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Document 32018D0194

    Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio

    C/2018/0625

    GU L 36 del 9.2.2018, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/194/oj

    9.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/20


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/194 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2018

    che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,

    previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione (2) fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.

    (2)

    È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato. È necessario chiarire che la voce «Importi recuperati» si riferisce all'adempimento, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi finanziari consistenti nella messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e non soltanto ai pagamenti da essi ricevuti da parte degli operatori economici debitori di dazi doganali. Pertanto, è opportuno che negli «Importi recuperati» siano esplicitamente inclusi gli importi che vengono messi a disposizione del bilancio dell'Unione in quanto il loro mancato recupero presso i debitori è imputabile agli Stati membri a motivo di errori amministrativi o di scarsa diligenza negli sforzi di recupero messi in atto. È opportuno fornire negli estratti informazioni supplementari che contribuiscano ad aumentarne la chiarezza e la trasparenza.

    (3)

    È opportuno che tutti gli importi messi a disposizione a titolo di risorse proprie tradizionali sui conti della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 siano inseriti negli estratti della contabilità e nei relativi allegati. Per garantire l'iscrizione di tutti gli importi, compresi quelli messi a disposizione dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 609/2014, è opportuno fornire informazioni supplementari negli allegati successivi degli estratti della contabilità «A».

    (4)

    La comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe comprendere tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi ritenuti o dichiarati irrecuperabili superiori a 100 000 EUR e le misure adottate da quest'ultimo per garantirne il recupero. Succede talvolta che le comunicazioni trasmesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/2366 non siano esaustive e in tal caso risulta necessario inviare agli Stati membri interessati richieste di informazioni supplementari. È quindi opportuno aggiungere elementi supplementari e chiarimenti nelle schede esistenti, ad esempio ulteriori dettagli riguardanti il debito e i fatti che hanno portato all'accertamento del diritto, la mutua assistenza e la procedura di pagamento e di recupero.

    (5)

    Occorre tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio (3), applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2016, per quanto riguarda la possibilità di dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.

    (6)

    È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede da utilizzare per le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    Articolo 2

    Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione basato sul web messo a disposizione dalla Commissione.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui all'articolo 1 della presente decisione a decorrere dal 20 luglio 2018 al più tardi. Gli Stati membri possono utilizzare i modelli di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 19 luglio 2018.

    2.   Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della presente decisione a decorrere dal 1o settembre 2018. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 fino al 31 agosto 2018.

    Articolo 4

    La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2018.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 30).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).


    ALLEGATO I

    CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

    Estratto dei diritti accertati (1)

    Stato membro:

    Mese/anno:


    (in moneta nazionale)

    NATURA DELLA RISORSA

    Riferimento Stato membro (facoltativo)

    Importi accertati del mese (2)

    Importi recuperati dalla contabilità (3)

    Rettifiche di accertamenti precedenti (4)

    Importi lordi

    Importi netti

    +

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5) = (1) + (2) + (3) – (4)

    (6)

    1210

    Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Dazi compensativi e antidumping sui servizi

     

     

     

     

     

     

     

    12

    DAZI DOGANALI

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Contributi connessi all'ammasso dello zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportata e sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione

     

     

     

     

     

     

     

    1170

    Tassa sulla produzione

     

     

     

     

     

     

     

    1180

    Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

     

     

     

     

     

     

     

    1190

    Prelievo di eccedenza

     

     

     

     

     

     

     

    11

    CONTRIBUTI ZUCCHERO

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE 12 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    – 20 % spese di riscossione

    – 25 % spese di riscossione (5)

    – 10 % spese di riscossione (6)

     

     

     

     

    Totale da versare all'UE

     

     


    (1)  Compresi i diritti accertati a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.

    (2)  Comprese le rettifiche contabili.

    (3)  Compresi gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili per motivi imputabili agli Stati membri.

    (4)  Si tratta di rettifiche di accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le rettifiche relative alle campagne precedenti devono indicare a quale campagna di commercializzazione si riferiscono.

