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Document 32018R0415

Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1512

GU L 75 del 19.3.2018, pp. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/415/oj

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/18


REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2018

che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (1), in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15 della direttiva 92/35/CEE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato III.

(2)

L'articolo 16 della direttiva 2000/75/CE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato II, parte B.

(3)

L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 definisce le responsabilità dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di detto regolamento, compresi i laboratori di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini.

(4)

A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE dovrà cessare le sue funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini.

(5)

Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento risultanti dalla connessione genetica ed epidemiologica tra la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina di cui all'allegato II della direttiva 92/35/CEE assuma anche le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini.

(6)

Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, del ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, che funge da laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina, dovrebbe continuare a svolgere le proprie funzioni e responsabilità in conformità alla direttiva 92/35/CEE e dovrebbe anche assumere le funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini previste nella direttiva 2000/75/CE.

(7)

Successivamente al cambiamento del recapito del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina in quello del Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, è inoltre necessario modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/35/CEE.

(8)

Il nome del laboratorio che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini dovrebbe essere indicato anche come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE.

(9)

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato per fare riferimento al laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini.

(10)

Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini e concedere al laboratorio di riferimento dell'UE recentemente designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, ha le responsabilità e le funzioni di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, definite rispettivamente nell'allegato III della direttiva 92/35/CEE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 92/35/CEE è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(2)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell'allegato II della direttiva 92/35/CEE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue:

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».


ALLEGATO III

La parte A dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è così modificata:

1)

i punti 2 e 9 sono soppressi;

2)

è aggiunto il seguente punto 21:

«21.   Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini

Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

Spagna».


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