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Document 32017R0942

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1° giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2017/3582

    GU L 142 del 2.6.2017, p. 53–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/942/oj

    2.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 142/53


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/942 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2017

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («l'inchiesta originaria»). Con decisione 90/480/CEE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali concernenti il prodotto soggetto alle misure.

    (2)

    In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi interessati, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio (4), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso.

    (3)

    Con regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio (5), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, queste misure sono state prorogate di altri cinque anni.

    (4)

    Con regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (6), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC.

    (5)

    Con regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (7), il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure così da includere anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica.

    (6)

    In seguito ad una revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8), il Consiglio ha prorogato le misure di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio (9) («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (7)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10) delle misure esistenti, il 7 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («la domanda di riesame»).

    (8)

    La domanda è stata presentata per conto di sei produttori dell'Unione («il richiedente») che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («carburo di tungsteno»).

    (9)

    La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato probabilmente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione.

    1.3.   Apertura

    (10)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 marzo 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (11) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

    (11)

    Diversi utilizzatori hanno affermato di aver richiesto alla Commissione prima dell'apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza che, qualora venisse aperta un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, venisse avviato parallelamente un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni.

    (12)

    Contrariamente a quanto affermato, tale richiesta non è mai stata presentata alla Commissione. Le parti in questione hanno semplicemente chiesto alla Commissione se le precedenti conclusioni riguardanti le pratiche di dumping e il pregiudizio fossero ancora valide oggi. Tali domande non erano associate ad una richiesta di apertura di un riesame intermedio e tali parti non hanno fornito alcun elemento di prova a dimostrazione di un mutamento duraturo delle circostanze. Solo una richiesta motivata da elementi di prova sufficienti, che dimostrano tale mutamento delle circostanze di natura duratura, può essere considerata una richiesta valida.

    1.4.   Parti interessate

    (13)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.

    (14)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (15)

    Durante l'inchiesta si sono tenute quattro audizioni: due con vari utilizzatori, una con i produttori dell'Unione e una alla presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale per un importatore/utilizzatore.

    a)   Campionamento

    (16)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (17)

    In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

    (18)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    (19)

    Le informazioni sul campionamento sono state ricevute da otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori situati nella RPC.

    (20)

    Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, inizialmente la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati nella selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

    (21)

    Ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sono stati inviati questionari, ma nessuno di loro ha fornito alla Commissione le informazioni richieste. Pertanto, allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, i servizi della Commissione hanno ritenuto necessario richiedere la collaborazione dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori rimanenti che hanno presentato informazioni durante il campionamento. Tutti i produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori noti interessati e le autorità nella RPC sono stati consultati in merito al nuovo campione. Non sono pervenute osservazioni. Pertanto sono stati inviati questionari ai rimanenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Ciò nonostante, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

    Campionamento dei produttori dell'Unione

    (22)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, sono nove i produttori di carburo di tungsteno nell'Unione, sei dei quali producono per il mercato libero e tre principalmente per l'uso vincolato. Tutti e sei i produttori dell'Unione/gruppi di produttori dell'Unione che producono per il mercato libero si sono manifestati durante l'esame della rappresentatività, e costituiscono il 65 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha deciso di procedere al campionamento di tutti e sei i produttori. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    (23)

    I tre produttori che producono principalmente per il mercato vincolato, pur non collaborando, non si sono opposti all'inchiesta.

    Campionamento degli importatori/utilizzatori

    (24)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha contattato dieci importatori/utilizzatori noti chiedendo loro di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (25)

    Sette società si sono manifestate entro i termini stabiliti e a tutte sono stati inviati questionari. Tutte erano utilizzatori.

    b)   Risposte al questionario

    (26)

    La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a sette utilizzatori noti, a otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della RPC, e a 20 produttori noti in potenziali paesi di riferimento (Canada, Giappone e Stati Uniti d'America).

    (27)

    Sono state ricevute risposte al questionario da sei produttori dell'Unione, otto utilizzatori (due dei quali collegati), un produttore di un potenziale paese di riferimento negli Stati Uniti d'America e un produttore di un potenziale paese di riferimento in Giappone. Nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

    (28)

    Un'associazione tedesca di metalli non ferrosi si è manifestata a sostegno del mantenimento delle misure.

    c)   Visite di verifica

    (29)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Le visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base sono state condotte presso i locali delle seguenti società:

     

    Produttori dell'Unione

    Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia

    Global Tungsten & Powders spol. s r.o, Brutal, Repubblica ceca

    H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania

    Tikomet Oy, Jyväskylä, Finlandia

    Treibacher Industrie AG, Althofen, Austria

    Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG., St Peter, Austria

     

    Utilizzatori

    Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta, Svezia

    Betek GmbH & Co. KG, Aichhalden, Germania

    Gühring KG, Albstadt, Germania

    Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG, Kulmbach, Germania

    Technogenia SAS, Sait-Jorioz, Francia

     

    Produttore del paese di riferimento

    Global Tungsten & Powders Corp., Towanda, Stati Uniti d'America

    1.5.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (30)

    L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (31)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010).

    (32)

    Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico. Si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

    (33)

    Durante il periodo in esame il prodotto oggetto del riesame è stato fabbricato nell'Unione a partire da materie prime «vergini» (minerale, concentrato, paratungstato di ammonio — PTA e ossido) con un processo chiamato «produzione da materia vergine» e a partire da rottami con un processo chiamato «produzione per riciclaggio». I rottami di metalli duri sono generati nel processo di produzione di società metallurgiche che trattano metalli duri, nel processo di produzione di utensili e presso gli utilizzatori finali di prodotti in metalli duri. Nell'industria del tungsteno, i rottami possono essere riciclati utilizzando il processo di riciclaggio chimico o di recupero dello zinco.

    (34)

    Il carburo di tungsteno vergine e il carburo di tungsteno riciclato chimicamente hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Inoltre nel processo di fabbricazione non c'è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e quello fabbricato a partire da rottami.

    (35)

    Il processo di recupero dello zinco produce carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, come per esempio il cobalto. Questo processo di fabbricazione è un processo di riciclaggio fisico-meccanico e la qualità del fattore di produzione (i rottami utilizzati) determina la qualità del carburo di tungsteno.

    (36)

    Diverse parti interessate hanno affermato che le polveri di zinco recuperato non dovrebbero essere trattate nella presente inchiesta per via dei diversi costi di fabbricazione, del diverso livello della domanda, dei diversi clienti e delle diverse applicazioni rispetto al carburo di tungsteno ottenuto da materie prime vergini.

    (37)

    Le polveri di zinco recuperato rientrano nella descrizione del carburo di tungsteno miscelato a polveri metalliche, uno dei tre tipi di prodotto trattati nella presente inchiesta. La presente inchiesta ha rivelato che la polvere di zinco recuperato ha una purezza chimica inferiore e una granulometria superiore rispetto al carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o dai rottami di tungsteno mediante il processo di riciclaggio chimico. La qualità della polvere ottenuta dipende dalla qualità dei rottami che costituiscono i fattori di produzione. Benché le polveri di zinco recuperato non possano essere utilizzate in tutte le applicazioni come carburo di tungsteno, sono utilizzate per produrre alcuni utensili in metallo duro come carburo di tungsteno. Pertanto si è concluso che questo tipo di carburo di tungsteno ha caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili a quelle del carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini o da rottami attraverso il processo di riciclaggio chimico. Inoltre gli altri elementi citati al considerando 36, come i costi di fabbricazione e la domanda, non sono rilevanti di per sé per la definizione del prodotto oggetto del riesame. Per quanto concerne l'asserita diversità di clientela delle polveri di zinco recuperato, l'inchiesta ha rivelato che tre delle parti interessate che hanno espresso tale argomentazione erano di fatto consumatori di questo tipo di prodotto oltre che di carburo di tungsteno. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (38)

    Diverse parti interessate hanno affermato che la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Si asseriva che il prodotto oggetto del riesame importato dalla RPC è fabbricato quasi esclusivamente da materie prime vergini mentre l'industria dell'Unione produceva carburo di tungsteno anche da materiale riciclato. Tali parti sostenevano che il costo della produzione del carburo di tungsteno varia a seconda della materia prima utilizzata e che le attività di raccolta, trasporto e lavorazione dei rottami comportano una struttura dei costi differente.

    (39)

    Il costo di produzione basato sul fattore di produzione utilizzato (materie prime vergini o rottami) non è di per sé rilevante ai fini della definizione del prodotto, ma piuttosto ai fini delle caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche e delle applicazioni di base del prodotto. Inoltre, come confermato durante la valutazione del processo di produzione dell'industria dell'Unione, non vi è separazione tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. Alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini nel proprio processo di fabbricazione, mentre altri utilizzano anche rottami. Come citato al considerando 34, il carburo di tungsteno prodotto da materie prime vergini e quello prodotto da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. In ogni caso, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario. La Commissione non è quindi stata in grado di valutare il loro processo di fabbricazione e i tipi di prodotti esportati nell'Unione. L'argomentazione secondo cui la presente inchiesta non dovrebbe trattare il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami è stata pertanto respinta.

    (40)

    Un utilizzatore ha affermato che l'inchiesta dovrebbe prendere in considerazione diverse qualità commerciali del carburo di tungsteno perché le diverse categorie di carburo di tungsteno (come le categorie ultrafine, standard e quelle cementate ad alta temperatura) incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Inoltre si asseriva che i produttori esportatori cinesi sono specializzati nella produzione di categorie standard mentre l'industria dell'Unione produce tutte le categorie.

    (41)

    Questa argomentazione non è stata motivata e non è stato possibile confermarla durante l'inchiesta. L'utilizzatore in questione non ha fornito alcun elemento di prova che indichi una significativa differenza di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Non è stato inoltre possibile confermare questa argomentazione con le informazioni raccolte durante l'inchiesta. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, la loro struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    2.2.   Prodotto simile

    (42)

    L'inchiesta ha concluso che il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nell'Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e usi al prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione e venduto nel mercato dell'Unione o a quello prodotto e venduto nel paese di riferimento.

    (43)

    La Commissione ha pertanto concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    3.1.   Dumping

    Paese di riferimento

    (44)

    Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori cinesi ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine è stato necessario selezionare un paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).