    (5)  L'aliquota di trattenuta del 25 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme dell'Unione avrebbero dovuto essere messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2014.

    (6)  L'aliquota di trattenuta del 10 % è applicabile agli importi che conformemente alle norme dell'Unione avrebbero dovuto essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001.


    ALLEGATO II

    ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ «A» DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

    Seguito del recupero degli importi inerenti a casi di irregolarità o ritardi constatati attraverso misure di controllo e di supervisione (1)

    Mese/Anno:


    (in moneta nazionale)

    Importo lordo delle risorse proprie recuperate

    Riferimenti a irregolarità o ritardi in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione delle risorse proprie, individuati nel corso dei controlli nazionali o dell'Unione (2)  (3)  (4)

    Aliquota di trattenuta applicabile (5)

    Importi inclusi alla voce «Totale da versare all'UE»

    Altre informazioni (6)

     

     

    20 %

    25 %

    10 %

     (7)

    NO (8)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale:

     


    (1)  Articolo 2, paragrafo 3 o articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.

    (2)  Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle comunicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (3)  Indicare in questa colonna anche i riferimenti alle lettere della Commissione e ai rapporti d'ispezione.

    (4)  Se del caso, menzionare anche i seguenti riferimenti specifici:

    Riferimento OWNRES;

    Riferimenti che permettono di individuare singoli pagamenti connessi alla responsabilità finanziaria degli Stati membri a seguito di errori amministrativi;

    Riferimenti alle decisioni nazionali, che figurano anche nell'allegato dell'estratto della contabilità separata (allegato IV) nei casi in cui gli Stati membri ritengano, in maniera autonoma, che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e che le RPT sono messe a disposizione su base volontaria.

    (5)  Indicare con una X l'aliquota di trattenuta applicata all'importo.

    (6)  Indicare in questa colonna informazioni complementari riguardanti ciascun importo menzionato nell'allegato:

    se un importo viene messo a disposizione separatamente dal presente estratto mensile e non viene incluso nel «Totale da versare all'UE», indicare qui la data di messa a disposizione dell'importo nonché le informazioni che permettono di individuare l'importo in questione;

    Indicare qui se il pagamento è soggetto a determinate condizioni;

    data regolamentare di messa disposizione dell'importo.

    (7)  Indicare con una X se l'importo è incluso nel presente estratto mensile.

    (8)  Indicare con una X se l'importo è stato messo a disposizione separatamente e non è già stato incluso in precedenza in un estratto o in un allegato.


    ALLEGATO III

    CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA  (1)

    Estratto dei diritti accertati non indicati nella contabilità «A»

    Stato membro:

    Trimestre/Anno:


    (in moneta nazionale)

    NATURA DELLA RISORSA

    Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente

    Diritti accertati a titolo del trimestre in oggetto

    Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (2)

    Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) (3)

    Totale

    (1 + 2 ± 3 – 4)

    Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre (4)  (5)

    Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7) = (5) – (6)

    1210

    Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping

     

     

     

     

     

     

     

    1230

    Dazi compensativi e antidumping sui prodotti

     

     

     

     

     

     

     

    1240

    Dazi compensativi e antidumping sui servizi

     

     

     

     

     

     

     

    12

    DAZI DOGANALI

     

     

     

     

     

     

     

    1100

    Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

     

     

     

     

     

     

     

    1110

    Contributi connessi all'ammasso dello zucchero

     

     

     

     

     

     

     

    1130

    Importi percepiti sulla produzione dello zucchero C, dell'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C non esportati nonché sullo zucchero C e l'isoglucosio C di sostituzione

     

     

     

     

     

     

     

    1170

    Tassa sulla produzione

     

     

     

     

     

     

     

    1180

    Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

     

     

     

     

     

     

     

    1190

    Prelievo di eccedenza

     

     

     

     

     

     

     

    11

    CONTRIBUTI ZUCCHERO

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE 12 + 11

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stima degli importi accertati il cui recupero risulta improbabile (6)

     


    (1)  Contabilità detta «B» a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, compresi gli accertamenti a seguito di controlli e di casi di frodi e di irregolarità individuati.

