangzhou Bioking. |
3.1. Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina
(77) |
Sulla base dei dati della domanda di riesame in previsione della scadenza, sottoposti a un controllo incrociato e integrati, ove applicabile, con i dati dai siti Internet dei produttori cinesi e le informazioni raccolte da precedenti inchieste (20), la capacità produttiva complessiva dei produttori cinesi oggetto delle misure durante il PIR è stata pari a 54 000 tonnellate. |
(78) |
Le informazioni di dominio pubblico forniscono una stima del consumo interno cinese durante il PIR pari a circa 8 500 tonnellate l'anno (21). Se si considerano le importazioni del prodotto in esame in Cina in base ai dati registrati nella banca dati GTA (circa 300 tonnellate), si stima che le vendite complessive sul mercato interno cinese (comprensive del dato relativo alla società Hangzhou Bioking) sono ammontate circa a 8 200 tonnellate. Nell'indisponibilità di informazioni più affidabili, si è stimato che la quota di vendite sul mercato interno, da parte dei produttori cinesi oggetto delle misure, sul totale delle vendite complessive sul mercato interno cinese era pari alla loro quota di capacità produttiva sul totale. Alla luce di tale supposizione, si stima che i produttori cinesi oggetto delle misure abbiano registrato vendite interne di [6 200 — 6 600] (22) tonnellate durante il PIR. |
(79) |
Durante il PIR, le esportazioni cinesi (comprese quelle effettuate dalla società Hangzhou Bioking) sono state complessivamente pari a 33 300 tonnellate, mentre si sono registrate esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure pari a [20 000 — 25 000] tonnellate, secondo la banca dati cinese. Tenendo conto delle vendite interne determinate come sopra descritto, ciò equivale a una produzione complessiva cinese di circa 41 500 tonnellate, [26 000 — 30 000] tonnellate realizzate da produttori cinesi oggetto delle misure. |
(80) |
La capacità inutilizzata dei produttori oggetto delle misure è stata pari a [24 000 — 28 000] tonnellate. |
(81) |
In base a quanto esposto ai considerando da 77 a 80 relativamente al consumo interno cinese, alla capacità produttiva, alla produzione e alle esportazioni cinesi, sono state tratte le seguenti conclusioni:
|
(82) |
In base all'attività di informazione sul mercato (23) è previsto un tasso di crescita annuale della domanda interna della regione Asia-Pacifico per il prodotto in esame del 6,8 % dal 2014 al 2020. Un'estrapolazione basata su tale tasso e sulla domanda interna cinese determinata per il PIR genererebbe una domanda interna cinese stimata di 13 500 tonnellate entro il 2022. Tale dato sarebbe ancora inferiore alla capacità produttiva cinese durante il PIR. |
(83) |
Occorre inoltre evidenziare che la società Hangzhou Bioking ha aumentato la propria capacità di [8 000 — 13 000] tonnellate/anno in seguito al periodo dell'inchiesta di riesame. Di fatto, ha sostituito il suo impianto esistente con una nuova linea di produzione da 25 000 tonnellate/anno (24). Ciò contribuirà ad aumentare ulteriormente lo squilibrio tra la capacità produttiva e la domanda sul mercato interno cinese. |
(84) |
Le suddette motivazioni inducono a concludere che i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure siano incentivati a mantenere o aumentare la propria posizione sui loro mercati di esportazione. |
3.2. Pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi
(85) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure non è stato possibile analizzare i prezzi all'esportazione cinesi nei confronti di paesi terzi separatamente da Hangzhou Bioking. Ciò è dovuto al fatto che le statistiche relative alle esportazioni cinesi indicano solo il volume esportato da ciascuna società, ma non i valori corrispondenti. Tuttavia, poiché secondo la banca dati di statistiche relative alle esportazioni cinesi le esportazioni della società Hangzhou Bioking in paesi terzi hanno rappresentato meno di un quinto del totale delle esportazioni cinesi in tali paesi, si è ritenuto che le conclusioni relative al totale delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi fossero comunque rappresentative del comportamento dei produttori esportatori cinesi oggetto delle misure. |
(86) |
Un confronto fra il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi nel resto del mondo, indicato nella banca dati cinese e adeguato a un livello franco-fabbrica, con il valore normale determinato per le società Changmao Biochemical e Ninghai Organic, ha evidenziato un margine di dumping potenzialmente superiore al 70 %, in seguito all'adeguamento per le differenze tra i metodi di produzione descritto al considerando 53. Anche per quanto attiene ai cinque principali mercati terzi cui si rivolgono i produttori esportatori cinesi, vale a dire India, Russia, USA, Turchia e Australia in ordine di importanza, che rappresentano il 69 % del totale delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, i margini di dumping calcolati sono stati superiori al 70 % in ciascun mercato (compresi tra il 72 % e l'87 %). |
(87) |
Se il valore normale fosse basato sul valore normale indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza senza alcun adeguamento per le differenze tra i processi di produzione, il margine di dumping sarebbe superiore al 170 %. Come sopra esposto, tuttavia, la Commissione ritiene che l'adeguamento al valore normale sia giustificato. |
(88) |
Si è pertanto concluso che le esportazioni dei produttori cinesi oggetto delle misure verso i mercati di paesi terzi sono effettuate a prezzi di dumping. |
3.3. Attrattività del mercato dell'Unione europea
(89) |
Il mercato interno cinese è caratterizzato da un'elevata sovraccapacità, a causa della quale i produttori cinesi oggetto delle misure potrebbero trovarsi costretti a ricercare mercati alternativi per dare sbocco alla propria capacità inutilizzata. |
(90) |
Il mercato dell'Unione è di gran lunga il mercato più grande al mondo. Secondo le informazioni sul mercato, durante il PIR ha rappresentato il 35 % del consumo globale del prodotto in esame (25). La banca dati GTA mostra altresì che il prezzo fob medio delle esportazioni cinesi durante il PIR è stato tra il 6 % e l'8 % superiore del prezzo medio registrato per le esportazioni cinesi verso il resto del mondo (26) nello lo stesso periodo. La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione europea costituisce una forte attrattiva per le esportazioni cinesi, in quanto è in grado di generare profitti superiori sulle vendite verso il mercato UE rispetto a quelli generati dalle vendite verso altri mercati di esportazione. |
(91) |
Inoltre, il fatto che nonostante la presenza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi oggetto delle misure abbiano continuato ad esportare quantitativi significativi verso l'Unione europea, tali da coprire l'8 % del consumo dell'Unione, durante il PIR, conferma che gli esportatori cinesi mantengono un forte interesse per il mercato dell'UE. |
(92) |