    (45)

    Gli Stati Uniti d'America («USA») sono stati selezionati come paese di riferimento nei precedenti riesami in previsione della scadenza. Nell'avviso di apertura del presente riesame, la Commissione ha proposto di utilizzare nuovamente gli USA come paese di riferimento e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

    (46)

    La Commissione ha chiesto la collaborazione di altri potenziali paesi di riferimento, ha contattato produttori noti di carburo di tungsteno in Giappone e Canada e li ha invitati a fornire le informazioni necessarie. La Commissione ha contattato le autorità di Israele, Giappone, USA, Canada, Repubblica di Corea, India e Federazione russa e ha chiesto loro di fornire informazioni riguardanti la produzione di carburo di tungsteno nei loro rispettivi paesi. La Commissione ha ricevuto informazioni dal Canada, dal Giappone e dagli USA riguardanti circa 20 produttori noti del prodotto simile in questi paesi, che sono stati contattati e invitati a rispondere a un questionario. Solo un produttore negli USA e uno in Giappone si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.

    (47)

    I due mercati, gli USA e il Giappone, erano simili in termini di numero di produttori interni, assenza di misure antidumping in vigore e significative quantità di importazioni dalla Cina. Questo indicava che entrambi i mercati erano competitivi.

    (48)

    Tuttavia, mentre il produttore giapponese ha venduto solo quantità trascurabili del prodotto simile nel proprio mercato interno, il produttore USA ha venduto quantità significative nel proprio mercato interno durante il PIR.

    (49)

    Benché diverse parti abbiano evidenziato che il produttore negli USA era collegato all'industria dell'Unione, questo fatto di per sé non costituisce un impedimento per la selezione degli USA come paese di riferimento. Infatti nessuna parte ha presentato elementi di prova del fatto che in questo caso la relazione incidesse sui prezzi interni negli USA e che, di conseguenza, gli USA non costituirebbero un paese di riferimento adeguato.

    (50)

    Varie parti interessate hanno inoltre affermato che non sono stati presi in considerazione i metodi di produzione utilizzati negli USA, in particolare se il carburo di tungsteno fosse prodotto da materie prime vergini o da rottami (come spiegato al considerando 33). Tali parti asserivano che questi metodi di produzione diversi incidessero sulla domanda e sui prezzi sul mercato statunitense e che questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione. Sostenevano inoltre che i prezzi negli USA fossero a livelli particolarmente elevati considerando che i produttori statunitensi avevano stipulato contratti con l'esercito statunitense a prezzi elevati.

    (51)

    Come già citato al considerando 34, il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami hanno caratteristiche fisiche e chimiche identiche e lo stesso uso. Pertanto anche negli USA non vi è stata alcuna separazione, nel processo di fabbricazione, tra il carburo di tungsteno fabbricato a partire da materie prime vergini e il carburo di tungsteno fabbricato a partire da rottami. In aggiunta, l'inchiesta ha rivelato che il processo di produzione non incideva in alcun modo sulla domanda e sui prezzi.

    (52)

    Inoltre, benché il carburo di tungsteno sia di fatto utilizzato per applicazioni militari, in base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta non vi erano elementi di prova del fatto che un'eventuale collaborazione con il governo incidesse sul prezzo interno del produttore del mercato di riferimento.

    (53)

    Infine queste parti interessate non hanno proposto alcun paese di riferimento alternativo.

    (54)

    Le argomentazioni a contestazione dell'adeguatezza degli USA quale mercato di riferimento sono state pertanto respinte.

    (55)

    In base a quanto sopra esposto, tenendo conto delle quantità vendute sui mercati interni dei produttori di potenziali paesi di riferimento al momento della selezione, considerando che gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento anche nell'inchiesta originaria e il fatto che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate che sia riuscita a mettere in dubbio l'adeguatezza degli USA come paese di rifermento, gli USA sono stati considerati un paese di riferimento idoneo.

    (56)

    Le parti interessate sono state informate di questa selezione. Non sono pervenute osservazioni.

    Valore normale

    (57)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Queste vendite sono state considerate rappresentative se il volume complessivo delle vendite ad acquirenti indipendenti rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, come stabilito nel considerando 111, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese di riferimento nel mercato interno erano rappresentative.

    (58)

    La Commissione ha successivamente esaminato, per il produttore del paese di riferimento, se le vendite del prodotto simile nel mercato interno fossero remunerative durante il periodo dell'inchiesta di riesame e pertanto se si possa ritenere che siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (59)

    Il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80 % del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, quindi il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

    Prezzo all'esportazione

    (60)

    Come citato al considerando 21, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia alle informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina.

    (61)

    Le esportazioni dalla Cina sono avvenute sia in regime di perfezionamento attivo (12) («RPA») sia con il regime normale. Come illustrato al considerando 111, poiché le esportazioni effettuate in regime normale rappresentavano solo lo 0,1 % della quota di mercato dell'Unione durante il PIR, sono state ritenute trascurabili e i calcoli sono stati realizzati sul prezzo all'esportazione solamente in RPA.

    Confronto

    (62)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Se giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per i costi di trasporto (nolo marittimo e interno) e per l'imposta sulle esportazioni del 5 % (revocata nel maggio 2015) in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia la domanda di riesame.

    (63)

    Diverse parti interessate hanno affermato che i produttori cinesi hanno un vantaggio comparativo per quanto concerne il prezzo della materia prima, segnatamente il PTA, e pertanto costi di produzione inferiori. Tale affermazione è stata ribadita dopo la divulgazione delle informazioni. Asserivano inoltre che i produttori esportatori cinesi vantavano una produzione più efficiente ed economie di scala. Questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del margine di dumping.

    (64)

    Come riportato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi ha fornito alla Commissione una risposta al questionario. Inoltre nessuna di queste parti interessate ha fornito elementi di prova a supporto delle proprie argomentazioni. Di conseguenza non è stato possibile valutare l'eventuale vantaggio comparativo asserito rispetto al produttore del paese di riferimento nel processo di produzione dei produttori cinesi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (65)

    Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.

    (66)

    A tale proposito, come spiegato nei considerando 34 e 37, i tre tipi di prodotto hanno caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili. Inoltre, come citato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha inviato una risposta al questionario. La Commissione non è stata pertanto in grado di valutare, tra gli altri elementi, il tipo di prodotti da loro fabbricato, le loro differenze a livello di qualità e di usi finali, la struttura dei costi e i loro prezzi di vendita. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (67)

    Dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno inoltre affermato che, non avendo utilizzato i numeri di controllo del prodotto nella presente inchiesta, la Commissione si è discostata dalla sua prassi abituale.

    (68)

    L'inchiesta originaria ha stabilito che non era necessario usare diversi numeri di controllo del prodotto per differenziare i tipi di prodotto ai fini del calcolo, tra l'altro, dei margini di dumping.

    (69)

    La presente inchiesta ha confermato che non si è verificato alcun cambiamento delle circostanze di fatto tale da giustificare uno scostamento dalla metodologia iniziale. Inoltre, vista l'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 21, non è stato possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto tra il prodotto fabbricato e venduto nel mercato del paese di riferimento e il prodotto esportato dalla Cina nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    Margine di dumping

    (70)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (71)

    Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo di costo, assicurazione, nolo («cif») franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 40 %.

    (72)

    Diverse parti interessate hanno affermato che, visto il passaggio dei produttori esportatori cinesi alla fabbricazione di prodotti a valle, era altamente improbabile che i produttori esportatori cinesi vendessero a prezzi di dumping.

    (73)

    Va osservato che il margine di dumping stabilito al considerando 71 era coerente con la metodologia definita nell'articolo 2 del regolamento di base. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti per calcolare i margini di dumping. Le parti in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie argomentazioni. L'argomentazione è stata respinta.

    (74)

    Diverse parti interessate hanno affermato che i dati richiesti ai produttori esportatori cinesi e al produttore del paese di riferimento erano incompleti e non consentivano un adeguato confronto basato sul tipo di prodotto. Sostenevano che i dati avrebbero dovuto essere raccolti in base al tipo di prodotto.

    (75)

    Tale affermazione non è stata comprovata. L'inchiesta ha stabilito, come nelle precedenti inchieste concernenti lo stesso prodotto, che le differenze tra tipi/qualità di carburo di tungsteno non incidevano in modo significativo sul costo e sui prezzi. Le parti interessate in questione inoltre non hanno fornito alcun elemento di prova che indichi tale differenza significativa di prezzo tra i vari tipi/qualità di prodotto. Inoltre, come affermato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha presentato una risposta al questionario e la Commissione pertanto non è stata in grado di accertare il tipo di prodotti fabbricati dai produttori esportatori cinesi e l'eventuale incidenza sul costo e sui prezzi. L'argomentazione è stata respinta.

    3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (76)

    Per stabilire il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono stati analizzati i seguenti elementi: i) produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della Cina, ii) stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno, iii) esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione, iv) andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali.

    3.2.1.   Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

    (77)

    In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la produzione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina sono state accertate in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base e in base alle seguenti fonti: i) informazioni raccolte durante il campionamento dei produttori esportatori, ii) informazioni fornite nella domanda di riesame (in base alle informazioni di mercato del richiedente), e iii) informazioni pubblicamente disponibili, ossia il Metal Bulletin, specializzato in informazioni di mercato riguardanti i mercati globali dell'acciaio, dei metalli non ferrosi e dei rottami metallici.

    (78)

    Durante il PIR la produzione di carburo di tungsteno in Cina era stimata a circa 30 000 tonnellate, la capacità produttiva tra 42 000 e 50 000 tonnellate e la capacità inutilizzata pertanto tra 12 000 e 20 000 tonnellate. La capacità inutilizzata stimata rappresentava quindi tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione (come stabilito nel considerando 107) durante il PIR.

    3.2.2.   Stoccaggio di materie prime e imposta sull'esportazione di concentrato di tungsteno

    (79)

    In base alle informazioni pubblicamente disponibili (13), la Commissione ha riscontrato che durante e dopo il PIR la Cina deteneva scorte di materie prime (PTA e concentrati di tungsteno), a partire dalle quali poteva produrre più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno e pertanto creare un volume sostanziale disponibile a breve termine. L'inchiesta non ha rivelato alcuna indicazione di un aumento della domanda mondiale di produzione di carburo di tungsteno da queste materie prime.

