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Document 32017R0988

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3665

GU L 149 del 13.6.2017, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/988/oj

13.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/988 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 79, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere in modo efficiente i compiti loro attribuiti dalla direttiva 2014/65/UE per quanto concerne le operazioni di una sede di negoziazione che hanno acquisito un'importanza sostanziale nello Stato membro ospitante, è importante agevolare adeguate modalità di collaborazione tra tali autorità mediante l'introduzione di moduli standard, modelli e procedure.

(2)

È opportuno che le autorità competenti utilizzino moduli standard, modelli e procedure per le loro modalità di collaborazione, ma che, ai fini di un'adeguata collaborazione in materia di vigilanza, abbiano la facoltà di adattarli alle circostanze specifiche di ciascun caso mediante accordi bilaterali o multilaterali.

(3)

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero seguire procedure standardizzate per l'invio e il trattamento delle richieste di collaborazione, lo scambio costante di informazioni, la consultazione e la prestazione di assistenza, fatti salvi altri eventuali tipi di collaborazione che tali autorità competenti possono concordare, compreso il coordinamento del processo decisionale.

(4)

La maggior parte delle modalità di collaborazione dovrebbe essere disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione (2). È opportuno stabilire moduli standard, modelli e procedure che consentano di adeguare tali modalità per conseguire un più elevato livello di coinvolgimento dell'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi in cui esiste un impatto maggiore sui mercati dei valori mobiliari e sulla tutela degli investitori nella sua giurisdizione.

(5)

Le modalità di collaborazione dovrebbero basarsi sulle migliori prassi, inclusi i principi indicati negli orientamenti sulle modalità di collaborazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (3) e nel relativo protocollo d'intesa multilaterale per le modalità di collaborazione e lo scambio di informazioni (4), così da ricomprendere tutti i settori pertinenti per una collaborazione efficiente tra le autorità competenti e beneficiare dell'esperienza acquisita dalle autorità competenti e dall'ESMA nel garantire una buona collaborazione transfrontaliera.

(6)

Poiché il grado di collaborazione in materia di vigilanza dipende dalla natura e dalla portata delle modifiche e degli sviluppi delle operazioni o della struttura delle sedi di negoziazione pertinenti, è opportuno prevedere un numero minimo di eventi per i quali l'uso di moduli standard, modelli e procedure tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbe essere il punto di partenza per l'avvio di adeguate modalità di collaborazione.

(7)

Quando chiedono assistenza sotto forma di acquisizione di una dichiarazione, apertura di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco, le autorità competenti dovrebbero fornire una spiegazione chiara dei motivi per cui tale assistenza è necessaria per l'adempimento di un obbligo dell'autorità competente.

(8)

Per consentire il coinvolgimento di tutte le autorità competenti interessate, è opportuno che altre autorità competenti abbiano la possibilità di chiedere di aderire a un accordo di collaborazione preesistente nel caso in cui la sede di negoziazione per la quale è stato concluso l'accordo di collaborazione, a causa di sviluppi commerciali successivi, acquisisca un'importanza sostanziale in altri Stati membri ospitanti.

(9)

Quando, in circostanze eccezionali, è necessario intervenire con urgenza per soddisfare gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o per garantire la stabilità dei mercati nello Stato membro di appartenenza, gli accordi standard recanti modalità di collaborazione dovrebbero consentire all'autorità competente di adempiere agli obblighi da essi derivanti con un ragionevole ritardo.

(10)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(12)

L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato e uso dei moduli standard, dei modelli e delle procedure per le modalità di collaborazione

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante della sede di negoziazione le cui operazioni hanno acquisito un'importanza sostanziale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE stabiliscono adeguate modalità di collaborazione mediante la conclusione di un accordo di collaborazione il cui modello figura all'allegato I.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono adattare o completare l'accordo di collaborazione standard di cui all'allegato I al fine di assicurare che le sue disposizioni siano adeguate alle circostanze specifiche che hanno dato origine alla necessità di cooperazione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante trasmettono le richieste di collaborazione nel formato previsto all'allegato II e rispondono a tali richieste nel formato di cui all'allegato III.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).

