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Document 32018D0280
Council Decision (CFSP) 2018/280 of 23 February 2018 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 54 del 24.2.2018, pp. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 54/16 |
DECISIONE (PESC) 2018/280 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2018
che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
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(2) |
In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2019. |
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(3) |
Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di determinati tipi di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, esclusivamente per eventi sportivi o addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati, può essere autorizzata dagli Stati membri, precisando che si tratterà di un numero limitato e che ciò lascerà impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di licenze. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC. |
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(5) |
La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»; |
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2) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2019. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).