    (80)

    Inoltre la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, al contempo, applica un'imposta sull'esportazione del 20 % sul concentrato di tungsteno (14).

    3.2.3.   Esportazioni cinesi e attrattiva del mercato dell'Unione

    (81)

    I volumi delle esportazioni cinesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione sono stati accertati in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, in base alle seguenti fonti: i) la base dati sulle statistiche relative alle esportazioni cinesi; ii) le informazioni fornite da Eurostat rivedute alla luce dei dati ricevuti dagli utilizzatori che hanno importato carburo di tungsteno dalla Cina come descritto al considerando 106; iii) le informazioni raccolte durante l'operazione di campionamento dei produttori esportatori; iv) le informazioni sui prezzi del mercato a pronti cinese durante l'inchiesta; e v) un'offerta di prezzo presentata dalla Cina al Giappone raccolta durante l'inchiesta.

    (82)

    I principali produttori esportatori cinesi noti hanno esportato circa il 20 % della loro produzione del prodotto oggetto del riesame e il rapporto tra le esportazioni nell'Unione e negli altri paesi terzi (Giappone, Repubblica di Corea, USA ecc.) era di circa 1:3.

    (83)

    Inoltre le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in altri paesi terzi sono aumentate del 10 % durante il periodo in esame.

    (84)

    Nonostante le misure antidumping in vigore, la Cina è rimasta il più grande paese esportatore di carburo di tungsteno nell'Unione. Infatti le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina nel PIR sono state superiori di oltre cinque volte alle importazioni nel 2012 (pari al 406 %), il che rappresenta un aumento di 6,9 punti percentuali in termini di quota di mercato nell'Unione (come stabilito al considerando 109, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % nel PIR). Questo dimostra il persistente interesse della Cina nei confronti del mercato dell'Unione. L'Unione è il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno della Cina per dimensioni, preceduto dal Giappone.

    (85)

    Per valutare l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi, i prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione sono stati confrontati con i prezzi interni cinesi e i prezzi all'esportazione cinesi in altri paesi terzi.

    (86)

    I prezzi interni cinesi medi nel PIR erano inferiori fino al 19 % ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

    (87)

    I prezzi all'esportazione cinesi applicati ad altri mercati terzi nel PIR erano fino al 25 % inferiori ai prezzi all'esportazione cinesi nell'Unione.

    (88)

    Il fatto che durante il PIR i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell'Unione siano stati superiori ai prezzi interni cinesi e ai prezzi all'esportazione in altri mercati terzi costituisce una solida indicazione del fatto che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori cinesi.

    (89)

    Va inoltre osservato che, anche in assenza di dazi antidumping in altri paesi terzi, l'Unione continua ad essere per la Cina il secondo mercato di esportazione del carburo di tungsteno per dimensioni, preceduto dal Giappone, come già affermato al considerando 84. Inoltre, nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni, numerosi utilizzatori hanno convenuto che il prodotto cinese sarà sempre richiesto sul mercato dell'Unione.

    (90)

    Diverse parti interessate hanno affermato che il livello di attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori cinesi è piuttosto basso. Queste parti sostenevano che ciò è corroborato dal fatto che negli ultimi dieci anni i produttori esportatori cinesi non hanno fatto ricorso a nessun metodo di elusione o assorbimento, che i produttori esportatori cinesi non hanno aumentato significativamente le loro esportazioni o quote di mercato nel mercato dell'Unione e non hanno diminuito i loro prezzi all'esportazione nell'Unione.

    (91)

    Sebbene le pratiche di elusione o assorbimento siano validi indicatori del fatto che certi produttori esportatori potrebbero avere un interesse per un mercato specifico nonostante le misure in vigore, non sono di per sé indispensabili per stabilire l'attrattiva di tale mercato per le importazioni da paesi terzi. Non è stato possibile confermare le altre argomentazioni espresse da tali parti nelle conclusioni della presente inchiesta che, come spiegato ai considerando 109 e 114, ha stabilito un aumento della quota di mercato dei produttori esportatori cinesi e una diminuzione dei loro prezzi all'esportazione nell'Unione durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (92)

    Diverse parti interessate hanno affermato che in nessun altro mercato esistono dazi antidumping sul carburo di tungsteno, pertanto se le misure scadessero è improbabile che una parte di questa capacità inutilizzata venga utilizzata per aumentare le esportazioni nell'Unione.

    (93)

    In primo luogo, i produttori esportatori cinesi potrebbero già esportare in questi altri paesi terzi privi di dazi antidumping. In secondo luogo, come sottolineato al considerando 107, il consumo nel mercato dell'Unione è aumentato del 15 % durante il periodo in esame. In terzo luogo, come spiegato ai considerando 111 e 112, la maggior parte delle importazioni dalla RPC avviene in RPA (senza dazi), che ha registrato un aumento del 477 % durante il periodo in esame. Pertanto, se i dazi antidumping venissero aboliti, le esportazioni cinesi nell'UE probabilmente registrerebbero un aumento. L'argomentazione è stata respinta.

    3.2.4.   Andamento dei consumi in Cina e nei suoi altri mercati di esportazione principali

    (94)

    Per quanto concerne la probabile evoluzione dei consumi interni in Cina, l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. In seguito all'aumento delle esportazioni cinesi di carburo di tungsteno nell'Unione (406 %) e in altri paesi terzi (10 %) (come spiegato nei considerando 83 e 84), la Commissione ha concluso che la domanda interna in Cina non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

    (95)

    Per quanto riguarda la probabile evoluzione dei consumi negli altri mercati di esportazione principali della Cina (Giappone, Repubblica di Corea e USA), l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in tali mercati. Nonostante l'aumento del volume delle esportazioni cinesi in questi paesi sia stato dell'8 % durante il periodo in esame, i volumi delle esportazioni cinesi negli USA sono diminuiti del 35 % nello stesso periodo. Tenendo conto del fatto che la Cina è il principale produttore di tungsteno del mondo (come spiegato al considerando 192) e anche se i dati sulla produzione interna e sulle importazioni di questi paesi non sono noti, la Commissione ha concluso che questi mercati non potrebbero assorbire livelli significativi della capacità inutilizzata disponibile esistente in Cina.

    3.2.5.   Conclusioni

    (96)

    In conclusione, il margine di dumping stabilito nel PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile in Cina e l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping, e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che vi sia il rischio di persistenza delle pratiche di dumping qualora si lasciassero scadere le attuali misure antidumping.

    4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (97)

    All'interno dell'Unione, il prodotto simile è fabbricato da nove società o gruppi di società, delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono carburo di tungsteno principalmente come fattore di produzione per prodotti a valle («uso vincolato»). Si ritiene che tali società costituiscano l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (98)

    Un utilizzatore ha messo in evidenza il fatto che, nella vendita dei suoi prodotti nell'Unione, uno dei produttori dell'Unione utilizza un codice NC diverso (8101 10 00), che non è oggetto della presente inchiesta. Ciò significherebbe quindi che questo produttore dell'Unione non dovrebbe rientrare nell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.

    (99)

    I codici NC utilizzati nella vendita di prodotti all'interno dell'Unione sono irrilevanti ai fini della definizione del prodotto oggetto del riesame e della definizione di industria dell'Unione. Ciò che conta è se il prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione rientra nella definizione del prodotto oggetto del riesame riportata al considerando 31. L'inchiesta ha rivelato che il prodotto fabbricato da questo produttore dell'Unione rientra di fatto nella suddetta definizione. Di conseguenza, questo produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione quale definita nel considerando 97.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (100)

    Come indicato al considerando 97, alcuni dei produttori dell'Unione fabbricano il prodotto oggetto del riesame essenzialmente per l'uso vincolato come materia prima principale per la produzione di vari prodotti a valle; pertanto il consumo vincolato e il consumo sul mercato libero sono stati analizzati separatamente.

    (101)

    La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, e i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi secondo varie politiche di prezzo e non sono pertanto affidabili. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in diretta concorrenza con le importazioni del prodotto oggetto del riesame e i prezzi sono prezzi di libero mercato.

    (102)

    In base ai dati ottenuti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e dal richiedente per l'intera attività dell'industria dell'Unione (vincolata e libera), la Commissione ha determinato che circa il 31 % della produzione totale dell'Unione era destinato all'uso vincolato.

    (103)

    Inoltre nel libero mercato l'industria dell'Unione produce nell'ambito di contratti normali (l'industria dell'Unione possiede la materia prima) e di contratti in conto lavorazione (l'acquirente del carburo di tungsteno è il proprietario della materia prima e versa una commissione di lavorazione ai produttori dell'Unione per la trasformazione della materia prima in carburo di tungsteno). I contratti in conto lavorazione sono utilizzati per le attività di riciclaggio poiché gli acquirenti forniscono i rottami all'industria dell'Unione per la lavorazione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il 23 % del volume totale di produzione è stato fabbricato nell'ambito di un contratto in conto lavorazione e di questo circa l'89 % era destinato al mercato dell'Unione. Ne consegue che la normale produzione per il mercato libero ammonta al 46 % circa della produzione totale.

    4.2.1.   Consumo vincolato

    (104)

    La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Su questa base, il consumo vincolato dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo vincolato

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Consumo vincolato (in tonnellate)

    2 249

    2 461

    2 599

    2 653

    Indice (2012 = 100)

    100

    109

    116

    118

    Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat

    (105)

    Durante il periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione è aumentato del 18 %, raggiungendo 2 653 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.2.2.   Consumo del mercato libero

    (106)

    La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi su: a) il volume di vendite libere nell'Unione di tutti i produttori dell'Unione noti e b) i volumi totali delle importazioni nell'Unione secondo quanto riferito da Eurostat. Per quanto concerne la RPC, i volumi di importazione comunicati da Eurostat sono stati riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi hanno riferito volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat.

    (107)

    Su questa base, il consumo del mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo del mercato libero

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Consumo del mercato libero (in tonnellate)

    11 151

    11 778

    13 815

    12 814

    Indice (2012 = 100)

    100

    106

    124

    115

    Fonte: risposte al questionario e Eurostat.

