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Document 32017R1502

Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3492

GU L 221 del 26.8.2017, pp. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1502/oj

26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1502 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) che è la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

(2)

Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4).

(3)

Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO2 sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO2 basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.

(4)

Nel 2020 le emissioni di CO2 di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO2 ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati in funzione delle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

(5)

Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO2, ricavate a mezzo della procedura WLTP, delle autovetture nuove omologate nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC

(6)

Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.

(7)

È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono così modificati:

1)

all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:

«3.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*1) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1153 della Commissione (*2) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

NEDC2020target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente al punto 1, lettera c), del presente allegato.

4.

A decorrere dal 2021 l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

Obiettivo per le emissioni specifiche = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

dove:

WLTPreference target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a

è il valore di cui al punto 1, lettera c);

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nell'anno-obiettivo, in chilogrammi (kg);

M0

è il valore di cui al punto 1;

2020

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

M0,2020

è il valore di M0 applicabile nell'anno di riferimento 2020.

5.

Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

è il valore di cui al punto 3;

Formula

è il valore di cui al punto 3;

NEDC2021target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»;"

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel loro territorio:

a)

costruttore;

b)

numero di omologazione, con relativa estensione;

c)

tipo, variante e versione (se applicabile);

d)

marca e nome commerciale;

e)

categoria di veicolo omologato;

f)

nuove immatricolazioni totali;

g)

massa in ordine di marcia;

h)

emissioni specifiche di CO2 (NEDC e WLTP);

i)

impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;

j)

tipo di carburante e modalità carburante;

k)

cilindrata;

l)

consumo elettrico;

m)

codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinata (NEDC e WLTP);

n)

potenza netta massima;

o)

numero d'identificazione del veicolo;

p)

massa di prova WLTP;

q)

fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.28 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153;

r)

categoria di veicolo immatricolato.

Tuttavia, per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO2 calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera l), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere n), o) e q), possono essere comunicati su base volontaria.

A decorrere dall'anno civile 2018 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 8, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2.

Gli Stati membri mettono a disposizione i dati di cui alla lettera f) per gli anni civili 2017 e 2018.»;

b)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C — Formato per la comunicazione dei dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui alla parte A, punti 1 e 3, nei formati seguenti:

Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio

Stato membro (1)

 

Anno

 

Fonte dei dati

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie

 

Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo

Riferimento alla parte A, punto 1

Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato

(a)

Nome costruttore secondo la denominazione standard UE

Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM

Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (2)

(b)

Numero di omologazione e relativa estensione

(c)

Tipo

Variante

Versione

(d)

Marca e nome commerciale

(e)

Categoria di veicolo omologato

(f)

Numero totale di nuove immatricolazioni (per il 2017 e il 2018)

(g)

Massa in ordine di marcia

(h)

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore NEDC

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore WLTP (dal 2019)

(i)

Interasse

Carreggiata dell'asse sterzante (asse 1)

Carreggiata dell'altro asse (asse 2)

(j)

Tipo di carburante

Modalità carburante

(k)

Cilindrata (cm3)

(l)

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

(m)

Codice della o delle innovazioni ecocompatibili

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP (dal 2019)

(n)

Potenza massima netta

(o)

Numero di identificazione del veicolo (dal 2019)

(p)

Massa di prova WLTP (dal 2019)

(q)

Fattore di deviazione De (se disponibile)

Fattore di verifica (se disponibile)

(r)

Categoria di veicolo immatricolato


(*1)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»;»


(1)  Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, “EL” e “UK”.

(2)  Nel caso di omologazioni nazionali in piccole serie (“national small series”, NSS) o di omologazioni individuali (“individual approvals”, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna “Nome del costruttore nel registro dello Stato membro”, mentre nella colonna “Nome costruttore secondo la denominazione standard UE” va indicata una delle seguenti diciture: “AA-NSS” o “AA-IVA”, a seconda dei casi.».


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