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Document 32017R1970

Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

GU L 281 del 31.10.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1970/oj

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1970 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2017

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone che le misure di conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e tenendo in debito conto gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («il piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2018 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

(6)

Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale (Gadus morhua) e dello stock di aringa del Baltico occidentale (Clupea arengus) è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale e dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e del piano, in particolare considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, si dovrebbero adottare ulteriori misure correttive. Il mantenimento del fermo di pesca di otto settimane attualmente applicabile continuerebbe a garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno mantenere talune misure attualmente applicabili in materia di pesca ricreativa. È opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.

(8)

Per quanto riguarda il merluzzo bianco (Gadus morhua) del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale, secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si dovrebbe altresì introdurre un fermo di pesca di otto settimane per garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco del Baltico orientale nelle sottodivisioni 25-26.

(9)

Inoltre, consentire alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri permetterebbe a un numero limitato di pescatori di continuare le operazioni di pesca e di praticare la pesca di specie diverse dal merluzzo bianco. Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.

(10)

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha effettuato una valutazione dello stock sulla base degli ultimi dati e delle informazioni più aggiornate e ha rivisto gli intervalli di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY. Malgrado la discrepanza tra gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti nei pareri scientifici e quelli stabiliti nel piano, anch'esso basato sui migliori pareri scientifici disponibili al momento della sua adozione, il piano è in vigore e giuridicamente vincolante e dovrebbe pertanto essere seguito per fissare le possibilità di pesca per tale stock. Dato che la biomassa riproduttiva dello stock in questione è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di detto regolamento al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento. Inoltre, il TAC per quello stock riguarda ora le sottodivisioni 30 e 31. Poiché il piano non definisce un intervallo per la sottodivisione 31, a quest'ultima si applica l'approccio MSY conformemente ai pareri scientifici.

(11)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità relative ai TAC precauzionali e ai TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15,paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che vanificherebbe il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e comprometterebbe le condizioni biologiche degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 dovrebbero applicarsi ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)

In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della zona CIEM 2a e della sottozona 4 per il periodo dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (5).

(14)

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla busbana norvegese dal 1o novembre 2017. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2018.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica altresì alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (6);

2)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.

2.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

1.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 marzo 2018 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve misure nazionali più rigorose.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Modifica del regolamento (UE) 2017/127

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2017

2018

 

 

Danimarca

141 819  (7)  (9)

54 949  (7)  (12)

 

 

Germania

27 (7)  (8)  (9)

11 (7)  (8)  (12)

 

 

Paesi Bassi

104 (7)  (8)  (9)

40 (7)  (8)  (12)

 

 

Unione

141 950  (7)  (9)

55 000  (7)  (12)

 

 

Norvegia

25 000  (10)

 

 

 

Isole Færøer

9 300  (11)

 

 

 

TAC

238 981

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 10, che si applica a decorrere dal 1o novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(7)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(8)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(9)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2017.

(10)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita.

(11)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(12)  Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.».


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

69 359

 

 

Svezia

15 240

 

 

Unione

84 599

 

 

TAC

84 599

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

2 426

 

 

Germania

9 551

 

 

Finlandia

1

 

 

Polonia

2 252

 

 

Svezia

3 079

 

 

Unione

17 309

 

 

TAC

17 309

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

5 045

 

 

Germania

1 338

 

 

Estonia

25 767

 

 

Finlandia

50 297

 

 

Lettonia

6 359

 

 

Lituania

6 696

 

 

Polonia

57 142

 

 

Svezia

76 711

 

 

Unione

229 355

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

13 392

 

 

Lettonia

15 607

 

 

Unione

28 999

 

 

TAC

28 999

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

6 521  (1)

 

 

Germania

2 594  (1)

 

 

Estonia

635 (1)

 

 

Finlandia

499 (1)

 

 

Lettonia

2 425  (1)

 

 

Lituania

1 597  (1)

 

 

Polonia

7 510  (1)

 

 

Svezia

6 607  (1)

 

 

Unione

28 388  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

2 444  (2)

 

 

Germania

1 194  (2)

 

 

Estonia

54 (2)

 

 

Finlandia

48 (2)

 

 

Lettonia

202 (2)

 

 

Lituania

131 (2)

 

 

Polonia

654 (2)

 

 

Svezia

870 (2)

 

 

Unione

5 597  (2)

 

 

TAC

5 597  (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

5 070

 

 

Germania

563

 

 

Polonia

1 061

 

 

Svezia

382

 

 

Unione

7 076

 

 

TAC

7 076

 

TAC analitico


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

18 885  (1)

 

 

Germania

2 101  (1)

 

 

Estonia

1 919  (1)

 

 

Finlandia

23 548  (1)

 

 

Lettonia

12 012  (1)

 

 

Lituania

1 412  (1)

 

 

Polonia

5 729  (1)

 

 

Svezia

25 526  (1)

 

 

Unione

91 132  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

1 026  (2)

 

 

Finlandia

8 977  (2)

 

 

Unione

10 003  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

25 875

 

 

Germania

16 393

 

 

Estonia

30 047

 

 

Finlandia

13 545

 

 

Lettonia

36 289

 

 

Lituania

13 127

 

 

Polonia

77 012

 

 

Svezia

50 022

 

 

Unione

262 310

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


(1)  

(x)

Nelle sottodivisioni 25 e 26, ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1o luglio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

(2)  

(x)

Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1o febbraio al 31 marzo.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


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