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Document 32018R0188

Regolamento delegato (UE) 2018/188 della Commissione, del 21 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

C/2017/7679

GU L 36 del 9.2.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/188/oj

9.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/188 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali onde facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco tramite alcuni meccanismi di flessibilità.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), tale piano in materia di rigetti prevedeva tra l'altro alcune esenzioni dall'obbligo di sbarcare tutte le catture, tenuto conto dei costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture indesiderate per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione («esenzioni de minimis»).

(5)

A norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014, il piano in materia di rigetti scade il 31 dicembre 2017.

(6)

Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione.

(7)

La raccomandazione comune proponeva di prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» stabilita nel piano in materia di rigetti ai seguenti livelli riveduti di rigetti:

per il melù fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIII,

per il tonno bianco fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture nell'ambito della grande pesca pelagica con reti da traino pelagiche a coppia nella divisione CIEM VIII,

per l'acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM VIII,

fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di suro, sugarello cileno e sgombro e dell'1 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga nell'ambito della pesca con ciancioli nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

(8)

Per giustificare l'esenzione «de minimis» proposta, gli Stati membri hanno fornito elementi di prova dei costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate nelle attività di pesca in questione. Tali elementi di prova sono stati esaminati dal gruppo di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate, corredate in alcuni casi di una valutazione qualitativa dei costi stessi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno prorogare la durata delle esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9)

Gli articoli 2 e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 prevedono, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'acciuga, il suro, il sugarello cileno e lo sgombro catturati nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli e una specifica taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga. Tali misure sono state valutate positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi sui quali si è basata tale valutazione restino validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione di tali misure al 2020.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014.

(11)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Tenuto conto del fatto che il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Esenzioni «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per il melù fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù effettuate nella pesca industriale al traino pelagico di tale specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi;

b)

per il tonno bianco fino a un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco effettuate nella grande pesca pelagica di tale specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VIII;

c)

per l'acciuga, lo sgombro e il suro, fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga, sgombro e suro effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie con reti da traino pelagiche (OTM) nella divisione CIEM VIII;

d)

fino a un massimo del 4 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di suro, sugarello cileno e sgombro e dell'1 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di acciuga effettuate nella pesca di tali specie con ciancioli (PS) nelle divisioni CIEM VIII, IX, X e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.»;

2)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).


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