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Document 32018D0209

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2016) 624]

    C/2018/0624

    GU L 39 del 13.2.2018, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/209/oj

    13.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/5


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/209 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2018

    sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2016) 624]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro che uno Stato membro intende consentire per anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento dell'azoto.

    (2)

    Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006).

    (3)

    Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE (3) che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

    (4)

    Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/112/UE (4) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014). La decisione 2014/112/UE è scaduta il 31 dicembre 2017.

    (5)

    La deroga concessa con la decisione 2014/112/UE ha interessato 6 802 aziende nel 2016, corrispondenti a circa il 5,4 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 20,2 % del totale delle unità di bestiame e il 9,3 % della superficie agricola totale netta.

    (6)

    Il 7 marzo 2017 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

    (7)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Irlanda attua un programma d'azione su tutto il territorio.

    (8)

    I dati forniti dall'Irlanda in ottemperanza all'obbligo di relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2012-2015 la qualità delle acque è generalmente buona. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l'87 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 40 mg/l e il 99,5 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l.

    (9)

    Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L'incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2008-2011 al 2012-2015 è stato rispettivamente del 3,8 %, 3,7 % e 5,1 %, in controtendenza rispetto al calo osservato nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2012-2015 è stato di 104 kg/ha, simile a quello del periodo 2008-2011. Il carico medio di fosforo nel periodo 2012-2015 è stato di 15 kg/ha, anch'esso simile a quello del periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 5 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 32,7 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, l'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici nel periodo 2012-2015 è ancora inferiore del 9,5 % rispetto all'uso nel periodo 2004-2008 (5).

    (10)

    In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole a superficie prativa, il 50 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un basso apporto di fertilizzanti; il 21 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 9,3 % è sfruttato in modo intensivo. L'8 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato utilizzato nelle superfici prative, è pari a 80 kg/ha di azoto e 8 kg/ha di fosforo (5).

    (11)

    Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all'anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all'anno nella parte nord-orientale (6).

    (12)

    Dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Irlanda a norma dell'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d'azione irlandese e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con le sue decisioni 2007/697/CE e 2014/112/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall'Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero applicarsi agli agricoltori che ottengono l'autorizzazione.

    (13)

    Dalle informazioni trasmesse dall'Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.

    (14)

    La decisione 2014/112/UE giungerà a scadenza il 31 dicembre 2017. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.

    (15)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Subordinatamente alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Irlanda con lettera del 7 marzo 2017, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    (a)   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

    (b)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

    (c)   «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i terreni mantenuti a prato per un periodo inferiore a quattro anni);

    (d)   «parcella»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

    (e)   «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

    (f)   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro utilizzo effettivo e del loro assorbimento.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 4.

    Articolo 4

    Domanda annuale e impegno

    1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l'agricoltore è oggetto di tutti i controlli di cui all'articolo 9.

    2.   Nella domanda annuale di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

    Articolo 5

    Rilascio delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

    Articolo 6

    Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

    2.   L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della densità di pascolo e della produttività delle superfici prative.

    3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell'anno in questione. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito:

    (a)

    il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle a prato e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

    (b)

    il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di quest'ultimo;

    (c)

    il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;

    (d)

    il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;

    (e)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

    (f)

    i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

    (g)

    la natura del fertilizzante da utilizzare;

    (h)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    (i)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

    Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

    4.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa vengono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri vengono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

    5.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.

    Almeno una volta ogni quattro anni vengono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

    Viene svolta almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa.

    6.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

    7.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno. Dopo il 15 giugno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

    Articolo 7

    Gestione dei terreni

    1.   Le superfici prative temporanee sono arate in primavera.

    2.   Indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto.

    3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.

    Articolo 8

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti garantiscono che ogni anno siano stilate e aggiornate le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno.

    2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

    3.   Le autorità competenti procedono ad un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

    4.   Le autorità competenti effettuano indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    5.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    Articolo 9

    Controlli

    1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di autorizzazione siano oggetto di un controllo amministrativo. Nel caso in cui da tale controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

    2.   Le autorità competenti predispongono un programma di ispezioni in loco sulle aziende a superficie prativa basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco verificano il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione e riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

    3.   Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. Agli agricoltori che non rispettano gli articoli 6 e 7 viene inflitta un'ammenda in conformità alla normativa nazionale e l'anno successivo può essere negata loro l'autorizzazione.

    4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione concessa a norma della presente decisione.

    Articolo 10

    Relazioni

    Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

    (a)

    le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

    (b)

    i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga concessa con la presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

    (c)

    i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

    (d)

    una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

    (e)

    i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

    (f)

    i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all'articolo 8, paragrafo 5;

    (g)

    la valutazione dell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione, sulla base dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

    (h)

    un'analisi comparativa dei controlli effettuati in Irlanda sulle aziende a superficie prativa, siano esse oggetto o no di autorizzazione. L'analisi comprende dati su ispezioni annuali, controlli amministrativi, ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità e statistiche sulla non conformità.

    Articolo 11

    Applicazione

    La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (Statutory Instrument No. 605 of 2017).

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.

    Articolo 12

    Destinatario

    L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/697/UE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27).

    (3)  Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19).

    (4)  Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 61 dell'1.3.2014, pag. 7).

    (5)  Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi dell'Irlanda.

    (6)  Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (l'autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).


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