    (108)

    Il consumo dell'Unione sul mercato libero è aumentato del 24 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 7 % nel PIR rispetto al 2014, raggiungendo 12 814 tonnellate. Nel complesso, il consumo sul mercato libero è aumentato del 15 % nel corso del periodo in esame.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (109)

    La Commissione ha stabilito il volume di importazioni in base ai dati Eurostat riveduti tenendo in considerazione le risposte verificate al questionario degli utilizzatori che hanno collaborato, poiché questi riferivano complessivamente volumi di importazione superiori rispetto a Eurostat, come citato anche al considerando 106. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Importazioni cinesi (in tonnellate)

    225

    303

    905

    1 140

    Indice (2012 = 100)

    100

    135

    402

    506

    Quota di mercato della Cina (%)

    2,0

    2,6

    6,6

    8,9

    Indice (2012 = 100)

    100

    127

    325

    441

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (110)

    Le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame 1 140 tonnellate sono state importate dalla RPC, più di cinque volte rispetto al volume di importazioni dalla RPC all'inizio del periodo in esame (225 tonnellate). L'aumento del volume di importazioni ha superato l'aumento del consumo e pertanto la quota di mercato della Cina è aumentata di 6,9 punti percentuali durante il periodo in esame, dal 2,0 % nel 2012 all'8,9 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.3.1.1.   Regimi di importazione

    (111)

    Il volume in provenienza dalla RPC è stato importato in regime normale e in RPA, come illustrato di seguito:

    Tabella 4

    Volume delle importazioni e quota di mercato per regime di importazione

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Regime di importazione normale

    Importazioni cinesi (in tonnellate)

    29

    8

    10

    10

    Indice (2012 = 100)

    100

    27

    34

    33

    Quota di mercato della Cina (%)

    0,3

    0,1

    0,1

    0,1

    Indice (2012 = 100)

    100

    25

    28

    29

    Regime di perfezionamento attivo

    Importazioni cinesi (in tonnellate)

    196

    295

    895

    1 131

    Indice (2012 = 100)

    100

    151

    457

    577

    Quota di mercato della Cina (%)

    1,8

    2,5

    6,5

    8,8

    Indice (2012 = 100)

    100

    143

    369

    502

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (112)

    Quasi la totalità delle importazioni dalla RPC avviene in RPA, che ha registrato un aumento di quasi cinque volte in termini di volume durante il periodo in esame. Le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame (meno dello 0,1 % della quota di mercato), mostrando persino una tendenza al ribasso.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

    (113)

    La Commissione ha stabilito l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base a Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato. Poiché i volumi delle importazioni dalla RPC in regime di importazione normale erano trascurabili, sono stati ignorati nella determinazione del prezzo medio delle importazioni e nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi.

    (114)

    Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) per RPA

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Prezzi delle importazioni cinesi (EUR/t)

    39 418

    35 465

    34 414

    33 327

    Indice (2012 = 100)

    100

    90

    87

    85

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (115)

    Il prezzo medio del prodotto importato in RPA, nel complesso, è diminuito del 15 % nel corso del periodo in esame. Questo calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

    (116)

    In base alle informazioni fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato e ai regimi di importazione utilizzati per le importazioni dalla RPC, tutte le importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame sono avvenute nell'ambito di contratti normali. Di conseguenza, e ai fini di un confronto equo, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi le vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'ambito di contratti in conto lavorazione sono state ignorate. Inoltre, come citato al considerando 113, le importazioni in regime normale sono state trascurabili durante l'intero periodo in esame e sono state pertanto ignorate. Di conseguenza, il calcolo della sottoquotazione è avvenuto in base ai soli prezzi delle importazioni in RPA.

    (117)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

    la media ponderata dei prezzi di vendita del carburo di tungsteno venduto dai produttori dell'Unione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione nell'ambito di contratti normali, adeguati ad un livello franco fabbrica, e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni forniti da Eurostat, tenendo anche conto delle risposte verificate al questionario da parte degli utilizzatori che hanno collaborato, con opportuni adeguamenti per i costi post-importazione.

    (118)

    Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed era in media del 13,2 %. Questo calcolo prende in considerazione il fatto che le polveri di zinco recuperato non sono state importate dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sono state pertanto escluse.

    4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

    (119)

    Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dal paese interessato è illustrato nella tabella seguente. L'andamento delle quantità e dei prezzi è basato su Eurostat e riguarda tutti i regimi di importazione (regime normale, regime di perfezionamento attivo e regime di perfezionamento passivo). La maggior parte del volume delle importazioni da paesi terzi è importata in regime normale.

    Tabella 6

    Importazioni da altri paesi terzi

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Importazioni (in tonnellate)

    1 896

    1 402

    1 724

    1 359

    Indice (2012 = 100)

    100

    74

    91

    72

    Quota di mercato (%)

    17,0

    11,9

    12,5

    10,6

    Quota di mercato degli USA (%)

    4,2

    2,8

    4,7

    4,8

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    54 525

    52 342

    40 543

    39 878

    Indice (2012 = 100)

    100

    96

    74

    73

    Quota di mercato della Corea del Sud (%)

    1,4

    2,3

    2,0

    2,4

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    49 249

    38 022

    39 256

    41 316

    Indice (2012 = 100)

    100

    77

    80

    84

    Quota di mercato del Vietnam (%)

    1,3

    1,0

    1,1

    0,9

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    44 633

    35 110

    36 869

    37 352

    Indice (2012 = 100)

    100

    79

    83

    84

    Fonte: Eurostat.

    (120)

    Le importazioni totali da paesi terzi sono diminuite del 28 % nel corso del periodo in esame. Il loro andamento non ha seguito l'andamento del mercato in generale determinato dal crescente consumo descritto al considerando 108. Solo nel 2014 il volume delle importazioni è aumentato del 23 % rispetto al 2013, ma poi è diminuito del 21 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Di conseguenza, la quota di mercato di queste importazioni è scesa dal 17,0 % al 10,6 % durante il periodo in esame.

    (121)

    Gli USA e la Corea del Sud non hanno seguito questa tendenza complessiva e hanno registrato un leggero aumento durante il periodo in esame, raggiungendo però un livello inferiore nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto alle importazioni cinesi. Inoltre il prezzo medio delle importazioni dagli USA e dalla Corea del Sud è diminuito durante il periodo in esame, rimanendo comunque considerevolmente al di sopra del prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi importate in RPA.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.5.1.   Osservazioni generali

    (122)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

    (123)

    Come riportato al considerando 97, l'industria dell'Unione è composta da nove società o gruppi di società delle quali sei società producono e vendono sul mercato libero e le restanti tre società producono principalmente per l'uso vincolato. Tre dei produttori dell'Unione attivi sul mercato libero e i tre produttori sul mercato vincolato sono integrati a valle. Inoltre, come affermato al considerando 22, la Commissione ha deciso di esaminare tutti e sei i produttori dell'Unione che operano sul mercato libero per determinare il possibile pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (124)

    Per la determinazione del pregiudizio, la Commissione ha attuato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (125)

    Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

    (126)

    Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.

    (127)

    Per alcuni indicatori macroeconomici riguardanti l'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato e ha condotto un'analisi comparativa. Tali fattori sono: vendite e quota di mercato. Tuttavia altri indicatori economici potrebbero essere esaminati in modo significativo soltanto facendo riferimento all'intera attività, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, perché dipendono dall'intera attività, indipendentemente dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. Tali fattori sono: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, occupazione, produttività e costi del lavoro. Per questi fattori, l'analisi dell'intera industria dell'Unione è opportuna allo scopo di stabilire un quadro completo del pregiudizio dell'industria dell'Unione, poiché i dati in questione non possono essere separati tra vendite vincolate e libere.

    (128)

    Per alcuni indicatori microeconomici (prezzo unitario medio, costo unitario medio e redditività), l'analisi ha praticato una distinzione tra contratti normali e in conto lavorazione. Ciò è dovuto al fatto che i contratti in conto lavorazione non includono il costo delle materie prime e i prezzi costituiscono di fatto commissioni di trasformazione.

    (129)

    Diverse parti interessate hanno affermato che l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta, sostenendo che poiché l'acquirente è il proprietario delle materie prime, è opinabile chi sia il reale produttore. È stato inoltre asserito che il costo di fabbricazione per l'attività in conto lavorazione è inferiore al costo di fabbricazione nella normale produzione in cui l'industria dell'Unione rimane il proprietario della materia prima (in quanto il costo della materia prima non è incluso nei contratti in conto lavorazione) e che i due modelli operativi non dovrebbero essere mischiati nell'analisi del pregiudizio.

    (130)

    L'inchiesta ha rivelato che nel processo di fabbricazione dei produttori dell'Unione non è possibile separare il carburo di tungsteno prodotto nell'ambito di contratti normali da quello prodotto nell'ambito di contratti in conto lavorazione. Gli acquirenti non sapranno se il carburo di tungsteno che ricevono è ottenuto da rottami o da materie prime vergini. Solo il processo di recupero dello zinco funziona in lotti e, in questo caso, l'acquirente riceve il carburo di tungsteno ottenuto dai propri rottami. Tuttavia i volumi prodotti con il processo di recupero dello zinco nell'ambito di contratti in conto lavorazioni erano molto bassi (inferiori al 3 %) rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Di conseguenza, le quantità prodotte con questo processo nell'ambito di contratti in conto lavorazione non alterano la valutazione generale della produzione dell'Unione. Inoltre la quota della produzione in conto lavorazione nella produzione complessiva dell'Unione differisce da un anno all'altro in base alla disponibilità delle materie prime sul mercato.

    (131)

    Per quanto concerne la differenza tra il costo di fabbricazione in conto lavorazione e il costo di fabbricazione nella produzione normale, questo non costituisce un motivo per escludere l'attività in conto lavorazione dall'analisi del pregiudizio. In ogni caso questa differenza è rispecchiata nell'analisi. Di conseguenza, l'argomentazione secondo cui l'attività in conto lavorazione non dovrebbe essere trattata nell'inchiesta viene respinta.

    4.5.2.   Indicatori macroeconomici

    4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (132)

    La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato complessivamente il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

    Tabella 7

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Produzione (in tonnellate)

    12 667

    13 903

    15 068

    14 668

    Indice (2012 = 100)

    100

    110

    119

    116

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    19 225

    20 100

    21 245

    21 565

    Indice (2012 = 100)

    100

    105

    111

    112

    Utilizzo degli impianti (%)

    66

    69

    71

    68

    Indice (2012 = 100)

    100

    105

    108

    103

    Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

    (133)

    I dati riportati nella precedente tabella includono sia la produzione normale che quella in conto lavorazione, per prodotti vergini e riciclati.