Durante il PIR, meno del 30 % delle esportazioni dei due produttori cinesi oggetto delle misure individuali è confluito nell'Unione europea. È ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i due produttori attualmente oggetto di dazi individuali aumentino le proprie esportazioni verso l'Unione. È altresì ragionevole prevedere che gli altri esportatori cinesi, che attualmente esportano basse quantità di prodotto (7 tonnellate durante il PIR) verso il mercato dell'Unione a causa di un dazio residuo elevato, inizino ad esportare verso l'UE quantitativi significativi. |
3.4. Conclusioni
(93) |
In conclusione, i margini di dumping stabiliti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'ampia capacità produttiva, l'elevata capacità inutilizzata, associati alle pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi e all'attrattività del mercato dell'Unione europea, indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe un probabile significativo aumento delle esportazioni verso l'Unione. Se si considerano i margini di dumping registrati durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è altresì probabile che in futuro le esportazioni saranno effettuate a prezzi oggetto dumping. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che sussiste il forte rischio che le pratiche di dumping persistano nell'eventualità dell'abrogazione delle misure. |
D. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(94) |
Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da nove produttori. Di essi, sette produttori hanno collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi sette produttori rappresentano una quota rilevante in questo caso superiore al 60 %, della produzione totale del prodotto simile nell'Unione. Tali produttori vanno sotto la denominazione comune di «settore dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, lettera 1), del regolamento di base. |
(95) |
La produzione accertata dell'Unione è stata di 18 900 tonnellate, pari al 64 % della sua produzione totale stimata, compresi gli altri due produttori dell'Unione (29 661 tonnellate (27) complessivamente). |
(96) |
Ai fini dell'analisi del pregiudizio, sono stati valutati gli indicatori del pregiudizio a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta. |
(97) |
Il mercato dell'Unione per il prodotto in esame è caratterizzato dalla presenza di un numero relativamente piccolo di produttori, prevalentemente piccole e medie imprese. Ad eccezione di un produttore che produce soltanto AT, tutti gli altri produttori sono integrati verticalmente, avendo come attività principale la produzione di alcole a partire dalle fecce di vino, un processo di cui il prodotto in esame è un sottoprodotto. |
(98) |
Il periodo considerato dall'inchiesta attuale coincide in parte con il periodo dell'inchiesta di cui al considerando 5 per l'anno 2013 e in parte per il 2014. Come indicato al considerando 96, sono stati valutati gli aspetti dell'inchiesta disponibili a livello della quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base delle informazioni verificate raccolte dai produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta. Nell'inchiesta di cui al considerando 5, sono stati valutati gli indicatori macroeconomici del pregiudizio, quali il volume di produzione e il volume delle vendite e la quota di mercato, sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione. I valori relativi a taluni indicatori variano, pertanto, tra questa inchiesta e l'inchiesta di cui al considerando 5. |
2. Consumo dell'Unione
(99) |
Il consumo dell'Unione è stato determinato in base a fattori, quali i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE, i volumi delle importazioni da paesi terzi verso l'Unione sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e il volume delle vendite di altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. |
(100) |
Il consumo nell'Unione è diminuito dell'11 % tra il 2013 e il PIR. La domanda è diminuita del 10 % tra il 2013 e il 2014 ed è rimasta stabile ai livelli del 2014 nel periodo successivo. In linea di principio, la domanda del prodotto in esame dipende da fattori esterni, quali le condizioni climatiche che influenzano il consumo del prodotto in esame nel settore vinicolo. Nel settore dell'edilizia, il consumo può variare a seconda del volume della produzione edile in generale, nonché dell'uso di prodotti sostitutivi. Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina
3.1. Volume e quota di mercato
i) Tutte le importazioni cinesi
(101) |
Al fine di valutare la situazione complessiva nel mercato dell'Unione, la Commissione ha altresì stimato il volume di tutte le importazioni del prodotto in esame (vale a dire, comprendendo altresì le importazioni effettuate dalla società non oggetto delle misure Hangzhou Bioking). È emerso che il volume di tutte le importazioni provenienti dalla Cina e destinate al mercato dell'Unione è diminuito del 47 % nel periodo considerato. Il dato relativo è sceso dalle [9 000-11 000] tonnellate registrate nel 2013 alle [5 000-6 000] tonnellate durante il PIR, registrando una quota di mercato del [20-30] %. Considerato che solo un produttore esportatore non era oggetto delle misure, le cifre complessive e altresì i dati relativi agli esportatori oggetto delle misure devono essere presentati sotto forma di intervalli o indici per motivi di riservatezza. Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato di tutte le importazioni dalla Cina
|
ii) Importazioni della Cina oggetto delle misure
(102) |
Analogamente, il volume delle importazioni nell'Unione da produttori esportatori cinesi oggetto delle misure antidumping è diminuito del 49 % e ha raggiunto [1 600-1 900 tonnellate] nel PIR, il che corrisponde ad una quota di mercato del [7-10 %] rispetto all'[11-14 %] all'inizio del periodo considerato. Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto delle misure
|
iii) Importazioni della Cina non oggetto delle misure
(103) |
Nel periodo considerato, il volume delle importazioni provenienti dalla Cina e dirette verso l'Unione, non oggetto delle misure, si è sviluppato nel modo seguente: Tabella 4 Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure
|
(104) |
Il volume delle importazioni provenienti dall'RPC non oggetto delle misure rappresenta la maggior parte delle importazioni cinesi. Il valore relativo è diminuito del 46 % nel periodo considerato, seguendo molto da vicino la tendenza registrata per le importazioni oggetto delle misure. In tal modo, la sua quota sul totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione è rimasta stabile nel periodo considerato. |
3.2. Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting)
i) Prezzi e applicazione di prezzi inferiori (undercutting) delle importazioni oggetto delle misure
(105) |
La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi medi cif franco frontiera UE delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure. Tabella 5 Prezzo medio delle importazioni dalla Cina oggetto delle misure
|
(106) |
I prezzi di vendita medi unitari a livello cif delle importazioni cinesi oggetto delle misure hanno raggiunto 1 895 EUR/t durante il PIR, il che equivale a un aumento del 31 % nel periodo considerato. |
