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Document 32017R2011

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2011 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2017/7373

    GU L 292 del 10.11.2017, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2011/oj

    10.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 292/55


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2017

    recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007 (2), che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 951/2007 è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione (4). La fase di chiusura e le disposizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera c), e al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 951/2007 sono state adattate di conseguenza e prorogate al 31 dicembre 2017 con regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione (5).

    (3)

    Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per la chiusura e per le deroghe ad opera delle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza, sana gestione finanziaria e proporzionalità.

    (4)

    L'autorità di gestione congiunta può, in casi specifici indicati dalla Commissione in opportune istruzioni e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e proporzionalità, rinunciare all'ordine di riscossione senza previa approvazione della Commissione.

    (5)

    Il termine del 31 dicembre 2017 stabilito nel regolamento (CE) n. 951/2007 quale modificato non può essere rispettato a causa dei ritardi accumulati e della complessità del processo di chiusura. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un massimo di 36 mesi dalla presentazione della relazione finale.

    (6)

    Occorre prendere atto che la Commissione può trovarsi nell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la chiusura dei programmi operativi congiunti qualora siano in corso indagini giudiziarie o di altro tipo e in caso di forza maggiore.

    (7)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:

    1)

    all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   L'autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall'emissione dell'ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si assicura in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare alla Commissione e al comitato di controllo congiunto. Sulla base di opportune istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione può non essere richiesta.»;

    2)

    L'articolo 43 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

    3)

    all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Nei casi in cui l'autorità di gestione congiunta non è stata in grado di dichiarare alla Commissione gli importi definitivi a causa di:

    a)

    progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

    b)

    cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte;

    la fine del periodo di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non si applica alla parte del programma interessata dalle lettere a) o b) del presente paragrafo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

    (2)  Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 75).


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