    (134)

    Il volume complessivo di produzione è aumentato del 16 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente del 3 % a partire dal 2014 fino al periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo 14 668 tonnellate. Nel complesso, il volume di produzione è aumentato del 16 % durante il periodo in esame.

    (135)

    Anche la capacità produttiva ha segnato un incremento durante il periodo in esame (del 12 %), raggiungendo 21 565 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Diversi produttori dell'Unione hanno in programma di continuare ad aumentare la loro capacità produttiva nei prossimi 3-4 anni.

    (136)

    Inoltre il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire leggermente nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2012. Nel complesso, il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato del 3 % durante il periodo in esame, attestandosi al 68 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (137)

    Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel mercato libero hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

    Tabella 8

    Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato libero

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Volume delle vendite sul mercato libero dell'Unione (in tonnellate)

    9 030

    10 073

    11 186

    10 314

    Indice (2012 = 100)

    100

    112

    124

    114

    Quota di mercato (%)

    81,0

    85,5

    81,0

    80,5

    Indice (2012 = 100)

    100

    106

    100

    99

    Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

    (138)

    Il volume delle vendite sul mercato libero tra il 2012 e il 2014 è aumentato del 24 % per poi diminuire dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume delle vendite è aumentato del 14 % durante il periodo in esame, raggiungendo 10 314 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo sviluppo ha seguito l'aumento del consumo dell'Unione durante lo stesso periodo.

    (139)

    La quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è aumentata di 4,5 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, per poi diminuire di 5 punti percentuali entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo l'80,5 %. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato libero è leggermente calata di 0,5 punti percentuali durante il periodo in esame.

    (140)

    Per quanto concerne il mercato vincolato, il volume e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

    Tabella 9

    Volume e quota di mercato sul mercato vincolato

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Consumo vincolato (in tonnellate)

    2 249

    2 461

    2 599

    2 653

    Indice (2012 = 100)

    100

    109

    116

    118

    Quota di mercato (sul totale dei mercati libero e vincolato) (%)

    17

    17

    16

    17

    Indice (2012 = 100)

    100

    103

    94

    102

    Fonte: risposte al questionario, informazioni fornite dal richiedente e Eurostat.

    (141)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato (composto da uso vincolato e vendite vincolate dell'industria dell'Unione) è aumentato del 18 % durante il periodo in esame, leggermente superiore all'aumento del consumo totale del mercato vincolato e del mercato libero. Di conseguenza, durante il periodo in esame la quota di mercato vincolata dell'industria dell'Unione espressa come percentuale del consumo totale (sia del mercato vincolato che del mercato libero) è rimasta praticamente costante al 17 %.

    4.5.2.3.   Crescita

    (142)

    Il volume di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero ha seguito strettamente l'evoluzione del consumo dell'Unione, aumentando del 14 % nel corso del periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha mantenuto un livello abbastanza stabile di quota di mercato durante l'intero periodo in esame, salvo nel 2013, quando è aumentata di 4,5 punti percentuali rispetto al 2012.

    4.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (143)

    L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

    Tabella 10

    Occupazione e produttività

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Numero di dipendenti

    681

    687

    700

    704

    Indice (2012 = 100)

    100

    101

    103

    103

    Produttività (tonnellate/dipendente)

    19

    20

    22

    21

    Indice (2012 = 100)

    100

    109

    116

    112

    Fonte: risposte al questionario e informazioni fornite dal richiedente.

    (144)

    Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è leggermente aumentato, del 3 %, durante il periodo in esame, attestandosi a 704 dipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di un maggiore incremento della produzione, nel periodo in esame la produttività è aumentata del 12 %.

    4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (145)

    L'inchiesta ha stabilito nel considerando 71 che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a raggiungere il mercato dell'Unione a significativi prezzi di dumping.

    (146)

    L'industria dell'Unione si è ripresa in buona misura dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e le misure antidumping in vigore si sono dimostrate efficaci. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha aumentato il suo volume di vendite del 14 %. La sua quota di mercato è leggermente diminuita di 0,5 punti percentuali sul mercato libero nel corso del periodo in esame.

    4.5.3.   Indicatori microeconomici

    4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (147)

    La media ponderata dei prezzi di vendita unitari applicati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti normali sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 11

    Media ponderata del prezzo di vendita unitario

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Media ponderata del prezzo di vendita unitario nell'Unione (EUR/tonnellata)

    47 296

    41 686

    41 118

    36 160

    Indice (2012 = 100)

    100

    88

    87

    76

    Fonte: risposte al questionario.

    (148)

    La media ponderata dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione per volumi normali è diminuita del 24 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

    (149)

    La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria applicata dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti per contratti in conto lavorazione sul mercato libero dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 12

    Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Media ponderata della commissione di trasformazione unitaria nell'Unione (EUR/tonnellata)

    12 792

    13 497

    13 669

    13 452

    Indice (2012 = 100)

    100

    106

    107

    105

    Fonte: risposte al questionario.

    (150)

    La media ponderata della commissione di trasformazione unitaria dell'industria dell'Unione per volumi in conto lavorazione è aumentata del 5 % durante il periodo in esame.

    (151)

    Per quanto concerne il costo di produzione e il costo di trasformazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha dovuto fornire tali dati sotto forma di indici poiché costituiscono informazioni aziendali riservate.

    (152)

    La media ponderata del costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione per contratti normali ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 13

    Media ponderata del costo di produzione unitario per contratti normali

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Indice (2012 = 100)

    100

    82

    85

    78

    Fonte: risposte al questionario.

    (153)

    Nel corso del periodo in esame la media ponderata del costo di produzione unitario per la produzione normale è diminuita del 22 %. Anche il costo della produzione ha seguito la riduzione del prezzo delle materie prime.

    (154)

    La media ponderata del costo di trasformazione unitario dell'industria dell'Unione per contratti in conto lavorazione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 14

    Media ponderata del costo di trasformazione unitario per contratti in conto lavorazione

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Indice (2012 = 100)

    100

    105

    97

    99

    Fonte: risposte al questionario.

    (155)

    Nel corso del periodo in esame la media ponderata della commissione di trasformazione unitaria per la produzione in conto lavorazione è diminuita dell'1 %.

    4.5.3.2.   Costo del lavoro

    (156)

    Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 15

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Costo medio del lavoro per dipendente

    65 626

    70 243

    73 736

    71 898

    Indice (2012 = 100)

    100

    107

    112

    110

    Fonte: risposte al questionario.

    (157)

    Il costo medio del lavoro è aumentato del 12 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, il costo medio del lavoro è aumentato del 10 % durante il periodo in esame.

    4.5.3.3.   Scorte

    (158)

    I livelli di scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 16

    Scorte

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate)

    1 201

    1 095

    923

    1 069

    Indice (2012 = 100)

    100

    91

    77

    89

    Scorte finali in percentuale della produzione (%)

    9

    9

    7

    8

    Indice (2012 = 100)

    100

    91

    77

    89

    Fonte: risposte al questionario.

    (159)

    Il livello delle scorte è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame. Le scorte rappresentavano l'8 % del volume di produzione nel periodo dell'inchiesta di riesame e sono state ritenute ad un livello normale.

    4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    (160)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 17

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2012

    2013

    2014

    PIR

    Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti — contratti normali e in conto lavorazione (% del fatturato di vendita)

    11,9

    16,8

    13,6

    11,6

    Indice (2012 = 100)

    100

    140

    114

    97

    Flusso di cassa (EUR)

    63 654 025

    57 060 905

    54 583 859

    40 680 386

    Indice (2012 = 100)

    100

    90

    86

    64

    Investimenti (EUR)

    19 902 447

    21 890 061

    25 810 548

    15 752 867

    Indice (2012 = 100)

    100

    110

    130

    79

    Utile sul capitale investito (%)

    37,1

    46,0

    35,9

    20,1

    Indice (2012 = 100)

    100

    124

    97

    54

    Fonte: risposte al questionario.

    (161)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato di tali vendite per l'attività totale dell'industria dell'Unione (produzione normale e in conto lavorazione). La redditività dell'attività normale, che rappresentava il 77 % della produzione totale nel PIR, era inferiore alla redditività dell'attività in conto lavorazione. Inoltre va osservato che la redditività dell'attività normale è stata inferiore all'utile perseguito del 10 %.

    (162)

    L'industria dell'Unione è stata redditizia durante il periodo in esame, con un tasso di redditività fluttuante. Di conseguenza, nel 2013 la redditività è aumentata rispetto al 2012 di 4,8 punti percentuali, raggiungendo il 16,8 %, per poi diminuire di 5,1 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame, attestandosi all'11,6 %. Nel complesso, la redditività è diminuita di 0,3 punti percentuali durante il periodo in esame.

    (163)

    Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività, è rimasto positivo durante il periodo in esame. Tuttavia durante il periodo in esame è diminuito considerevolmente, del 36 %.

    (164)

    Gli investimenti sono aumentati del 30 % tra il 2012 e il 2014, per poi diminuire del 39 % entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014. Nel complesso, gli investimenti sono diminuiti del 21 % nel corso del periodo in esame. Durante il periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione hanno superato 80 milioni di EUR. Sono stati realizzati investimenti per ottenere un migliore utilizzo delle materie prime e pertanto conseguire una diminuzione del costo di produzione, miglioramenti analoghi nelle operazioni di smistamento, miglioramenti nella struttura di riciclaggio per l'attività di aspirazione e miglioramenti nell'attività di frantumazione. Inoltre l'industria dell'Unione ha effettuato investimenti per essere conforme alle norme ambientali applicabili nell'Unione. Sono stati inoltre realizzati investimenti per migliorare l'efficienza mediante la sostituzione della tecnologia obsoleta con una più efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Investimenti sono stati effettuati altresì per sostituire numerosi forni al fine di aumentarne la flessibilità nella miscelazione di rottami duri e rottami dolci e lavorare una gamma più ampia di rottami.

    (165)

    L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È stato positivo durante il periodo in esame. Nel 2013 è aumentato del 24 % rispetto al 2012 per poi diminuire entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame di 25,9 punti percentuali. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è diminuito di 17 punti percentuali durante il periodo in esame.