(107) |
Applicazione di prezzi inferiori (undercutting) durante il periodo dell'inchiesta di riesame attraverso il confronto tra a) la media ponderata dei prezzi di vendita applicati dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta nei confronti di clienti indipendenti nel mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e b) il prezzo medio delle importazioni oggetto delle misure dal paese interessato al primo cliente indipendente nel mercato dell'Unione, determinati su base cif sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e con l'aggiunta dei dazi doganali applicabili, nonché di dazi antidumping e costi successivi all'importazione. |
(108) |
Come indicato al considerando 27, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile determinare le tipologie di prodotto esportate dalla Cina. Non è stato, pertanto, possibile operare un confronto per tipologia. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale sul fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ha evidenziato una media ponderata del margine di undercutting del 19 %. |
ii) Prezzi delle importazioni non oggetto delle misure
(109) |
Nel periodo considerato, i prezzi delle importazioni dall'RPC non oggetto delle misure applicate al prodotto in esame è diminuito del 34 %. Nel corso del periodo considerato i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati leggermente superiori o uguali ai prezzi delle importazioni effettuate a prezzi di dumping (28). Nel corso dell'intero periodo considerato, i prezzi delle importazioni non oggetto delle misure sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Tabella 6 Prezzi delle importazioni dalla Cina non oggetto delle misure
|
4. Importazioni da altri paesi terzi
(110) |
La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni da paesi terzi durante il periodo considerato in termini di volume e quota di mercato, nonché del prezzo medio di queste importazioni. Tabella 7 Importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina
|
(111) |
Le importazioni da paesi terzi si sono attestate a livelli molto bassi e sono virtualmente cessate durante il PIR. Sono diminuite da 250 tonnellate nel 2013 a letteralmente zero tonnellate durante il PIR. I prezzi di tali importazioni sono stati superiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina. Negli anni 2013 e 2014 si sono attestati al di sotto del livello medio dei prezzi dell'industria nell'Unione. Nel 2015, la quantità importata è stata molto bassa (9 tonnellate), fino ad essere virtualmente pari a zero durante il PIR. Pertanto, i prezzi medi risultanti per tali anni non possono essere considerati rappresentativi o significativi. In ogni caso, si sono registrate esportazioni marginali da paesi terzi, che hanno rappresentato una quota di mercato pari a solo l'1 % o inferiore nel periodo considerato. |
5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
(112) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione. |
(113) |
Come indicato al considerando 94, tale valutazione si basa su una quota rilevante della produzione dell'Unione sulla base di dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. |
6. Produzione
(114) |
Complessivamente, tra il 2013 e il PIR la produzione dell'Unione è aumentata del 22 %. È rimasta stabile dal 2013 al 2014, aumentata del 10 % tra il 2014 e il 2015 e di un ulteriore 11 % tra il 2015 e il PIR. Poiché il costo di produzione del prodotto in esame dipende prevalentemente dal prezzo della materia prima, che è soggetto a variazioni stagionali, non si osserva alcuna correlazione tra l'aumento dei livelli di produzione e i costi di produzione totali o la redditività complessiva dell'industria dell'Unione. Tabella 8 Volume di produzione
|
7. Capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(115) |
La capacità di produzione dei produttori del settore dell'Unione è diminuita del 6 % nel corso del periodo considerato. Tale aumento è da ascrivere prevalentemente a un investimento effettuato da un produttore dell'Unione nel 2015. |
(116) |
Si è registrato un incremento costante nell'utilizzo degli impianti dal 43 % nel 2013 al 50 % nel PIR (ovvero, un aumento di 7 punti percentuali nel periodo considerato). Tale aumento nella percentuale di utilizzo degli impianti è dovuto all'incremento dei volumi di produzione, mentre la capacità di produzione è cresciuta a un tasso inferiore. L'utilizzo degli impianti non ha tuttavia svolto un ruolo decisivo nella diminuzione materiale del costo medio di produzione osservata nel periodo considerato per le motivazioni esposte al considerando 127. Tabella 9 Capacità di produzione e utilizzo degli impianti
|
8. Volume delle vendite
(117) |
Il volume delle vendite complessive effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nel PIR ha registrato un aumento (33 %). L'aumento più pronunciato si è avuto dal 2014 al 2015, periodo in cui il volume delle vendite complessivo è aumentato del 43 %. Tra il 2015 e il PIR si è assistito a un'inversione di tendenza e il volume delle vendite è diminuito dell'11 %. Tabella 10 Volume delle vendite dell'industria dell'Unione
|
(118) |
Il volume delle vendite è stato altresì determinato per tutti i produttori dell'Unione sulla base del volume delle vendite effettivo dell'industria dell'Unione, come sopra definito al considerando 96 e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (29). Tabella 11 Volume complessivo delle vendite di tutti i produttori dell'Unione
|
(119) |
L'aumento delle vendite complessive è stato meno pronunciato rispetto all'aumento del volume delle vendite dall'industria dell'Unione. Il volume delle vendite determinato su tale base rispetto alla precedente inchiesta di riesame di cui al considerando 3 è diminuito. Tra il 2010 (ovvero, il PIR della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza) e il 2013 le vendite sono dunque diminuite del [25-35 %] passando da 20 623 tonnellate nel 2010 a [13 500-15 500 tonnellate] nel 2013. Pertanto, nonostante l'aumento del volume delle vendite registrato nel periodo considerato dalla presente inchiesta, il volume delle vendite osservato durante il PIR è rimasto al di sotto della media dei volumi delle vendite registrati durante la precedente inchiesta di riesame. |
9. Quota di mercato
(120) |
Nel periodo considerato la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha guadagnato 7,3 punti percentuali, con un aumento dal 29 % del 2013 al 43 % del PIR. Tale incremento riflette il fatto che, nonostante il calo dei consumi, le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate nel periodo considerato. Tabella 12 Quota di mercato dell'industria dell'Unione
|
(121) |
L'aumento della quota di mercato dei produttori dell'Unione è stato meno pronunciato dell'incremento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Nel periodo considerato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione è aumentata del 32 % passando dal [50 — 60 %] al [70 — 80 %]. Tabella 13 Quota di mercato di tutti produttori dell'Unione
