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Document 32017R0693
Commission Regulation (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlormequat and tebufenpyrad in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/2204
GU L 101 del 13.4.2017, p. 1–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/693 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2017
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bitertanolo e clormequat sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza tebufenpirad gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Per quanto riguarda il bitertanolo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione (3) ha disposto la revoca dell'approvazione del bitertanolo, in quanto non sono state presentate le ulteriori informazioni di conferma per tale sostanza attiva richieste in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo sono state revocate e non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi. In conformità all'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati per il bitertanolo nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento dovrebbero essere soppressi. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di isomeri di bitertanolo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per i prodotti vegetali e animali al limite di determinazione pertinente (LOD). Tali valori di base modificati dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il clormequat l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5), proponendo di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clormequat e suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Dati recenti di monitoraggio mostrano che sui funghi coltivati non trattati e sulle pere non trattate sono presenti residui a un livello superiore al limite di determinazione. Tali residui possono derivare, rispettivamente, da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat e dal trasferimento (carry-over) non intenzionale da precedenti impieghi di clormequat nelle pere. L'Autorità ha proposto di basare l'LMR per le pere al 95o percentile dei risultati tratti dai dati di monitoraggio mirato e ha proposto all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio cinque diversi LMR per i funghi coltivati, basati sui metodi raccomandati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, rispettivamente per la definizione degli LMR nelle spezie e degli LMR estranei (6). Poiché non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per i funghi coltivati dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 99o percentile di tutti i risultati del campionamento. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per il tebufenpirad l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (7). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per i peperoni. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, fagioli (freschi, con baccello), semi di cotone e prodotti di origine animale l'Autorità ha concluso che non erano disponibili alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(7) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, il limite di «0,01* mg/kg» per il tebufenpirad nei peperoni dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze bitertanolo and clormequat in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tebufenpirad in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(2):4386.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 9.8.2013, pag. 5).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(3):4422.
(6) FAO, 2009, Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pagg.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for tebunfepyrad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(4):4469.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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3) |
nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa al bitertanolo: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)
(+) |
Dati di monitoraggio recenti indicano che i livelli di clormequat nelle pere sono in diminuzione, ma permangono al di sopra del limite di determinazione a motivo degli impieghi precedenti. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare un LMR provvisorio a un valore di 0,07 mg/kg. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'LMR temporaneo è valido fino al 31 luglio 2019, in attesa della presentazione di ulteriori dati giustificativi. Dopo tale termine l'LMR sarà di 0,01* mg/kg, a meno che non venga modificato da un regolamento alla luce di nuove informazioni.
|
(+) |
I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione crociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con clormequat. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005
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(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(L) |
= |
Liposolubile |
Tebufenpirad (L)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(L) |
= |
Liposolubile |
Bitertanolo (somma degli isomeri) (L)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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