    4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (166)

    Grazie ai dazi antidumping in vigore, l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

    (167)

    Durante il periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato hanno registrato un andamento positivo in quanto l'industria dell'Unione è riuscita a seguire l'espansione del consumo. Anche la produzione e l'utilizzo degli impianti sono aumentati nel corso del periodo in esame.

    (168)

    Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) erano positivi durante il periodo in esame. Ciò nonostante, il flusso di cassa ha registrato una tendenza al ribasso.

    (169)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è ripresa dalle precedenti pratiche di dumping e che non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

    4.6.1.   Osservazioni preliminari

    (170)

    L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi era il rischio di persistenza delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.

    (171)

    Poiché l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio, è stato valutato se vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure contro la RPC ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (172)

    Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità inutilizzata e lo stoccaggio delle materie prime della RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto del riesame e iii) la loro incidenza sull'industria dell'Unione.

    4.6.2.   Capacità inutilizzata e stoccaggio di materie prime della RPC

    (173)

    Come spiegato al considerando 78, la RPC ha una notevole capacità inutilizzata per la produzione di carburo di tungsteno: essa può essere stimata tra 12 000 e 20 000 tonnellate, il che rappresenta tra il 94 % e il 156 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (174)

    Inoltre, come affermato al considerando 79, la RPC ha scorte di materie prime di carburo di tungsteno (PTA e concentrati di tungsteno), dalle quali potrebbero essere prodotte più di 25 000 tonnellate di carburo di tungsteno in un breve periodo di tempo.

    (175)

    In assenza di misure antidumping, la capacità inutilizzata e le scorte di materie prime sarebbero probabilmente utilizzate per produrre per l'esportazione nell'Unione, poiché questa rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi come descritto ai considerando 85 e seguenti. Inoltre non vi sono indicazioni di un eventuale incremento della domanda di carburo di tungsteno in altri mercati terzi, mentre il consumo nell'Unione ha mostrato un andamento crescente e, come citato anche al considerando 84, il mercato dell'Unione era il più grande mercato di esportazione della RPC per dimensioni dopo il Giappone durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È pertanto probabile che le importazioni dalla RPC rientrino nel mercato dell'Unione in quantità significative.

    (176)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i produttori cinesi preferiranno rifornire i produttori cinesi a valle che esportare la materia prima nel mercato dell'Unione. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

    4.6.3.   Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

    (177)

    Come indicazione del livello di prezzo al quale è possibile che il carburo di tungsteno cinese venga importato nel mercato dell'Unione qualora le misure fossero abrogate, sono stati presi in considerazione i prezzi all'importazione cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In RPA, questi risultavano in media inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 13,2 % circa. Inoltre, anche valutando i possibili prezzi in regime di importazione normale, senza dazi antidumping e con dazi doganali inclusi, la sottoquotazione sarebbe significativa, pari in media all'8,6 %.

    (178)

    Sono stati altresì analizzati i livelli di prezzo delle importazioni cinesi in altri paesi terzi e i prezzi cinesi sul mercato interno. In entrambi i casi è stato constatato che i prezzi cinesi sono inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione fino al 33 % rispetto ad altri paesi terzi, e fino al 28 % rispetto ai prezzi interni in Cina.

    4.6.4.   Incidenza sull'industria dell'Unione

    (179)

    La significativa capacità inutilizzata e le scorte di materie prime della RPC illustrate ai considerando 173 e 174, congiuntamente al differenziale di prezzo descritto ai considerando da 85 a 87 e 177, incentiveranno i produttori esportatori cinesi a esportare considerevoli volumi a prezzi bassi a livelli di dumping in un breve periodo di tempo nel mercato dell'Unione in assenza di misure antidumping.

    (180)

    Tali volumi elevati di carburo di tungsteno conveniente eserciteranno una considerevole pressione sui prezzi nei confronti dell'industria dell'Unione, che dovrà ridurre i propri prezzi per riuscire ancora a vendere nell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, l'industria dell'Unione perderà anche volumi, perché non sarà in grado di portare i prezzi allo stesso basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi. Si rammenta che, come affermato al considerando 80, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a materie prime più economiche rispetto all'industria dell'Unione perché la RPC controlla il 60 % delle riserve mondiali di minerale di tungsteno e, allo stesso tempo, applica un'imposta sulle esportazioni del 20 % sul concentrato di tungsteno, che aumenta il prezzo di questa materia prima per le parti al di fuori della RPC.

    (181)

    Se si considerano i prezzi delle importazioni cinesi in RPA, con l'aggiunta dei dazi doganali, come un possibile valore di riferimento per il futuro prezzo di vendita dell'industria dell'Unione dopo l'abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione cesserà di conseguire utili ma si troverà in una situazione di pareggio, il che non è sostenibile. Questo scenario è di fatto prudenziale, perché è probabile che i produttori esportatori cinesi vendano sul mercato dell'Unione a prezzi persino inferiori a questo valore di riferimento, tenendo conto dei livelli di prezzo cinesi osservati in altri paesi terzi. Sarebbero incentivati a farlo nel tentativo di ridurre le proprie scorte di materie prime come spiegato al considerando 79. In questo caso l'industria dell'Unione dovrà continuare a ridurre i propri prezzi di vendita, il che comporterà che entro un breve periodo di tempo (1-2 anni) la normale attività si trasformi in un'attività economica in perdita. Inoltre va osservato che il prodotto oggetto del riesame è caratterizzato da un'elevata volatilità del margine di profitto. Come illustrato alla tabella 17, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita di 5,2 punti percentuali in soli due anni (tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame).

    (182)

    Inoltre l'industria dell'Unione sarà probabilmente spinta a diminuire anche il suo volume di produzione perché non sarà in grado di allinearsi ai bassi prezzi cinesi senza incorrere in perdite. La perdita di volume ha un effetto diretto anche sull'attività in conto lavorazione. Infatti l'industria del tungsteno è un settore ad alta intensità di capitale che deve mantenere un certo volume di produzione per mantenere i costi fissi a livelli ragionevoli. L'aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione comporterà un incremento non solo del costo di produzione dell'attività normale ma anche dei costi di trasformazione, ripercuotendosi negativamente anche sulla redditività dei contratti in conto lavorazione.

    (183)

    Per esempio, nello scenario che prevede un calo del volume di produzione del 25 % (3 700 tonnellate o 23 % della capacità inutilizzata cinese), i costi di trasformazione aumenteranno dell'82 % e l'attività in conto lavorazione passerà dall'essere redditizia ad una perdita superiore al 30 %. Questo è stato osservato anche nell'inchiesta precedente quando un calo del volume di produzione del 50 % circa (6 400 tonnellate) ha causato un calo della redditività dal 7,6 % a -19,5 % in un solo anno.

    (184)

    Le attività in conto lavorazione hanno senso dal punto di vista economico per gli acquirenti dell'industria dell'Unione (utilizzatori) solo fintanto che le commissioni di trasformazione (costo di trasformazione + margine) più il costo dei rottami (per l'utilizzatore) sono inferiori al prezzo di importazione del carburo di tungsteno dalla RPC. Quando verrà raggiunto questo limite, gli utilizzatori non saranno incentivati a stipulare contratti in conto lavorazione con l'industria dell'Unione ma acquisteranno carburo di tungsteno dalla RPC. La possibilità di rinegoziare le commissioni di trasformazione con l'industria dell'Unione non sembra essere un'alternativa poiché i costi di trasformazione dell'industria dell'Unione aumenteranno come spiegato in precedenza.

    (185)

    Inoltre, anche se l'attività in conto lavorazione è più redditizia dell'attività normale, l'industria dell'Unione non può lavorare esclusivamente nell'ambito di contratti in conto lavorazione. I contratti in conto lavorazione sono esclusivamente applicabili alle attività di riciclaggio e la capacità dell'industria dell'Unione di lavorare i rottami per ottenere concentrato di tungsteno è troppo ridotta rispetto al fabbisogno complessivo di concentrato di tungsteno nel processo di produzione. Pertanto l'industria dell'Unione deve integrare il fabbisogno di concentrato di tungsteno con concentrati vergini nell'ambito di contratti normali. Inoltre non ci sono abbastanza rottami sul mercato perché l'industria dell'Unione aumenti la sua capacità di riciclaggio.

    (186)

    Alla luce di quanto precede, una riduzione del prezzo di vendita fino almeno al livello del prezzo all'importazione in RPA durante il PIR, compresi i dazi doganali, unita ad un calo del volume, trasformerà l'industria dell'Unione in un'industria in perdita.

    (187)

    Sulla base dei fatti sopra descritti, la Commissione ha concluso che se le misure venissero abrogate è probabile una reiterazione molto rapida di un pregiudizio notevole. In particolare a breve termine (1-2 anni) è probabile che i produttori dell'Unione non integrati a valle saranno obbligati a liquidare la loro attività perché saranno direttamente esposti sul mercato libero alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Due di queste società non sono coinvolte in attività di riciclaggio e pertanto non possono contare sui margini più elevati dei contratti in conto lavorazione. Inoltre i produttori dell'Unione integrati a valle continueranno a vendere carburo di tungsteno a utilizzatori collegati a prezzi più bassi, ma i costi di trasformazione nei contratti in conto lavorazione aumenteranno a causa del calo del volume di produzione. Più a lungo termine (4-5 anni), è probabile che anche i produttori dell'Unione integrati a valle cessino la loro attività perché non saranno in grado d competere con questa pressione nel lungo periodo, visto che anche i loro utilizzatori collegati sceglieranno di acquistare carburo di tungsteno dalla Cina. Qualora questo scenario si materializzasse, nell'Unione non esisterebbe più la produzione di questa materia prima strategica.

    5.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (188)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, in base alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza, sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei fornitori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (189)

    Occorre ricordare che nelle inchieste precedenti si è ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

    (190)

    Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

    5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (191)

    Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 166 a 169 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 170 a 186, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione in caso di scadenza dei dazi antidumping subirebbe un grave deterioramento della sua situazione finanziaria. Le misure si sono dimostrate essenziali per mantenere la produzione del carburo di tungsteno nell'Unione perché l'industria dell'Unione non sarebbe stata in grado di resistere alla pressione dei grandi volumi di importazioni di carburo di tungsteno oggetto di dumping dalla RPC venduti nel mercato dell'Unione al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione.