|
10. Crescita
(122) |
Tra il 2013 e il PIR, mentre il consumo dell'Unione diminuiva dell'11 %, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 14 %. |
11. Occupazione
(123) |
Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione ha registrato un aumento del 9 % tra il 2013 e il 2015 ed è rimasto sostanzialmente stabile nel PIR, riflettendo in parte l'aumento in termini di produzione e capacità produttiva. Tabella 14 Occupazione
|
12. Produttività
(124) |
La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 12 % nel periodo considerato. Tale dato riflette il maggiore aumento registrato a livello di produzione (del 22 %), rispetto all'aumento occupazionale (del 10 %). Tabella 15 Produttività
|
13. Entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(125) |
L'inchiesta in oggetto ha evidenziato un livello sostanziale di pratiche di dumping. Sebbene l'industria dell'Unione abbia registrato un'evoluzione positiva in quanto a volumi delle vendite e quote di mercato nel periodo considerato, gli indicatori finanziari di cui ai considerando 126-137 sono peggiorati. Si è pertanto ritenuto che l'industria dell'Unione non si fosse pienamente ripresa dagli effetti delle importazioni effettuate a prezzi di dumping. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale sono stati constatati margini di dumping rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % per i due produttori cinesi a cui è stato concesso di beneficiare di aliquote del dazio individuali. Il margine di dumping per tutte le altre società è stato stabilito al 34,9 %. Come indicato sopra ai considerando da 74 a 93, inoltre, sulla base principalmente delle eccedenze di capacità di produzione disponibili in Cina, del comportamento in materia di prezzi degli esportatori cinesi sui mercati e dell'attrattività del mercato dell'Unione, è stata stabilita la probabilità del persistere del dumping. Di conseguenza, l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. |
14. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(126) |
La media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato UE relativa a vendite nei confronti di acquirenti indipendenti è diminuita del 47 % tra il 2013 e il 2015 ed si è mantenuta su tale livello durante il PIR. In termini assoluti, i prezzi di vendita sono diminuiti da 5 239 EUR/tonnellata nel 2013 a 2 761 EUR/tonnellata durante il PIR. |
(127) |
La disponibilità di tartrato di calcio, che viene prodotto a partire da fecce di vino e rappresenta gran parte dei costi totali di fabbricazione dell'acido tartarico, varia in funzione della qualità della vendemmia. Le condizioni climatiche favorevoli o sfavorevoli hanno pertanto un effetto sull'offerta complessiva di tartrato di calcio e suoi prezzi di vendita, che a sua volta si ripercuote sui prezzi medi annui di vendita. Nel 2013 si sono dunque registrati prezzi eccezionalmente alti nell'Unione, se si considerano le tendenze a lungo termine. Inoltre, gli anni tra il 2014 e il PIR sono stati annate di vendemmia migliori nell'Unione rispetto ad altri e i prezzi di vendita medi sono stati inferiori. È altresì opportuno evidenziare che, come indicato al considerando 100, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono non solo sulla disponibilità di tartrato di calcio, bensì anche sulla domanda di prodotto in esame nel contesto del settore vinicolo. Vi è dunque un elemento di variabilità nei prezzi e nel costo di produzione dell'acido tartarico, che è stato osservato durante il periodo considerato. |
(128) |
La diminuzione del prezzo medio unitario di vendita (del 47 % nel corso del periodo considerato) è stata più marcata rispetto alla diminuzione del costo di produzione durante lo stesso periodo (del 44 % nel periodo considerato). Di conseguenza, il costo di produzione medio ha superato il prezzo unitario medio di vendita nel 2014 e nel 2015, con un effetto negativo sulla redditività, come illustrato nella tabella 16 in basso. Tabella 16 Prezzi medi di vendita e costo unitario
|
15. Costo della manodopera
(129) |
Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 17 Costo medio del lavoro per addetto
|
(130) |
Durante il periodo considerato il costo medio del lavoro per addetto dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %. |
16. Stock
(131) |
Durante il periodo considerato, il volume delle scorte è complessivamente rimasto stabile. È aumentato del 10 % dal 2013 al 2014 per scendere drasticamente del 60 % nel 2015. Ciò è dipeso dal fatto che il volume delle vendite dell'Unione è aumentato più rapidamente del suo volume di produzione nell'anno in oggetto, come descritto ai considerando da 114 a 119. Tuttavia, tra il 2015 e il PIR il volume delle scorte è tornato ai livelli del 2013, poiché il volume della produzione ha raggiunto i volumi delle vendite aumentati. Tabella 18 Stock
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17. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(132) |
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione sviluppati nel periodo considerato risultano come segue: Tabella 19 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(133) |
La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Nel periodo considerato, la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito dal 7,1 % fino quasi a zero (0,8 %), registrando una diminuzione complessiva dell'88 %. Ciò è in linea con il fatto che i prezzi di vendita sono diminuiti più rapidamente del costo di produzione. La redditività ha pertanto registrato un calo più significativo tra il 2013 e il 2014, periodo in cui l'industria dell'Unione ha registrato una perdita del – 1,2 %. Le perdite sono aumentate nel 2015 fino a raggiungere il – 4,0 %. Durante il PIR, la redditività è aumentata di nuovo raggiungendo livelli leggermente positivi. Tale evoluzione positiva è correlata all'aumento della produzione, del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività, che ha contribuito alla diminuzione del costo di produzione a tonnellata. Mentre i prezzi di vendita medi sono rimasti costanti, ciò ha favorito la redditività tra il 2015 e il PIR. Durante l'intero periodo considerato, la redditività si è attestata su valori inferiori all'obiettivo di un profitto dell'8 % per il settore in questione. |
(134) |
I flussi di cassa netti sono indicativi della capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. In linea con il peggioramento della redditività, i flussi di cassa sono diminuiti del 98 % durante il periodo considerato: sono scesi drasticamente del 75 % nel 2014 fino a registrare un valore negativo nel 2015. Durante il PIR i flussi di cassa sono stati solo marginalmente al di sopra dello zero. |
(135) |
Gli investimenti nella produzione del prodotto simile realizzati dall'industria dell'Unione sono complessivamente aumentati del 133 % durante il periodo considerato. Ciò è dovuto ad alcuni importanti investimenti realizzati, in particolare, nel 2015 e durante il PIR. Tali investimenti, tuttavia, sono stati effettuati solo da parte di poche società. Il più grande investimento realizzato, che ha rappresentato oltre il 50 % degli investimenti complessivi effettuati nel 2015 e ha riguardato la rilocalizzazione delle attività. |