(3)  ESMA/2014/298. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library

(4)  ESMA/2014/608. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library

(5)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Accordo standard recante modalità di collaborazione nel caso in cui le operazioni di una sede di negoziazione acquisiscono un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante

Al fine di stabilire adeguate modalità di collaborazione tra [autorità competente dello Stato membro ospitante] (l'autorità ospitante) e [autorità competente dello Stato membro di origine] (l'autorità d'origine) in relazione alle operazioni di [sede di negoziazione] (la sede di negoziazione) che hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in [Stato membro ospitante] (lo Stato membro ospitante), l'autorità d'origine e l'autorità ospitante (le autorità) hanno concluso il seguente accordo:

Articolo 1

Finalità e disposizioni generali

La finalità del presente accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra [autorità competente dello Stato membro di origine] e [autorità competente dello Stato membro ospitante] per quanto concerne l'uso dei rispettivi poteri in relazione alle operazioni di [sede di negoziazione] che hanno acquisito un'importanza sostanziale in [Stato membro ospitante]. Il presente accordo può integrare altre modalità di collaborazione già esistenti tra le autorità.

Articolo 2

Ambito della collaborazione

1.   Le autorità hanno convenuto le seguenti forme di collaborazione:

 

[inserire le forme di collaborazione concordate dalle autorità].

2.   Le autorità hanno convenuto di collaborare in relazione alle decisioni riguardanti uno dei seguenti eventi se rilevanti per la sede di negoziazione: [selezionare le opzioni sottostanti che rientrano nell'ambito della collaborazione]

alleanze, fusioni, grandi acquisizioni, apertura o chiusura della sede di negoziazione o di una parte significativa della sede di negoziazione

 

modifica, concessione, rifiuto o cessazione dell'accesso per le controparti centrali e la sede di negoziazione

 

cambiamenti degli assetti proprietari che determinano un cambiamento del controllo, della struttura societaria, del governo societario e altre misure di integrazione o ristrutturazione riguardanti la sede di negoziazione

 

revoche o nomine nel consiglio di gestione o di vigilanza della sede di negoziazione

 

nuove regole di negoziazione importanti o modifica delle regole di negoziazione esistenti riguardanti, in particolare, l'accesso al mercato per gli investitori dello Stato membro ospitante o la quotazione dei titoli di società quotate dello Stato membro ospitante

 

modifiche significative di sistemi e controlli della sede di negoziazione, compresi i sistemi informatici, i controlli di audit e le modalità di gestione del rischio

 

modifiche significative, anche mediante l'esternalizzazione, delle risorse finanziarie, umane o tecnologiche della sede di negoziazione

 

esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettere e), f), h), k), l), da m) a q), s) e t), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) avente un impatto significativo e sostanziale sulla sede di negoziazione o i suoi partecipanti

 

imposizione di sanzioni per violazioni di cui all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE aventi un impatto significativo e sostanziale sulla sede di negoziazione o i suoi partecipanti

 

qualsiasi altro evento [descrivere l'evento]

 

Articolo 3

Procedure per l'invio e il trattamento delle richieste di collaborazione

1.   La richiesta di collaborazione e la risposta ad una richiesta di collaborazione sono presentate per iscritto su un supporto durevole. Entrambe sono indirizzate alle persone di contatto designate a norma del paragrafo 3.

2.   La comunicazione tra l'autorità competente che presenta la richiesta di collaborazione (autorità richiedente) e l'autorità competente alla quale è stata inviata la richiesta di collaborazione (autorità interpellata) avviene con il mezzo più rapido, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi della corrispondenza, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.

3.   Ai fini del presente accordo ogni autorità designa una o più persone incaricate della comunicazione.

4.   L'autorità richiedente invia la propria richiesta di collaborazione nel formato previsto all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 (2) e include le informazioni specificate in tale allegato, indicando in particolare la rilevanza della collaborazione richiesta per il funzionamento dei mercati o la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante ed eventuali aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute. L'autorità interpellata fornisce prontamente tutti i chiarimenti richiesti a norma del paragrafo 5, lettera b).

5.   Al ricevimento di una richiesta di collaborazione l'autorità interpellata provvede a:

a)

accusare ricezione della richiesta di collaborazione quanto prima e comunque entro sette giorni di calendario dal ricevimento, specificando i dati di una persona di contatto e, se possibile in quella fase, la data prevista della risposta;

b)

chiedere ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, non appena possibile, nel caso in cui abbia dubbi in relazione al contenuto esatto della collaborazione richiesta;

c)

rispondere prontamente alla richiesta di collaborazione nel formato di cui all'allegato III, fornendo le informazioni ivi richieste.

6.   Qualora si profili un ritardo di oltre sette giorni di calendario rispetto alla data di risposta prevista comunicata a norma del paragrafo 5, lettera a), l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente. Se la richiesta è stata designata «urgente» dall'autorità richiedente, le autorità stabiliscono di comune accordo la frequenza degli aggiornamenti in merito a tale richiesta.

7.   Le autorità si consultano in tempi rapidi per risolvere le difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, comprese le questioni inerenti ai costi.

