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Document 32017R1529

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6026

GU L 232 del 8.9.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1529/oj

8.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1529 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2017

che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dall'Agriculture and Horticulture Development Board del Regno Unito e dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del cloruro di sodio quale sostanza di base per l'uso come fungicida nei funghi. Il 21 luglio 2016 la Commissione ha inoltre ricevuto dall'ITAB una domanda di approvazione del sale marino quale sostanza di base per l'uso come fungicida e insetticida nell'uva. Poiché riguardano la stessa sostanza, vale a dire cloruro di sodio di qualità alimentare, le due domande sono state unificate. Le domande erano corredate delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 20 gennaio 2017, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul cloruro di sodio (2). Il 23 marzo 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2017.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il cloruro di sodio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che il cloruro di sodio può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il cloruro di sodio come sostanza di base.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza cloruro di sodio è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2016; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium chloride for use in plant protection as fungicide and bactericide in seed treatment and for disinfecting cutting tools (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base cloruro di sodio per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e battericida nel trattamento delle sementi e per la disinfezione degli strumenti da taglio). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1091, 39 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Cloruro di sodio

N. CAS: 7647-14-5

Sodium chloride

970 g/kg

Di qualità alimentare

28 settembre 2017

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida.

Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«16

Cloruro di sodio

N. CAS: 7647-14-5

Sodium chloride

970 g/kg

Di qualità alimentare

28 settembre 2017

Sono autorizzati soltanto gli usi come sostanza di base in qualità di fungicida e battericida.

Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare nelle appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


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