(136) |
L'utile sul capitale investito è la percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. In linea con la diminuzione della redditività, tale valore è divenuto negativo nel 2014 e nel 2015 ed è stato pari a solo allo 0,1 % durante il PIR. L'utile sul capitale investito complessivo è stato scarso durante l'intero periodo considerato. |
(137) |
L'indebolimento dei flussi di cassa ha ridotto la capacità dell'industria dell'Unione di raccogliere capitali attraverso fondi interni. Di conseguenza, si è registrata una peggiore capacità di raccogliere capitali rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Non si sono avute, tuttavia, indicazioni del fatto che tale circostanza abbia influito negativamente sulla capacità di continuare le proprie attività o realizzare investimenti. |
18. Conclusioni relative al pregiudizio
(138) |
Gli indicatori di pregiudizio quali la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo durante il periodo considerato. Queste tendenze non hanno tuttavia avuto un impatto positivo sulla situazione finanziaria complessiva dell'industria dell'Unione. Al contrario, la redditività dell'industria dell'Unione ha mostrato un costante andamento positivo durante l'intero periodo considerato e addirittura registrato perdite nel 2014 e nel 2015. Durante il PIR, la redditività dell'industria dell'Unione è stata di poco superiore al punto di pareggio. Altri indicatori finanziari inoltre, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, sono anch'essi peggiorati e hanno fatto registrare valori negativi durante il periodo considerato. |
(139) |
Come già menzionato al considerando 2, i dazi antidumping attuali erano già in vigore sulle importazioni di acido tartarico dall'RPC, ad eccezione di quelle di Hangzhou Bioking. Ciononostante, l'industria dell'Unione ha subito gli effetti delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC. In particolare, le importazioni a prezzi di dumping hanno esercitato una forte pressione a causa dell'applicazione di prezzi inferiori del 19 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, nonostante vi fossero dazi antidumping in vigore. A causa di tale pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione non è riuscita a mantenere i propri prezzi al di sopra del costo di produzione. Ciò ha influito negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato dalla diminuzione dei prezzi di vendita e della redditività, nonché di altri indicatori finanziari di pregiudizio. Nonostante l'aumento del volume delle vendite e e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, la redditività è dunque peggiorata nel periodo considerato (nonostante si sia registrato un nuovo aumento durante il PIR, la redditività è stata di poco superiore al punto di pareggio), come pure i flussi di cassa e l'utile sul capitale investito. Alla luce di quanto precede, si è stabilito che le misure esistenti non producessero appieno gli effetti voluti e che l'industria dell'Unione rimanesse vulnerabile agli effetti pregiudizievoli delle importazioni a prezzo di dumping nel mercato dell'Unione. |
(140) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore cinese ha presentato varie argomentazioni riguardanti l'analisi del pregiudizio. |
(141) |
Primo, ha valutato non attendibili alcuni indicatori di pregiudizio a ragione delle differenze esistenti fra gli indicatori utilizzati nel quadro della presente inchiesta e quelli utilizzati per l'inchiesta di cui al considerando 5. Il produttore esportatore cinese si riferiva in particolare al consumo, alle scorte e alla redditività dell'industria dell'Unione. Ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato in modo sufficiente tali differenze e che, a suo avviso, utilizzando una diversa serie di dati si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito al pregiudizio. |
(142) |
A tale riguardo, va osservato che le ragioni a spiegazione delle differenze dei dati sono esposte nei considerando da 94 a 98. Pertanto, nell'inchiesta di cui al considerando 5, gli indicatori di pregiudizio macroeconomici quali i volumi di produzione e di vendita come pure le quote di mercato sono stati valutati sulla base di dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione mentre l'attuale inchiesta ha valutato tali indicatori sulla base di una quota rilevante dell'industria dell'Unione. Pertanto, i valori di alcuni indicatori delle due inchieste sono differenti. La parte interessata non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua tesi. L'argomentazione è pertanto respinta. |
(143) |
Secondo, la stessa parte interessata ha sostenuto che alcuni indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato, il volume di produzione, la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, il flusso di cassa e gli investimenti mostravano un andamento positivo. Di conseguenza, non si poteva concludere che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole. A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione non ha concluso che l'industria dell'Unione aveva subito un pregiudizio notevole, ma ha ritenuto solo che essa rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, e, in secondo luogo, come indicato al considerando 138, gli andamenti positivi di alcuni indicatori non avevano avuto risultati positivi sulla situazione finanziaria globale dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è pertanto respinta. |
(144) |
Terzo, è stato affermato che il pregiudizio non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di misure. Una parte ha sostenuto che si poteva presumere che l'industria dell'Unione potesse subire pregiudizio da altri fattori, ossia il calo dei consumi e degli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione. La parte in questione ha inoltre affermato che si sarebbe dovuto effettuare due analisi separate una relativa all'acido tartarico ottenuto con un metodo di produzione naturale e una relativa a quello ottenuto con metodo sintetico. A tale riguardo, va osservato che l'inchiesta non ha concluso che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha semplicemente concluso che l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se vi fosse la probabilità di una reiterazione del pregiudizio a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte. |
(145) |
In sintesi nessuna delle argomentazioni di cui sopra possano privare di validità le conclusioni di cui al considerando 139 che sono confermate. |
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(146) |
L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la probabilità di reiterazione del dumping in caso di eventuale scadenza delle misure era verosimile. |
(147) |
Nel periodo considerato, l'industria dell'Unione si trovata in una situazione di vulnerabilità ed era ancora esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni a prezzi di dumping dall'RPC. |
