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Document 32018D0141
Council Decision (CFSP) 2018/141 of 29 January 2018 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia
Decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
Decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
GU L 25 del 30.1.2018, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/38 |
DECISIONE (PESC) 2018/141 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2018
che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1). |
(2) |
Le misure restrittive fissate dalla decisione 2011/72/PESC si applicano fino al 31 gennaio 2018. Sulla base di un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2019. È opportuno modificare la voce relativa a una persona. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2019. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV
(1) Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).
ALLEGATO
La voce che figura nell'allegato della decisione 2011/72/PESC relativa alla persona in appresso è sostituita dalla voce seguente:
|
Nome |
Informazioni per l'identificazione |
Motivi |
«5 |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068 |
Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico tunisino da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (l'ex presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).» |