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Document 32018R0277

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale

    C/2018/0999

    GU L 54 del 24.2.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/277/oj

    24.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 54/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/277 DELLA COMMISSIONE

    del 23 febbraio 2018

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 111, paragrafo 5, e l'articolo 127, paragrafo 6,

    visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

    previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che la relazione sullo stato dei lavori valuti i progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, anche in riferimento alle raccomandazioni specifiche per paese.

    (2)

    Per garantire la coerenza con l'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, in tale valutazione dovrebbero essere tenute presenti tutte le raccomandazioni specifiche per paese pertinenti e non solo quelle nuove menzionate nell'allegato I, parte I, punto 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (3). È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello per la relazione sullo stato dei lavori incluso nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207.

    (3)

    Al fine di chiarire gli obblighi di informazione relativi all'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, è opportuno modificare i documenti che seguono affinché indichino esplicitamente gli investimenti territoriali integrati: i) il modello per la relazione sullo stato dei lavori stabilito nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, ii) il modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione stabilito nell'allegato V, parte B, dello stesso regolamento, iii) il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilito nell'allegato X, parte B, dello stesso regolamento.

    (4)

    L'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che i dati trasmessi nella relazione di attuazione annuale dei fondi strutturali e di investimento europei si riferiscano ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate.

    (5)

    Al fine di semplificare le procedure di informazione, migliorare la certezza del diritto degli obblighi di informazione e assicurare che i dati di monitoraggio rispecchino accuratamente gli effettivi progressi compiuti nell'attuazione, in particolare per le operazioni pluriennali o riguardanti una pluralità di progetti, è opportuno modificare i modelli per le relazioni di attuazione annuali relative ai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilito nell'allegato X dello stesso regolamento.

    (6)

    Gli importi e i limiti di cui all'articolo 70, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si riferiscono solo al sostegno a valere sui fondi e non al sostegno totale. Varie tabelle dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 «Modello per le relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» indicano invece il sostegno totale ed è pertanto opportuno rettificarle.

    (7)

    La parte C «Rendicontazione da presentare nel 2019 e relazione di attuazione finale (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)» dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 riguarda gli elementi che, in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono da presentare nel 2019 e nella relazione di attuazione finale in aggiunta agli elementi da presentare nelle relazioni per gli altri anni. Il punto 15 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 figura nella parte B di detto allegato ed è pertanto opportuno rettificarne la collocazione.

    (8)

    L'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone la copertura minima per i campionamenti non statistici. Nella colonna C della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 figura però solo l'indicazione «Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale». È pertanto opportuno rettificare la tabella 10.2 mediante l'inserimento di un'altra colonna per specificare sia la percentuale delle operazioni coperte sia la percentuale delle spese coperta.

    (9)

    La nozione di «tasso di errore residuo» è stata definita nella nota a piè di pagina 1 del punto 5.9 dell'allegato IX (Modello della relazione di controllo annuale) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207. Tuttavia l'intestazione della colonna F della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) riporta una definizione differente ed è pertanto opportuno rettificarla.

    (10)

    A fini di chiarezza, considerate la rettifica apportata alla colonna C della tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 mediante l'inserimento di una nuova colonna relativa alla copertura del campione su base casuale e di una nota a piè di pagina esplicativa e la rettifica della colonna F della stessa tabella, risulta opportuno sostituire integralmente la tabella 10.2 (Risultanze degli audit delle operazioni) dell'allegato IX.

    (11)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:

    1.

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte I, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

    «c)

    Se pertinente, una descrizione del contributo dei fondi SIE alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.»;

    b)

    nella parte I, al punto 5, è inserita la nuova lettera c bis):

    «c bis)

    In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 — Panoramica dell'attuazione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

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    c)

    nella parte III, l'intestazione del punto 11.1 è sostituita dalla seguente:

    «11.1   

    Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo»;

    2.

    l'allegato V è così modificato:

    a)

    nella parte A, tabella 3 A, le intestazioni delle righe sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     

    «Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]» e

     

    «Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]»;

    b)

    nella parte B, l'intestazione del punto 14.1 è sostituita dalla seguente:

    «14.1   

    Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo»;

    3)

    l'allegato X è così modificato:

    a)

    nella parte A, tabella 2, le intestazioni delle righe sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     

    «Valore cumulativo - output da realizzare con le operazioni selezionate [previsioni fornite dai beneficiari]» e

     

    «Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]»;

    b)

    nella parte B, l'intestazione del punto 11.1 è sostituita dalla seguente:

    «11.1   

    Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compresi gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma di cooperazione».

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così rettificato:

    1)

    l'allegato V è così rettificato:

    a)

    nella tabella 8, «Utilizzo del finanziamento incrociato», le colonne da 4 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

    «4.

    5.

    6.

    Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno UE all'asse prioritario*100)

    Importo del sostegno UE utilizzato nell'ambito del finanziamento incrociato sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)

    Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno finanziario dell'UE all'asse prioritario*100)»

    b)

    nella tabella 9, «Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma», le colonne da 3 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

    «3.

    4.

    5.

    6.

    Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)

    Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno finanziario UE all'asse prioritario*100)

    Importo del sostegno UE in operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)

    Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno finanziario UE all'asse prioritario*100)»

    c)

    il testo che segue è inserito tra i punti 14.6 e 15 ed è soppresso tra i punti 15 e 16:

    «PARTE C

    RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)»;

    2.

    nell'allegato IX, la tabella 10.2 «Risultanze degli audit delle operazioni» è sostituita dalla seguente:

    «10.2   Risultanze degli audit delle operazioni

    Fondo

    Numero CCI del programma

    Titolo del programma

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    Importo in euro corrispondente alla popolazione da cui è stato selezionato il campione (4)

    Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

    Copertura del campione su base casuale non statistica (5)

    Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

    Tasso di errore totale (6)

    Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

    Tasso di errore totale residuo

    Altre spese sottoposte a audit (7)

    Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

    Importo (8)

    % (9)

    % delle operazioni coperte

    % delle spese coperte

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).

    (4)  La colonna “A” si riferisce alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale (si veda l'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013), vale a dire l'importo totale di spese dichiarate (come indicato all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e corrispondente agli importi nella colonna (A) dell'appendice 1 dei conti), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4.

    (5)  Si riferisce alle soglie minime di copertura stabilite all'articolo 127, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora si utilizzi un metodo di campionamento non statistico. La prescrizione relativa al 10 % delle spese dichiarate si riferisce alle spese nel campione, indipendentemente dall'uso del sottocampionamento. Ciò significa che il campione deve corrispondere almeno al 10 % delle spese dichiarate, ma quando si utilizza il sottocampionamento le spese effettivamente sottoposte a audit potrebbero essere di fatto inferiori.

    (6)  Il tasso di errore totale è calcolato prima delle eventuali rettifiche finanziarie apportate in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato selezionato il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna “E” si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato nella precedente sezione 5.7.

    (7)  Ove applicabile, la colonna “H” deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

    (8)  Questa colonna si riferisce all'importo delle spese sottoposte a audit e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di metodi di campionamento statistici o non statistici. Se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento.

    (9)  Questa colonna si riferisce alla percentuale delle spese sottoposta a audit in rapporto alla popolazione e deve essere compilata indipendentemente dall'applicazione di metodi di campionamento statistici o non statistici.»


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