(148) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è pertanto valutata l'eventuale probabilità di reiterazione del pregiudizio, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere. |
(149) |
Ai fini dell'accertamento della probabilità di reiterazione del pregiudizio, sono stati analizzati i seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, attrattività del mercato dell'Unione europea, livello di prezzi atteso delle importazioni cinesi verso il mercato dell'Unione europea e impatto previsto sull'industria dell'Unione. |
(150) |
Come indicato ai considerando 34 e 35, considerata la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi seguente relativa al mercato interno cinese e alle esportazioni dall'RPC verso altri paesi terzi si è basata sulle informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, ovvero su informazioni contenute nella domanda, nella banca dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, nella banca dati cinese e nella banca dati GTA, su informazioni di dominio pubblico, quali siti Internet ed estratti da pubblicazione da società che svolgono attività di informazione sul mercato, nonché su dati raccolti in occasione di inchieste precedenti (30). |
2. Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina e attrattività del mercato dell'Unione europea
(151) |
La capacità produttiva totale dei produttori cinesi oggetto delle misure è stata pari a 54 000 tonnellate, mentre la capacità inutilizzata è stata compresa tra 24 000 e 28 000 tonnellate. La capacità inutilizzata è stata dal 6 % al 24 % superiore del consumo complessivo dell'Unione durante il PIR. |
(152) |
Si osserva altresì che nessun vincolo di rilievo pesa sui volumi di produzione della Cina dal momento che gli esportatori cinesi utilizzano metodi di produzione sintetici, a differenza dei produttori dell'industria dell'Unione che utilizzano materie prime naturali, ossia fecce. La capacità e il potenziale cinesi di effettuare ulteriori esportazioni non si limitano pertanto ai livelli attuali. |
(153) |
È stato altresì appurata la forte propensione alle esportazioni dei produttori cinesi, che presentavano un potenziale significativo di aumentare i propri volumi di esportazioni, in particolare verso l'Unione europea, nel caso in cui le misure contro la Cina dovessero scadere. |
(154) |
Come indicato ai considerando da 89 a 93, il mercato dell'Unione esercita una forte attrattiva nei confronti delle esportazioni cinesi, pertanto vi è un forte incentivo ad aumentare le esportazioni verso l'Unione in maniera significativa, nel caso in cui le misure dovessero scadere. |
3. Prezzi delle importazioni cinesi
(155) |
Le importazioni cinesi sono avvenute a prezzi inferiori del 19 % rispetto al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Quale indicazione del livello di prezzi applicato dai cinesi all'importazione nel mercato dell'Unione del prodotto in esame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi delle importazioni nell'Unione applicati dai cinesi senza danzi antidumping. Il confronto durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato che l'applicazione di prezzi cinesi non gravati da dazi antidumping costituiscono prezzi inferiori (undercutting) in media del 26 % rispetto ai prezzi di vendita applicati dall'industria dell'Unione. |
(156) |
Inoltre, sono stati analizzati i livelli di prezzo a cui il prodotto in esame è stato esportato in Cina o verso altri paesi terzi. Come spiegato ai precedenti considerando da 85 a 88, i produttori cinesi hanno esportato quantità significative del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione. I prezzi applicati dai cinesi ad altri paesi terzi sono risultati, in media, anch'essi inferiori del 26 % rispetto ai prezzi praticati all'industria dell'Unione. |
(157) |
Sulla base di tali considerazioni, è possibile concludere che le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una pressione sui prezzi persino superiore nei confronti dell'industria dell'Unione rispetto alla pressione esercitata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate. |
4. Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione
(158) |
In base alle circostanze sopra esposte, in mancanza di misure antidumping i produttori esportatori cinesi saranno incentivati ad aumentare in modo significativo il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi bassi di dumping, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi solitamente applicati nell'Unione. |
(159) |
Un volume crescente di importazioni dalla Cina, che è da ritenersi probabile se si considerano le ampie capacità inutilizzate disponibili, associato all'ulteriore pressione sui prezzi prevista in mancanza di dazi antidumping, influisca presumibilmente in modo negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(160) |
Di fatto, qualora si materializzasse un tale scenario, è improbabile che l'industria dell'Unione riesca a diminuire i propri prezzi senza subire perdite ingenti per competere con prezzi cinesi ulteriormente ribassati a causa della mancata applicazione di dazi antidumping. Un'indicazione, a tale riguardo, è data dal fatto che durante il periodo considerato l'Industria dell'Unione non ha diminuito i propri prezzi di vendita a livelli che le avrebbero consentito di competere con i prezzi delle importazioni cinesi, persino in una situazione di costo della produzione in calo, in quanto tali prezzi erano già al di sotto dei costi. |
(161) |
Inoltre, in un tale scenario, qualora l'industria dell'Unione mantenga i propri livelli di prezzi, è probabile che incorra in perdite di volumi di vendite e quote di mercato, data la possibilità che volumi consistenti di importazioni dalla Cina entrino nel mercato a prezzi ancora più bassi. Ciò comporterebbe ulteriori perdite all'industria dell'Unione. |
5. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio
(162) |
Sulla base di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il che comporterebbe una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione e un ulteriore peggioramento della situazione economica, situazione già di per sé difficile, della medesima industria. Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure contro la Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. |
(163) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione dei dazi antidumping. A sostegno di tale affermazione, è stato sostenuto che la pressione sui prezzi nell'Unione è diretta dall'industria dell'Unione e che i produttori esportatori cinesi non hanno fatto corrispondere una diminuzione dei prezzi alla diminuzione del volume delle importazioni così da poter dimostrare la loro intenzione di diminuire i prezzi per conquistare quote di mercato. |
(164) |
A tale riguardo, va rilevato che tali affermazioni non tengono conto del fatto che alle conclusioni della Commissione sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure contribuiscono molti elementi ossia la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni cinesi e i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi. Tali elementi sono sufficientemente chiariti nei considerando da 151 a 161. Inoltre, non sono stati presentati nuovi elementi fattuali a sostegno di tali affermazioni. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Introduzione