    (2)  Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, intervenute a titolo dei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

    (3)  Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato IV da trasmettere contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico al totale della colonna 2 dell'allegato IV.

    (4)  L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale riportato nella colonna (2) dell'estratto della contabilità «A» per i tre mesi in oggetto.

    (5)  Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro. Questi importi devono essere menzionati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità «A» (allegato I) e devono figurare anche nella colonna 1 dell'allegato IV.

    (6)  Obbligatoria per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione «nulla».


    ALLEGATO IV

    ALLEGATO ALL'ESTRATTO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

    Elenco degli importi dichiarati o considerati irrecuperabili nella contabilità «B» (1)  (2)

    Trimestre/Anno:


    Importo lordo di risorse proprie

    Riferimento alla decisione nazionale

    Riferimento OWNRES (3)

    Riferimento WOMIS (3)

    Iscritto nella contabilità «A»

    Non iscritto nella contabilità «A»

    (1)

    (2)

     

     

     

    TOTALE:

    TOTALE:

     

     

     


    (1)  Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2014.

    (2)  Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro.

    (3)  Se del caso.


    ALLEGATO V

    MODELLO PER LA COMUNICAZIONE  (1) DEGLI IMPORTI IRRECUPERABILI CORRISPONDENTI AI DIRITTI ALLE RISORSE PROPRIE

    Salvo indicazione contraria, occorre fornire tutte le informazioni richieste, se disponibili e pertinenti. Gli importi vanno indicati nella valuta in vigore nei singoli Stati membri al momento dell'invio della relazione.

    1.   INFORMAZIONI GENERALI

    Stato membro: …

    Estremi della comunicazione: …

    (codice dello Stato membro/esercizio di riferimento/numero d'ordine dell'esercizio di riferimento)

    Riferimento a schede con informazioni attinenti inviate in precedenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014: …

    Ragioni del mancato riferimento alle schede informative di cui sopra: …

    Caso relativo a un controllo effettuato dall'Unione (sì/no)

    Riferimento al relativo controllo effettuato dall'Unione: …

    Importo totale irrecuperabile: …

    Autorità che ha dichiarato irrecuperabile l'importo o ha constatato che l'importo è considerato irrecuperabile: …

    Estremi della decisione amministrativa nazionale relativa all'irrecuperabilità: …

    (si veda la terza colonna dell'allegato IV)

    Data della decisione amministrativa relativa all'irrecuperabilità: …

    Data alla quale l'importo doveva essere ritenuto irrecuperabile: …

    2.   INSORGENZA DELL'OBBLIGAZIONE

    Data o periodo in cui è sorta l'obbligazione: …

    Base giuridica per l'insorgenza dell'obbligazione: …

    (Le basi giuridiche antecedenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio  (2) devono essere menzionate facendo riferimento al corrispondente articolo del medesimo regolamento)

    Rappresentazione indiretta (articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o disposizioni precedenti): (Sì/No)

    Posizione doganale: …

    (Regime doganale prevalente, situazione delle merci o destinazione doganale approvata al momento dell'insorgere dell'obbligazione doganale)

    Altre informazioni da fornire in caso di operazioni di transito: …

    Data/e di accettazione della dichiarazione doganale (4): …

    Stato/i membro/i di partenza o di ingresso nel mercato dell'Unione (codice ISO): …

    Stato/i membro/i di destinazione o di uscita dal mercato dell'Unione (codice ISO): …

    MRN (5)(s) della(e) operazione(i) di transito o TIR: …

    Numero del carnet TIR: …

    Tipo di controllo che ha portato all'accertamento del diritto: …

    Controlli non attinenti all'accettazione della dichiarazione doganale: …

    Controlli effettuati all'atto dello sdoganamento, fra cui il prelievo di campioni: …