8.   Per garantire il costante miglioramento della collaborazione, le autorità si forniscono reciprocamente, ove appropriato, un feedback sull'utilità della collaborazione ricevuta, sull'esito del caso in relazione al quale è stata chiesta la collaborazione e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare tale collaborazione.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di collaborazione

1.   L'autorità interpellata prende tutte le misure opportune per fornire senza indugio la collaborazione richiesta. Essa provvede a che tutte le azioni necessarie procedano speditamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità, se del caso, di coinvolgere terzi o un'altra autorità.

2.   L'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di collaborazione se ritiene che un'azione di questo tipo comporterebbe l'adozione di una misura contraria alla legge. Nel caso in cui l'autorità interpellata si rifiuti di agire, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988, includendo una descrizione completa delle circostanze che hanno motivato la sua decisione.

Articolo 5

Procedure per le modalità di collaborazione in corso

1.   Le autorità stabiliscono procedure per l'organizzazione di riunioni periodiche e ad hoc cui partecipano le persone di contatto designate, al fine di gestire le modalità di collaborazione in modo efficace.

2.   L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente non appena possibile circa l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero impedirle di adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo e, se del caso, le azioni intraprese a tale riguardo.

Articolo 6

Procedure per la consultazione

1.   Le autorità si consultano prima di adottare decisioni in relazione agli eventi selezionati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

2.   Se l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in relazione agli eventi selezionati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, le autorità si consultano almeno in merito all'approccio di vigilanza adottato per affrontare l'evento in questione e all'esito previsto.

Articolo 7

Procedure per l'assistenza: richieste di acquisizione di una dichiarazione da una persona

1.   Se intende chiedere l'acquisizione di una dichiarazione da una persona, l'autorità richiedente si mette in contatto con l'autorità cui intende inviare la richiesta per quanto riguarda tutti i seguenti aspetti:

a)

limitazioni o vincoli giuridici ed eventuali differenze tra i requisiti procedurali;

b)

i diritti delle persone da cui verranno acquisite le dichiarazioni, compreso, ove del caso, quello di non autoincriminarsi;

c)

la necessità che il personale dell'autorità richiedente partecipi attivamente o in qualità di osservatore;

d)

il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente nell'acquisizione della dichiarazione;

e)

la questione se la persona da cui acquisire la dichiarazione abbia diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'intervento di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;

f)

la questione se la dichiarazione sarà acquisita su base volontaria o coercitiva;

g)

la questione se la persona da cui verrà acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato;

h)

la questione se la dichiarazione potrebbe essere o, qualora ciò sia noto, è destinata a essere usata in un procedimento penale;

i)

l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;

j)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili;

k)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, in particolare la questione se la certificazione o la conferma avvenga dopo che la dichiarazione è acquisita;

l)

la procedura di invio della dichiarazione da parte dell'autorità interpellata all'autorità richiedente, compreso il formato richiesto e i termini previsti.

2.   Le autorità prendono le misure necessarie per consentire al proprio personale operativo di procedere in modo efficiente e, in particolare, di concordare quanto segue:

a)

il calendario delle scadenze;

b)

le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere necessarie;

c)

l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale verrà acquisita la dichiarazione e il riesame dello stesso;

d)

le modalità di viaggio, in particolare garantendo che le autorità possano riunirsi per discutere la questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;

e)

il regime linguistico.

Articolo 8

Procedure per l'assistenza: richieste di avvio di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco da parte di un'autorità

1.   Se l'autorità interpellata decide di avviare un'indagine o eseguire un'ispezione in loco su richiesta dell'autorità richiedente, le misure di vigilanza e investigative prese dall'autorità interpellata rimangono soggette alla responsabilità e al controllo generale dell'autorità interpellata. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono consultarsi sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di avviare un'indagine o eseguire un'ispezione in loco. L'autorità interpellata tiene informata l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e presenta le risultanze il più presto possibile.

2.   In caso di richiesta di apertura di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano in merito all'opportunità di eseguire un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta.

3.   Nel decidere in merito all'opportunità di avviare un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno tutti i seguenti elementi:

a)

eventuali altre richieste di collaborazione presentate dall'autorità richiedente che potrebbero indicare l'opportunità di eseguire un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta;

b)

il fatto che stiano o meno conducendo separatamente indagini in merito ad una questione con implicazioni transfrontaliere che potrebbe essere più opportunamente trattata con un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta;

c)

questioni relative alla doppia condanna;

d)

il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da essere consapevoli dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano all'esecuzione di un'indagine congiunta o di una ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;

e)

le misure necessarie per quanto riguarda la gestione e la direzione dell'indagine o dell'ispezione in loco;

f)

le misure congiunte di accertamento dei fatti (fact-finding);

g)

la ripartizione delle risorse e la nomina degli investigatori;

h)

le azioni che le autorità devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;

i)

la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;

j)

la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sull'esito delle singole azioni intraprese;

k)

questioni specifiche al caso.

