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Document 32018D1281
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1281 of 21 September 2018 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Belgium (notified under document C(2018) 6255) (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6255] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1281 della Commissione, del 21 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6255] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/6255
GU L 239 del 24.9.2018, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018
24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 239/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1281 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio
[notificata con il numero C(2018) 6255]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede determinate misure da adottare a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. |
(4) |
Il Belgio ha informato la Commissione in merito alla situazione aggiornata della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici nella regione delle Ardenne di detto Stato membro e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva. |
(5) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione (4) è stata adottata a fronte di questa situazione. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Belgio in collaborazione con tale Stato membro. |
(7) |
Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Belgio nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. È opportuno che la presente decisione abroghi e sostituisca la decisione di esecuzione (UE) 2018/1242. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio provvede affinché la zona infetta da esso istituita, nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2018.
Articolo 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio (GU L 231I del 14.9.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Zone istituite in Belgio come zona infetta di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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La zona infetta è delimitata in senso orario da:
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30 novembre 2018 |