    (192)

    Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a beneficio dell'industria dell'Unione, che sarebbe quindi in grado di continuare a investire in nuove tecnologie per i suoi stabilimenti produttivi, soprattutto nelle sue attività di riciclaggio allo scopo di essere più indipendente dalla RPC e trovarsi quindi in una situazione migliore per affrontare le carenze di materie prime vergini sul mercato.

    (193)

    Per contro, l'eventuale abrogazione delle misure avrà probabilmente un effetto negativo sull'industria dell'Unione. Questo comprometterà gravemente la possibilità di sopravvivenza dell'industria dell'Unione che, di conseguenza, potrebbe essere costretta a cessare le proprie attività, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato dell'Unione e la concorrenza. Se i produttori dell'Unione interromperanno la produzione, l'Unione sarà principalmente dipendente dalle importazioni da altri paesi terzi, e principalmente dalla RPC, che non solo è il principale produttore mondiale di tungsteno ma possiede anche gran parte della riserva di materie prime del mondo.

    5.2.   Interesse degli utilizzatori

    (194)

    All'apertura sono stati contattati dieci importatori/utilizzatori noti. Sette utilizzatori si sono manifestati entro i termini e a tutti sono stati inviati questionari. Questi acquistavano carburo di tungsteno dalla RPC, altri paesi terzi (Corea del Sud, Vietnam, Giappone, Israele e India) e dall'industria dell'Unione. Questi utilizzatori usavano il carburo di tungsteno per fabbricare carburo cementato per la produzione di utensili in metallo duro per vari settori come i settori petrolifero ed estrattivo.

    (195)

    Sono state ricevute le risposte ai questionari da otto utilizzatori (due dei quali collegati). Questi riferivano importazioni dalla RPC superiori rispetto a quelle registrate in Eurostat. Tutti tranne uno importavano il prodotto oggetto del riesame solo in RPA. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 32 % del consumo sul mercato libero dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Altri cinque utilizzatori si sono manifestati a supporto delle misure in vigore, ma non hanno risposto al questionario. Questi utilizzatori coprivano circa l'8 % del consumo complessivo sul mercato libero.

    (196)

    Uno degli utilizzatori che ha collaborato ha affermato di aver bisogno, nel suo processo di produzione, di uno specifico tipo di prodotto che non era prodotto dall'industria dall'Unione nella qualità richiesta e chiedeva di essere esentato dal dazio antidumping per questo specifico tipo di prodotto. Tuttavia il tipo di prodotto importato da questo utilizzatore rientrava nella definizione del prodotto descritta ai considerando 31 e 32. Non sussistevano motivi per escludere certi tipi di prodotto dall'ambito di applicazione dell'inchiesta nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

    (197)

    Gli altri sette utilizzatori che hanno collaborato hanno affermato che le misure antidumping in vigore avevano un effetto negativo significativo sulla loro redditività.

    (198)

    L'inchiesta ha rivelato che l'attività di questi utilizzatori che coinvolge il carburo di tungsteno rappresentava tra il 55 % e il 100 % del loro fatturato totale durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alcuni degli utilizzatori appartenevano a gruppi di società e vendevano i loro prodotti fabbricati a partire dal carburo di tungsteno anche all'interno del loro gruppo, mentre altri erano entità autonome. Queste società vendevano utensili in carburo cementato ad acquirenti indipendenti sia sul mercato dell'Unione sia al di fuori dell'Unione. Per le vendite al di fuori del mercato dell'Unione, gli utilizzatori acquistavano principalmente il prodotto oggetto del riesame dalla RPC in RPA, pertanto non venivano versati dazi all'importazione su tali importazioni.

    (199)

    Tutti gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame. Il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito. Alcuni dei prodotti fabbricati dagli utilizzatori che hanno collaborato includono un valore aggiunto e un know-how rilevanti e pertanto tali utilizzatori sono in grado di applicare margini consistenti, mentre altri prodotti con un valore aggiunto inferiore sono meno redditizi. Inoltre è stato riscontrato che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'inchiesta ha altresì rivelato che la redditività di questi utilizzatori era influenzata anche da fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera e estrazione mineraria).

    (200)

    I cinque altri utilizzatori citati al considerando 194 che si sono manifestati a sostegno del mantenimento delle misure antidumping in vigore erano acquirenti dell'industria dell'Unione. Tali utilizzatori hanno affermato che benché una riduzione dei prezzi del tungsteno gioverebbe agli utilizzatori nel breve periodo, a medio e lungo termine probabilmente i prezzi cinesi aumenteranno nuovamente in assenza della concorrenza con l'industria dell'Unione. Inoltre hanno asserito che l'abrogazione delle misure antidumping si ripercuoterebbe negativamente anche sulle attività di riciclaggio nell'Unione, perché le importazioni di grandi volumi di carburo di tungsteno a basso prezzo dalla Cina renderebbero l'attività di riciclaggio nell'Unione non redditizia. Infine questi utilizzatori evidenziavano il loro interesse verso la disponibilità di molteplici fonti di approvvigionamento, tra cui l'industria dell'Unione.

    (201)

    Le conclusioni dell'inchiesta dimostrano che gli utilizzatori erano in grado di continuare ad acquistare carburo di tungsteno da diverse fonti. Tra queste rientravano le importazioni di carburo di tungsteno dalla RPC, in quantità significative, senza versare dazi come previsto dal regime RPA. La loro attività era per la maggior parte redditizia. Benché sia ragionevole prevedere che alcuni utilizzatori traggano vantaggio, almeno nel breve periodo, dalla disponibilità di importazioni più convenienti dalla RPC, le misure non hanno avuto un grave effetto negativo su di loro e ciò conferma che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non ha un impatto notevole sugli utilizzatori. Inoltre diversi utilizzatori hanno persino sostenuto il mantenimento delle misure.

    (202)

    Diverse parti interessate hanno affermato che la valutazione dell'incidenza delle misure sugli utilizzatori dovrebbe riguardare l'intero periodo in cui le misure sono state in vigore, in linea con il caso del ferrosilicio (15), asserendo che gli utilizzatori stanno affrontando effetti negativi cumulativi a lungo termine sproporzionati rispetto a qualsiasi beneficio potenziale o effettivo per i produttori dell'Unione.

    (203)

    A tale riguardo va osservato che sebbene le misure siano in vigore dal 1990, gli utilizzatori sono riusciti ad assorbire il loro aumento dei costi e hanno continuato a registrare utili. Inoltre, nel quadro dell'inchiesta originaria e di ogni riesame in previsione della scadenza condotto in relazione alla stessa, la Commissione ha valutato l'impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori. Ogni volta la Commissione è giunta alla conclusione che fosse improbabile che il mantenimento delle misure antidumping avesse un effetto notevole sugli utilizzatori nell'Unione. Inoltre la presente valutazione ha confermato tale conclusione sulla base dell'incidenza effettiva delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (204)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, altri quattro utilizzatori del prodotto oggetto del riesame si sono manifestati, tre dei quali sono collegati ad uno degli utilizzatori che hanno collaborato e che hanno risposto al questionario. Uno di essi ha però sede in Brasile e non è stato pertanto considerato una parte interessata ai fini della presente inchiesta. Tali società erano contrarie al mantenimento delle misure antidumping in vigore.

    (205)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che la loro capacità di assorbire il costo delle misure e di mantenere attività redditizie ha raggiunto il massimo. È stato inoltre affermato che questi utilizzatori hanno dimostrato e comprovato che non esistono ulteriori possibilità di miglioramento tecnologico del prodotto e che diventa impossibile continuare a sostenere i costi aggiuntivi.

    (206)

    Come spiegato al considerando 198, gli utilizzatori che hanno collaborato producevano un'ampia varietà di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto del riesame e il costo del carburo di tungsteno nei costi di fabbricazione complessivi variava in misura considerevole tra un utilizzatore e l'altro, tra il 6 % e il 50 %, a seconda del tipo di prodotto finito Benché non sia escluso che la redditività per prodotto sia variabile, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fino a più del 15 %. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (207)

    Su tale base, la Commissione è giunta alla conclusione che per quanto concerne l'impatto sugli utilizzatori, non vi sono indicazioni che il mantenimento delle misure avrà un effetto negativo significativo sulla loro attività.

    5.3.   Interesse dei fornitori

    (208)

    Dieci società del mercato a monte si sono manifestate esprimendo il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Quattro di questi erano società estrattive e produttori di concentrato di tungsteno che riforniscono l'industria dell'Unione.

    (209)

    Le altre sei società erano fornitori di materiali riciclati all'industria dell'Unione. Questi hanno affermato che la chiusura dell'industria dell'Unione avrà ripercussioni negative significative sulla loro attività perché perderanno i loro clienti. Hanno inoltre evidenziato l'importanza del riciclaggio dei rottami nell'Unione, asserendo che i materiali di scarto hanno un contenuto di tungsteno superiore al concentrato di minerale e che pertanto i rottami di tungsteno sono una materia prima preziosa, che può ridurre i costi delle materie prime per gli utilizzatori.

    (210)

    Su questa base, la Commissione è giunta alla conclusione che è nell'interesse dei fornitori mantenere le misure antidumping in vigore.

    5.4.   Il tungsteno come materia prima essenziale

    (211)

    Dal 2011 il tungsteno è classificato come materia prima essenziale (16) per l'Unione europea.

    (212)

    È pertanto nell'interesse dell'Unione mantenere la produzione di tungsteno nell'Unione, promuovere il riciclaggio allo scopo di ridurre il consumo di materie prime principali e diminuire la relativa dipendenza dalle importazioni.

    5.5.   Concorrenza nell'Unione

    (213)

    Diverse parti interessate hanno affermato che le misure antidumping avevano deteriorato il livello di concorrenza dell'Unione poiché riducevano la scelta di fornitori. Sostenevano che tutti i produttori dell'Unione avevano livelli di prezzi simili che non erano competitivi.

    (214)

    Sul mercato sono presenti sei produttori dell'Unione, che utilizzano diversi processi di fabbricazione e diverse materie prime. Come citato al considerando 33, alcuni produttori dell'Unione utilizzano solo materie prime vergini mentre altri utilizzano sia materie prime vergini sia rottami. Il processo di fabbricazione con materie vergini può iniziare da concentrato, PTA o ossido di tungsteno. Questi elementi possono influire sul costo di produzione. Pertanto la commissione che l'industria dell'Unione applica ai suoi clienti in aggiunta al prezzo del PTA è influenzata dai suoi costi di produzione. I sei produttori dell'Unione sono indipendenti tra loro e sono in concorrenza tra loro sul mercato dell'Unione. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che esistono altre fonti di approvvigionamento oltre al mercato dell'Unione, come USA, Vietnam, Corea del Sud e Israele. L'argomentazione è pertanto respinta.

