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Document 32018D0641

Decisione (UE) 2018/641 del Consiglio, del 17 aprile 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

GU L 106 del 26.4.2018, pp. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/641/oj

26.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/17


DECISIONE (UE) 2018/641 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005.

(2)

A seguito delle difficoltà incontrate dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'Unione e l'Algeria hanno trovato un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.

(3)

L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica deve acconsentire a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria («comitato di associazione») si riunisca per tenere conto degli interessi di tale altra parte. A norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione, il comitato di associazione dispone di potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo stesso. È opportuno che il comitato di associazione si pronunci sulle modifiche previste.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, poiché la decisione del comitato di associazione vincolerà l'Unione a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Algeriariguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato di associazione è pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA


(1)   GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.


PROGETTO

DECISIONE …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del …

riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito delle difficoltà incontrate dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, in conformità delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra («accordo di associazione»), un gruppo di esperti della Commissione europea e dell'Algeria si è riunito per sei volte tra il settembre 2010 e il luglio 2011.

(2)

Le consultazioni hanno permesso di trovare un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.

(3)

L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica deve acconsentire a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria («comitato di associazione») si riunisca per tenere conto degli interessi di tale parte.

(4)

L'articolo 97 dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria disponga di un potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo stesso. È pertanto necessario che il comitato di associazione adotti una decisione in merito alle modifiche previste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I tassi e la durata che sono stati convenuti nel corso delle consultazioni bilaterali e figurano all'allegato della presente decisione modificano le condizioni tariffarie inizialmente previste per i rispettivi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il

Per il comitato di associazione UE-Algeria

Il presidente


(1)   GU UE L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

ALLEGATO

1.   

A seguito di una domanda ufficiale di revisione del calendario di soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati presentata dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») in sede di 5a sessione del consiglio di associazione, tenutasi il 15 giugno 2010, e al termine di sei riunioni di consultazione, l'11 luglio 2011 le parti hanno convenuto nuove disposizioni che modificano le disposizioni tariffarie previste dai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra («accordo di associazione»), sulla base di un elenco di 36 sottovoci tariffarie (34 sottovoci di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati).

2.   

L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede che la parte che modifica il regime stabilito in tale accordo debba compensare l'altra parte con modalità aventi un effetto equivalente.

Il memorandum algerino del giugno 2010 prevedeva la soppressione di tariffarie preferenziali per l'Unione per 34 sottovoci tariffarie di prodotti agricoli e due sottovoci di prodotti agricoli trasformati.

3.   

Dopo sei riunioni (tenutesi tra il settembre 2010 e il luglio 2011) al termine delle quali è stato concluso un accordo in forma di verbale in data 11 luglio 2011, le due parti hanno concordato la soppressione, nel protocollo n. 2 dell'accordo di associazione, di 25 sottovoci preferenziali relative a prodotti agricoli e, nel protocollo n. 5 dell'accordo di asociazione, di due sottovoci relative a prodotti agricoli trasformati in relazione alle esportazioni dall'Unione verso l'Algeria, e la compensazione per l'Unione avente un effetto equivalente in termini di perdita di dazi doganali per gli operatori dell'Unione mediante l'aumento di due sottovoci tariffarie agricole preferenziali: gli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, e il frumento tenero diverso da quello da semina.

Le modifiche sono illustrate in dettaglio nel presente allegato.

4.   

Il resto dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo di associazione resta soggetto all'applicazione delle preferenze tariffarie iniziali previste dai protocolli nn. 2 e 5 di tale accordo.

5.   

Le modifiche delle disposizioni tariffarie di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione sono state applicate unilateralmente dall'Algeria a decorrere dal 1o gennaio 2011 e sono state successivamente riviste a seguito di consultazioni tra le parti. Le disposizioni seguenti sono applicate dall'Algeria a decorrere dal 1o ottobre 2012.

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo n. 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono stati abrogati dall'Algeria in data 1o ottobre 2012:

Nomenclatura algerina

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(tonnellate)

Codice dell'Unione

0105.11.10

Pulcini di un giorno «da carne»

5

100

20

0105.11

0105.11.20

Pulcini di un giorno «razza ovaiola»

5

0105.11.30

Pulcini di un giorno «da riproduzione - carne»

5

0105.11.40

Pulcini di un giorno «da riproduzione - razza ovaiola»

5

0713.10.90

Piselli

5

100

3 000

0713.10.90

0713.20.90

Ceci

5

0713.20.00

0713.31.90

Fagioli delle specie mungo hepper radiata

5

0713.31.00

0713.32.90

Fagioli Adzuki

5

0713.32.00

0713.33.90

Fagioli comuni

5

0713.33.90

0713.39.90

Altri fagioli

5

0713.39.00

0713.40.90

Lenticchie

5

0713.40.00

0713.50.90

Fave

5

0713.50.00

0713.90.90

Altri legumi da granella

5

0713.90.00

0805.10.00

Arance

30

20

100

0805.10

0805.20.00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

30

0805.20

0805.40.00

Pompelmi e pomeli

30

0805.40

0805.50.00

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

30

0805.50

0805.90.00

Altri agrumi

30

0805.90

1105.20.00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

30

20

100

1105.20.00

1107.10.00

Malto non torrefatto

30

100

1 500

1107.10

1108.12.00

Amido di granturco

30

20

1 000

1108.12

2005.40.00

Piselli (Pisum sativum) preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20 06 .

30

100

200

2005.40

2005.60.00

Asparagi

30

100

500

2005.60

2005.90.00

Altri ortaggi e miscugli di ortaggi

30

20

200

2005.99

2007.99.00

Preparazioni non omogeneizzate escluse quelle di agrumi

30

20

200

2007.99

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 5, allegato 2, dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli trasformati elencati di seguito sono stati abrogati dall'Algeria in data 1o ottobre 2012:

Voce tariffaria (codice DZ)

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(tonnellate)

Codice dell'Unione

2105.00.00

Gelati

30

20

 

 

3505.10.00

Destrina e altri amidi e fecole modificati

15

100

 

 

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono sostituiti dall'Algeria in data 1o ottobre 2012 mediante le disposizioni seguenti:

Nomenclatura algerina

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(tonnellate)

Codice dell'Unione

0102.10.00

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

5

100

4 950

0102.10.00

1001.90.90

Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina

5

100

403 000

1001.90.99

I contingenti preferenziali accordati all'Unione nel protocollo 2 dell'accordo di associazione relativi ai prodotti agricoli elencati di seguito sono stati reintrodotti integralmente dall'Algeria in data 1o ottobre 2012:

Nomenclatura algerina

Designazione delle merci

Dazi doganali applicati

(%)

Riduzione dei dazi doganali

(%)

Contingenti tariffari preferenziali

(tonnellate)

Codice dell'Unione

0102.90.10

Vacche da latte

5

100

5 000

0102.90

0102.90.20

Giovenche gravide e vitelle

5

0102.90.90

Altri

30

0406.90.10

Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata, semicotta o cotta

30

100

800

0406.90

(salvo 90.01 )

0406.90.90

Altri formaggi (di tipo italiano e gouda)

30

10.03.00.90

Orzo, escluso quello da semina

15

50

200 000

1003.00.90

1517.10.00

Margarina, esclusa la margarina liquida

30

100

2 000

1517.10

1517.90.00

Altre

30

1517.90

1701.99.00

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

30

100

150 000

1701.99


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