(165) |
Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, compresi gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
(166) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(167) |
Va ricordato che nell'inchiesta iniziale, nonché nella successiva inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l'adozione e il mantenimento delle misure non sono state considerate contrarie all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate. |
(168) |
Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti delle importazioni dalla Cina nello specifico caso in oggetto non sia nell'interesse dell'Unione. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione
(169) |
In base a quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione corre il rischio di peggiorare, nel caso in cui le misure dovessero essere abrogate, causando il persistere del pregiudizio notevole. L'industria dell'Unione non riuscirebbe a compere con l'aumento del volume di importazioni cinesi vendute a prezzi di dumping pregiudizievoli. Pertanto, nel caso in cui le misure dovessero scadere, sarebbe improbabile ogni forma di recupero e verrebbe messa a repentaglio la stessa esistenza delle società, causandone la chiusura e la perdita di posti di lavoro sul mercato dell'Unione europea. |
(170) |
Come indicato al considerando 127, le condizioni legate al clima/alla vendemmia incidono sul costo della produzione e sui prezzi dell'industria dell'Unione. Durante le precedenti inchieste, l'industria dell'Unione è riuscita a realizzare profitti in condizioni favorevoli e ha dimostrato di essere redditizia. Nell'ambito della presente inchiesta, tuttavia, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite, in quanto, nonostante le misure, le importazioni a prezzi di dumping dalla Cina sono continuate a entrare nel mercato UE a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione e spingendo i prezzi al di sotto del costo di produzione da essa sostenuto, come spiegato ai considerando 133 e 139. |
(171) |
È ragionevole prevedere che l'industria dell'Unione continuerà a beneficiare delle misure e che il mantenimento di misure antidumping aiuti l'industria dell'Unione a aumentare i suoi prezzi a livelli ragionevoli, tali da permetterle di coprire i costi di produzione sostenuti e dunque migliorare la propria redditività. |
(172) |
La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della Cina sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
3. Interesse degli importatori
(173) |
Nessun importatore ha collaborato al caso in questione. Nelle inchieste precedenti la Commissione aveva concluso che l'incidenza dell'istituzione delle misure non sarebbe stata significativa. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non inciderà sugli importatori dell'Unione. |
4. Interesse degli utilizzatori
(174) |
Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell'industria alimentare e in quella vinicola come additivo per alimenti e bevande e nell'industria delle costruzioni come agente ritardante nella produzione di gesso. |
(175) |
Dieci utilizzatori noti sono stati contattai nell'ambito della presente inchiesta e invitati a collaborare. Quattro utilizzatori hanno risposto al questionario, due erano attivi nel settore delle costruzioni, mentre gli altri due operavano nel settore alimentare. |
(176) |
Nell'ambito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stato accertato che il prodotto in esame non rappresenta una parte materiale di costi dei prodotti in gesso in cui viene utilizzato (31). Le risposte ricevute dagli utilizzatori operanti nel settore delle costruzioni hanno permesso di determinare che la situazione non è materialmente cambiata durante la presente inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure avrebbe un'influenza trascurabile sui costi e sulla competitività dell'industria delle costruzioni. |
(177) |
Due principali utilizzatori del settore alimentare hanno collaborato al procedimento. A livello di gruppo, è stato appurato che entrambe le imprese erano redditizie. Inoltre, in occasione della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (32) si è accertato che anche le linee di prodotto che utilizzano il prodotto in esame come materia prima erano redditizie e che le vendite di prodotti realizzati utilizzando il prodotto in esame rappresentavano solo una percentuale secondaria del loro fatturato complessivo. Nessuno degli utilizzatori del settore alimentare che hanno collaborato ha potuto dimostrare che la situazione sarebbe materialmente diversa durante la presente inchiesta. La Commissione può quindi concludere che il mantenimento delle misure non dovrebbe incidere in misura eccessiva sugli utilizzatori dell'industria alimentare. |
(178) |
È altresì opportuno considerare che è necessario garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria per mantenere fonti di approvvigionamento diverse per il prodotto in esame, laddove tale aspetto è anch'esso nell'interesse degli utenti. Una parte considerevole delle importazioni cinesi proviene inoltre dalla società Hangzhou Bioking, non soggetta all'applicazione di dazi antidumping. Anche se le misure contro la Cina venissero mantenute integralmente, Hangzhou Bioking non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di tali misure. |
5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(179) |
Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, la Commissione conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping attualmente in vigore. |
H. MISURE ANTIDUMPING
(180) |
Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. |
(181) |
In base alle considerazioni sopra esposte, ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame che provengono dall'RPC dovrebbero essere mantenute. |
(182) |
In considerazione della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (33), è opportuno indicare il tasso di interesse di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni in materia attualmente in vigore relative ai dazi doganali non forniscono questa indicazione, e l'applicazione delle norme nazionali causerebbe indebite distorsioni tra operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per le operazioni di sdoganamento. |
(183) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha emesso un parere. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Viene imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 (codice TARIC 2918120090) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società in appresso è la seguente:
Società |
Aliquota del dazio |
Codice addizionale TARIC |
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou |
10,1 % |
A688 |
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai |
8,3 % |
A689 |
Tutte le altre società (tranne Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou — codice addizionale TARIC A687 ) |
34,9 % |
A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.
4. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acido tartarico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).
(6) Messico — Misure antidumping definitive sull'importazione di carne di manzo e riso («Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice»), WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13 luglio 2012, pag. 1).
(9) Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU C 434 del 4.12.2014, pag. 9).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 14).
(11) Causa T-442/12 Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, sentenza del Tribunale (ottava sezione) del 1o giugno 2017, ECLI:EU:T:2017:372.
(12) GU C 329, 7.9.2016, pag. 5.
(13) GU C 122, 19.4.2017, pag. 8.
(14) Vale a dire, le inchieste concluse nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza, regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e decisione di esecuzione (UE) 2016/176.
(15) Inchieste concluse con il regolamento (CE) n. 130/2006, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012.
(16) Il diagramma di flusso relativo al metodo di produzione sintetico di Changmao Biochemical è descritto a pagina 2 della sua relazione annuale 2016, consultabile alla pagina http://www.cmbec.com.hk/html/investor_report.php (ultimo accesso: 24 aprile 2018).
(17) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (ultimo accesso 24 aprile 2018).
(18) Per motivi di riservatezza si è ricorsi a un intervallo, in quanto era impossibile calcolare il numero esatto utilizzando i dati di un unico produttore esportatore argentino.
(19) Sentenza del 3 maggio 2018, ECLI:EU:T:2018:251.
(20) Inchieste conclusesi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.
(21) Sulla base delle informazioni pubblicate da una società di informazione sul mercato (https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html, ultimo accesso in data 19 aprile 2018), il mercato mondiale dell'acido tartarico nel 2013 era pari a 60 560 tonnellate di prodotto e registrava una crescita del 5,3 % l'anno. Ciò equivale a un mercato mondiale di circa 70 700 tonnellate durante il PIR. Il diagramma a torta pubblicato da un'altra società di informazione sul mercato (https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html ultimo accesso in data 19 aprile 2018) mostra che il mercato cinese ha rappresentato circa il 12 % del mercato mondiale. Tali fonti evidenziano che la domanda interna cinese sia stata pari a circa 8 500 tonnellate durante il PIR.
(22) Ai considerando da 78 a 83 le cifre sono presentate sotto forma di intervalli per garantire la riservatezza, quando riguardano solo due produttori esportatori (poiché le cifre esatte consentirebbero a tali produttori esportatori di dedurre i dati l'uno dell'altro) oppure quando le cifre esatte consentirebbero il calcolo dei dati relativi alla società Hangzhou Bioking.
(23) https://globenewswire.com/news-release/2016/02/09/808759/0/en/Tartaric-Acid-Market-Is-Expected-To-Reach-USD-425-Million-By-2020-Radiant-Insights-Inc.html [ultimo accesso: 24 aprile 2018].
(24) Secondo il sito Internet della società Hangzhou Bioking (http://biokingco.web.testwebsite.cn/En/About/#about4, ultimo accesso: 19 aprile 2018), dopo il PIR è stata avviata una nuova linea della capacità produttiva di 25 000 tonnellate/anno.
(25) https://ihsmarkit.com/products/tartaric-acid-chemical-economics-handbook.html (ultimo accesso 24 aprile 2018).
(26) I prezzi a livello fob delle esportazioni cinesi verso l'Unione europea sono stati compresi fra [1,9-2,0] EUR/kg, mentre i prezzi delle esportazioni verso paesi terzi si sono attestati tra [1,75-1,85] EUR/kg.
(27) Dato determinato sulla base delle risposte al questionario verificate per i produttori dell'Unione che hanno collaborato e dei dati contenuti nella domanda per gli altri due produttori.
(28) I prezzi si riferiscono a un produttore esportatore. Vengono pertanto presentati sotto forma di intervallo a fini di riservatezza
(29) Se si considera che solo due produttori dell'Unione non hanno collaborato, per motivi di riservatezza il dato relativo ai produttori dell'Unione deve essere presentato sotto forma di intervallo
(30) Inchieste conclusesi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 e con la decisione di esecuzione (UE) 2016/176.
(31) Cfr. considerando 108 del precedente riesame in previsione della scadenza, secondo il quale «l'AT rappresenta meno del 2 % dei costi dei prodotti a base di gesso in cui è utilizzato».
(32) Cfr. considerando 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012.
(33) Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2017, causa C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, paragrafi 35-39.