    5.6.   Svantaggio concorrenziale dei produttori a valle

    (215)

    Diverse parti interessate hanno sostenuto che, a causa delle misure in vigore, gli utilizzatori dell'Unione si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai loro concorrenti in altri paesi terzi poiché le misure favoriscono gli utilizzatori al di fuori dell'Unione a spese degli utilizzatori dell'Unione. Inoltre sostenevano che, beneficiando di una base di costo inferiore, le attività degli utilizzatori a valle dei paesi terzi sono più redditizie rispetto ai loro concorrenti nell'Unione. Asserivano altresì di aver subito l'impatto negativo dell'eliminazione, da parte della RPC, del dazio all'esportazione del 5 % sul carburo di tungsteno e delle restrizioni sui prodotti a monte (contingenti all'esportazione sul PTA) nel maggio 2015. Affermavano inoltre che in caso di proroga delle misure, al fine di evitare di perdere i loro clienti, gli utilizzatori dovranno trasferire gli impianti di produzione al di fuori dell'Unione.

    (216)

    Come affermato nel considerando 198, l'inchiesta ha dimostrato che gli utilizzatori dell'Unione che hanno collaborato hanno per la maggior parte registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che la loro redditività era influenzata da altri fattori diversi dalle misure antidumping in vigore, come la scarsa domanda sui mercati in cui operano (trivellazione petrolifera ed estrazione mineraria). L'argomentazione secondo cui gli utilizzatori in altri paesi terzi genererebbero utili maggiori rispetto agli utilizzatori dell'Unione non è pertinente ai fini della valutazione dell'interesse dell'Unione. Inoltre queste parti non sono state in grado di spiegare come il fatto che la RPC abbia eliminato il dazio all'esportazione e le restrizioni sui prodotti a monte abbia influito negativamente sugli utilizzatori; tale affermazione non era inoltre supportata da alcun elemento di prova. L'argomentazione riguardante il trasferimento di alcuni utilizzatori era infondata poiché la redditività di questi utilizzatori dipende dal tipo di prodotti fabbricati ma, allo stesso tempo, anche da altri fattori come il calo della domanda di questi prodotti. In ogni caso, non vi sono elementi di prova che dimostrino che l'abrogazione delle misure impedirebbe il trasferimento degli utilizzatori. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 214 sono respinte.

    5.7.   Integrazione a valle

    (217)

    Diverse parti interessate hanno affermato che la maggior parte dei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione sono integrati a valle e, di conseguenza, i loro produttori collegati di utensili possono acquistare materie prime a prezzi inferiori rispetto agli utilizzatori non integrati, il che provoca una situazione disuguale di svantaggio tra gli utilizzatori.

    (218)

    L'inchiesta ha dimostrato che dei sei produttori di carburo di tungsteno dell'Unione per il mercato libero, tre erano integrati a valle. Questi produttori dell'Unione hanno venduto il prodotto oggetto del riesame alle loro società collegate a prezzi di mercato e tali società non avevano pertanto alcun vantaggio in termini di prezzo nell'approvvigionamento di materie prime rispetto agli utilizzatori non integrati. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (219)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che i fornitori integrati verticalmente sono anche in concorrenza con gli utilizzatori e ostacolano la concorrenza leale in quanto possono cessare la fornitura del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori.

    (220)

    Dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione che l'industria dell'Unione cesserà la vendita del prodotto oggetto del riesame agli utilizzatori indipendenti. Durante il periodo in esame le vendite dei produttori dell'Unione integrati a valle agli utilizzatori indipendenti sono al contrario aumentate del 16 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.8.   Mancanza di investimenti e tecnologie obsolete

    (221)

    Diverse parti interessate hanno affermato che a causa delle misure antidumping in vigore l'industria dell'Unione non aveva alcun incentivo ad investire in nuove tecnologie. Queste parti affermavano che l'industria dell'Unione opera con tecnologie vecchie e obsolete.

    (222)

    Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che, come affermato al considerando 164 durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha realizzato significativi investimenti al fine di utilizzare meglio le materie prime e pertanto di ridurre il costo di fabbricazione, migliorare l'efficienza, aumentare la flessibilità nella miscelazione dei rottami duri e dolci e migliorare la conformità alle norme ambientali. L'argomentazione è pertanto respinta.

    5.9.   Materie prime

    (223)

    Diversi utilizzatori hanno affermato che la situazione dell'industria dell'Unione dipendeva dal suo accesso alle materie prime, dalla loro disponibilità e dai loro prezzi. Le misure antidumping non dovrebbero compensare un eventuale svantaggio nell'approvvigionamento di materie prime.

    (224)

    Le misure antidumping sono state istituite sulla base del riscontro di pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi, che causa un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. L'argomentazione che le misure antidumping compensano gli svantaggi nell'approvvigionamento di materie prime è stata pertanto respinta.

    (225)

    Il nuovo codice doganale dell'Unione

    (226)

    Diversi utilizzatori hanno affermato che l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (17) ha introdotto modifiche alle norme doganali dell'Unione secondo cui il RPA non sarà più consentito per prodotti soggetti a misure antidumping o quanto meno non sarà più economicamente vantaggioso. Pertanto il loro costo di produzione aumenterà.

    (227)

    Questa argomentazione era errata nel merito perché l'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non vieta l'uso del RPA nel caso di dazi antidumping, ma fa riferimento all'uso di merci equivalenti. Pertanto le merci importate in RPA saranno soggette a un dazio antidumping solo se i prodotti trasformati vengono successivamente immessi in libera pratica nell'Unione. Nel caso in cui i prodotti trasformati vengano riesportati, come avviene attualmente di norma, non saranno soggetti ad alcun dazio antidumping. Inoltre le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che il RPA non sarà più economicamente vantaggioso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (228)

    Dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno sostenuto che le modifiche del codice doganale dell'Unione limiteranno l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo a causa dell'aumento della documentazione richiesta e del rischio elevato di non conformità, il che comporterà un incremento del costo delle materie prime fino al 15 %.

    (229)

    A tale proposito va osservato che le modifiche del codice doganale dell'Unione sono intese a migliorare la tracciabilità delle merci soggette a misure antidumping importate in regime di perfezionamento attivo. Non si può pertanto escludere che ciò comporterà un aumento dei costi amministrativi delle società. Gli utilizzatori non hanno però fornito alcuna prova o spiegazione in merito al modo in cui è stato calcolato l'incremento del 15 %. Pertanto, in considerazione del suo carattere ipotetico, l'argomentazione è stata respinta.

    5.10.   Durata delle misure

    (230)

    Le parti interessate hanno affermato che le misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame sono in vigore dal 1990 e pertanto non dovrebbero più essere prorogate.

    (231)

    Secondo le condizioni definite all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nel caso in cui venga stabilita la persistenza o la reiterazione di dumping pregiudizievole e le misure non siano contrarie all'interesse generale dell'Unione, tali misure devono essere mantenute. Tutte le condizioni sono soddisfatte nella presente inchiesta. Analogamente, le parti interessate non hanno dimostrato alcun motivo specifico in termini di interesse generale dell'Unione per non mantenere le misure. La Commissione non ha pertanto nessuna alternativa all'istituzione di misure antidumping. L'argomentazione è pertanto respinta.

    5.11.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (232)

    Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi in termini di interesse dell'Unione per non mantenere le misure antidumping definitive sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC.

    6.   MISURE ANTIDUMPING

    6.1.   Misure

    (233)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende mantenere le misure antidumping in vigore. È stato concesso anche un periodo entro il quale potessero presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

    (234)

    Come indicato nel considerando 65, dopo la divulgazione delle informazioni vari utilizzatori hanno affermato che, nel calcolo tra l'altro del margine di pregiudizio, è necessario prendere in considerazione le differenze di qualità in funzione degli usi, i costi di produzione e le vendite.

    (235)

    Tale argomentazione è priva di fondamento. Si ricorda che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che ha lo scopo di valutare se le misure antidumping in vigore debbano essere mantenute o abrogate. Nel quadro della presente inchiesta non viene calcolato un nuovo margine di pregiudizio.

    (236)

    Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori hanno chiesto che le misure siano lasciate scadere quando le autorizzazioni di perfezionamento attivo saranno progressivamente eliminate, ovvero fra due anni.

    (237)

    A questo proposito è opportuno sottolineare che dall'inchiesta non è emersa alcuna circostanza eccezionale che potrebbe giustificare la proroga delle misure per un periodo inferiore a cinque anni, conformemente alle norme applicabili del regolamento di base.

    (238)

    Ne consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della RPC dovrebbero essere mantenute. Si ricorda che tali misure consistono in dazi ad valorem.

    (239)

    Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (18) (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 33 %.

    3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    II presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7).

    (3)  Decisione 90/480/CEE della Commissione, del 24 settembre 1990, relativa all'accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese e alla chiusura dell'inchiesta nei confronti degli stessi esportatori (GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59).

    (4)  Regolamento (CE) n. 610/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2735/90, (CEE) n. 2736/90 e (CEE) n. 2737/90 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese, e dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 2286/94 della Commissione (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 1).

    (10)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 212 del 27.6.2015, pag. 8).

    (11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 108 del 23.3.2016, pag. 6).

    (12)  Il carburo di tungsteno importato in RPA non è soggetto al pagamento di dazi doganali e antidumping ed è utilizzato nel processo di produzione di utensili esportati al di fuori dell'UE.

    (13)  Metal Bulletin: 1) https://www.metalbulletin.com/Article/3646910/2017-PREVIEW-Chinese-tungsten-prices-will-continue-journey-of-recovery-as-market-reaches-consensus-on.html e 2) https://www.metalbulletin.com/Article/3596231/Chinas-SRB-tungsten-concentrate-stockpiling-boosts-domestic-export-prices.html

    (14)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/mcs-2015-tungs.pdf

    (15)  Decisione 2001/230/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36).

    (16)  COM (2011) 25 final del 2 febbraio 2011 e COM (2014) 297 final del 26 maggio 2014.

    (17)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (18)  Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle particelle delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.


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