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Document 32018D1216

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione, del 4 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 5885] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/5885

    GU L 224 del 5.9.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2018; abrogato da 32018D1280

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1216/oj

    5.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 224/10


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1216 DELLA COMMISSIONE

    del 4 settembre 2018

    relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria

    [notificata con il numero C(2018) 5885]

    (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

    (3)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

    (4)

    La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

    (5)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in collaborazione con detto Stato membro.

    (6)

    Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

    (7)

    La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2018.

    Articolo 3

    La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


    ALLEGATO

    Bulgaria

    Aree di cui all'articolo 1

    Zona di protezione

    I seguenti villaggi nella regione di Varna:

     

    Tutrakantsi

     

    Bozveliysko

     

    Provadiya

     

    Dobrina

     

    Manastir

     

    Zhitnitsa

     

    Barzitsa

     

    Tsarevtsi

     

    Nova Shipka

     

    Velichkovo

     

    Tsonevo

     

    Sava

     

    Dalgopol

     

    Chayka

     

    Royak

     

    Blaskovo

     

    Kiten

     

    Hrabrovo

     

    Ovcharga

     

    Krivnya

    Zona di sorveglianza

    Il resto della regione di Varna


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