    Controlli effettuati successivamente allo sdoganamento ma prima dell'appuramento del regime doganale: …

    Controlli effettuati dopo l'appuramento del regime doganale per le merci in oggetto: …

    Controlli effettuati dopo lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica: …

    Data(e) di appuramento del(i) regime(i) doganale(i) da comunicare qualora la posizione doganale implichi regimi sospensivi (ad esempio, conferma di arrivo in transito fraudolenta): …

    Descrizione esaustiva dei fatti che hanno portato all'accertamento del diritto:

    (Fornire sempre le informazioni che rispondono alle domande seguenti: Quale evento ha fatto scattare i controlli o le indagini e in che data? Quando si sono conclusi i controlli o le indagini? (trasmettere i riferimenti della relazione) Di quali merci si trattava? Fornire precisazioni sui motivi per cui i dazi sono stati elusi. I controlli o le indagini hanno permesso di calcolare i dazi supplementari e di identificare il debitore o i debitori? Indicare la data in cui i diversi debitori sono stati identificati e, se del caso, indicare le parti del debito di cui sono diventati debitori)

    Data di avvio dell'indagine/dell'ispezione doganale/del controllo; …

    Data in cui è stato redatto il rapporto dell'ispezione doganale/del controllo, che ha permesso di identificare il debitore o i debitori e l'importo dei dazi supplementari; …

    3.   MUTUA ASSISTENZA

    Caso riguardante la mutua assistenza (MA) ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) che coinvolge i servizi della Commissione (sì/no)

    Riferimento della comunicazione di MA: …

    Data di ricevimento: …

    Osservazioni (facoltative): …

    Riferimento del fascicolo OLAF (formato: LL/aaaa/nnnn) …

    Riferimento dell'operazione congiunta nel settore doganale (JCO) (se del caso) …

    Caso legato a un formulario di informazione sul rischio (RIF) o ai settori prioritari di controllo comuni (CPCA) (Sì/No)

    Riferimento RIF (se del caso) …

    Riferimento CPCA (se del caso) …

    4.   ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

    Ufficio di accertamento: …

    Data di accertamento: …

    Riferimento contabile dell'accertamento (facoltativo): …

    Data di iscrizione nella contabilità «B» (articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014): …

    Riferimento contabile della contabilità «B» (facoltativo): …

    Differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom 609/2014)] (sì/no)

    Importo totale delle risorse proprie tradizionali accertate: …

    Importo dei dazi doganali e diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

    Importo dei dazi compensativi e dei dazi antidumping accertati: …

    Importo dei contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio accertati: …

    Importo corrispondente accertato di accise nazionali e IVA (facoltativo): …

    Importo totale della rettifica delle risorse proprie (aggiunta/deduzione) operata dopo l'accertamento iniziale: …

    Importo della correzione (aggiunta o deduzione) dei dazi doganali e diritti agricoli effettuata dopo l'accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e i dazi antidumping: …

    Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei dazi compensativi e antidumping effettuata dopo l'accertamento iniziale: …

    Importo della correzione (aggiunta/deduzione) dei contributi zucchero/isoglucosio effettuata dopo l'accertamento iniziale: …

    Importo della correzione (aggiunta/deduzione) di accise e IVA nazionali effettuata dopo l'accertamento iniziale (facoltativo): …

    Importo totale della garanzia (7): …

    (È l'importo a copertura delle risorse proprie dell'Unione ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero o di mancata costituzione di una garanzia) Nel caso di una garanzia globale inferiore al 100 % dell'importo del riferimento, si indica anche quest'ultimo importo)

    Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie dell'Unione: …

    Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …

    Tipo di garanzia obbligatoria: …

    Ragioni per la mancata costituzione della garanzia richiesta: …

    Importo della garanzia messo a disposizione dell'Unione: …

    Data di messa a disposizione dell'importo della garanzia: …

    5.   PROCEDURA DI RECUPERO

    (In caso di molteplici debitori per la stessa obbligazione, fornire le informazioni seguenti per ciascuno di essi:)