4.   Se aprono un'indagine congiunta o procedono ad una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata devono compiere tutti i seguenti passi:

a)

concordare le procedure per la sua esecuzione e conclusione;

b)

impegnarsi in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

c)

lavorare a stretto contatto e collaborare l'una con l'altra per quanto riguarda l'esecuzione dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta;

d)

fornirsi assistenza in relazione alle successive procedure di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, anche tramite il coordinamento delle procedure o altre misure di esecuzione relative all'esito dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco (amministrativa, civile o penale), o, se del caso, in relazione alle prospettive di una transazione.

5.   All'inizio di un'indagine congiunta o di una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno tutti i seguenti elementi:

a)

le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono la base per l'indagine o l'ispezione in loco;

b)

l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica le tappe fondamentali e la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle priorità di ciascuna autorità;

c)

l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni di esecuzione o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;

d)

l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione;

e)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;

f)

l'uso delle informazioni fornite o scambiate.

Articolo 9

Vincoli di riservatezza e usi ammissibili delle informazioni

1.   Le autorità riconoscono che le informazioni tra loro scambiate sono soggette agli articoli 76 e 78 della direttiva 2014/65/UE.

2.   Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari applicabili nello Stato membro interessato, le autorità trattano come confidenziali le informazioni non pubbliche relative alle modalità di collaborazione o allo scambio di informazioni previsti dal presente accordo, compresi tutti i seguenti elementi:

a)

la richiesta di collaborazione e il suo contenuto;

b)

qualsiasi questione facente seguito a tale richiesta, comprese eventuali consultazioni bilaterali tra le autorità e, se del caso, tutte le informazioni riguardanti il rifiuto di stabilire modalità di collaborazione;

c)

le informazioni fornite spontaneamente da un'autorità e il fatto che tali informazioni sono state fornite.

3.   Le autorità garantiscono che i loro funzionari rispettino gli obblighi applicabili in materia di riservatezza.

4.   L'autorità interpellata che, al fine di dare esecuzione ad una richiesta di collaborazione, ritenga necessario o auspicabile divulgare il fatto che l'autorità richiedente ha presentato la richiesta procede alla divulgazione soltanto dopo averne discusso la natura e la portata con l'autorità richiedente e dopo avere ottenuto il suo consenso. Se non dà il suo consenso alla divulgazione, l'autorità richiedente ha la facoltà di ritirare la sua richiesta.

Articolo 10

Modifica, disposizioni integrative e riesame del presente accordo

1.   Il presente accordo può essere modificato o integrato con il consenso scritto di entrambe le autorità.

2.   Le autorità controllano e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente accordo e si consultano reciprocamente al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere le eventuali difficoltà.

Articolo 11

Nuove parti aderenti

L'autorità che diventa autorità ospitante dopo l'entrata in vigore del presente accordo può chiedere di aderirvi.

Articolo 12

Composizione delle controversie

Le autorità si adoperano per risolvere le eventuali controversie tra di esse in merito alla collaborazione richiesta o fornita a norma del presente accordo o all'applicazione delle procedure ivi previste. Se le controversie sorte in relazione alla collaborazione richiesta o prestata non possono essere risolte tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, le predette autorità le risolvono nell'ambito del meccanismo di mediazione non vincolante previsto dall'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Articolo 13

Termine

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Esso giunge a termine nel caso in cui la sede di negoziazione a cui si riferisce cessi di avere un'importanza sostanziale nello Stato membro ospitante.

2.   L'autorità che intenda recedere dal presente accordo dà all'altra autorità un preavviso scritto di almeno trenta giorni di calendario.

3.   Eventuali richieste di informazioni trasmesse prima della data effettiva del recesso saranno trattate a norma del presente accordo, salvo domanda contraria dell'autorità che recede.

4.   Dopo il recesso dal presente accordo l'autorità continua a rispettare i vincoli di riservatezza da esso previsti.

Articolo 14

Pubblicazione

Le autorità pubblicano il presente accordo di collaborazione sui rispettivi siti web. Le modifiche o le integrazioni di cui all'articolo 10 sono anch'esse pubblicate.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma da parte delle autorità.

Articolo 16

Firme

[Autorità d'origine]

[Autorità ospitante]


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO II

Formato standard per la richiesta di collaborazione

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ALLEGATO III

Formato standard per la risposta alla richiesta di collaborazione

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