    Qualifica del debitore (8): …

    Importo dovuto, se inferiore all'importo totale accertato: …

    Data di notifica dell'obbligazione: …

    Data/e dei solleciti di pagamento: …

    Accertamento soggetto alla procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Sì/No)

    Fasi raggiunte nella procedura di ricorso: …

    Data della prima presentazione del ricorso: …

    Data di notifica della decisione/sentenza definitiva: …

    Osservazioni (facoltative): …

    Sospensione dell'esecuzione ai sensi degli articoli 222 e 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell'articolo 876 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9) ovvero dell'articolo 108, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 (sì/no)

    Costituzione di una garanzia per sospensione (sì/no)

    Importo della garanzia per sospensione: …

    Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per sospensione: …

    (Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

    Facilitazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 229 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 952/2013 (nessuna richiesta/richiesta respinta/richiesta accettata)

    Descrizione delle modalità di concessione delle facilitazioni di pagamento: …

    Costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento (sì/no)

    Importo della garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

    Ragioni della mancata costituzione di una garanzia per la concessione di facilitazioni di pagamento: …

    (Specificare se è stato concesso o non concesso l'esonero dalla garanzia per prevedibili difficoltà di carattere economico o sociale e indicare i motivi che giustificano la decisione)

    Data dell'emissione del titolo esecutivo: …

    Notifica del titolo esecutivo (sì/no)

    Data di notifica del titolo esecutivo: …

    Osservazioni sul titolo esecutivo (facoltative): …

    Data(e) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione: …

    Importo(i) corrispondente(i) del (dei) pagamento(i) ricevuto(i) e messo(i) a disposizione: …

    Totale degli importi pagati e messi a disposizione: …

    Data/e del pignoramento: …

    Importo ottenuto tramite il pignoramento: …

    Osservazioni sul pignoramento (facoltative): …

    Data di avvio della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

    Data di dichiarazione del credito nell'ambito della procedura: …

    Data di chiusura della procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

    Importo di risorse proprie recuperate mediante la procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza: …

    Assistenza reciproca prestata da altri Stati membri per il recupero (direttiva n. 2010/24/UE del Consiglio (10) o atti precedenti) (sì/no)

    Estremi della procedura di assistenza reciproca al recupero: …

    Stato membro adito: …

    Data della domanda: …

    Importo recuperato: …

    Data della risposta: …

    Osservazioni sulla risposta (segnatamente se lo Stato membro adito non ha dato seguito alla domanda): …

    6.   RAGIONI PER LE QUALI È RISULTATO IMPOSSIBILE RECUPERARE L'IMPORTO RIMANENTE

    (In questa sezione, gli Stati membri sono invitati ad indicare con chiarezza, ad esempio, tutte le misure esecutive concrete adottate e, in caso di procedura di fallimento/liquidazione/insolvenza, le ragioni per cui l'importo ricevuto non è risultato sufficiente a coprire l'integrità del debito o le ragioni per cui l'importo ricevuto copre soltanto una parte del debito). Inoltre, gli Stati membri sono invitati a illustrare in maniera dettagliata la situazione, qualora la contabilizzazione o la notifica dell'obbligazione doganale siano state differite al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione).

    (Non occorre ripetere informazioni già fornite nei punti da 1 a 5).

    7.   ALTRE INFORMAZIONI


    (1)  A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (4)  Compresi i carnet TIR.

    (5)  Acronimo internazionale di «Numero di riferimento principale/Numero di riferimento del movimento».

    (6)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (7)  In alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 952/2013 il termine «garanzia/guarantee» viene utilizzato nello stesso contesto in cui nel regolamento (CEE) n. 2913/92 viene utilizzato il termine «garanzia/security». Ai fini del presente allegato, tali termini sono intesi come «garanzia» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

    (8)  Compresi i debitori con responsabilità civile, i rappresentanti indiretti e i garanti.

    (9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (10)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).


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