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Document 32017R0135

Regolamento (UE) 2017/135 del Consiglio, del 23 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

GU L 22 del 27.1.2017, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/135/oj

27.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/135 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (1) fissa le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 («stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale») nel periodo dal 1o gennaio al 31 gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017.

(2)

Nel dicembre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato una valutazione scientifica sull'impatto del fermo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nel periodo dal 1o febbraio al 31 marzo 2017. Tale valutazione conferma che il fermo di pesca avrà un effetto positivo sullo stock in questione.

(3)

Il fermo istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 si applica anche alla pesca del merluzzo bianco praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Tuttavia, la valutazione del CSTEP precisa che la limitazione della pesca del merluzzo bianco praticata da tali navi in tali zone non contribuirà in misura significativa alla ricostituzione di tale stock.

(4)

Inoltre, il fatto di non assegnare alcuna possibilità di pesca nel Baltico occidentale potrebbe incidere negativamente su altri stock di merluzzo bianco del Baltico, in particolare su quello orientale, verso i quali potrebbero spostarsi le attività di pesca.

(5)

Infine, consentendo alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri si permetterà a un numero limitato di pescatori di proseguire le operazioni di pesca e di catturare specie diverse dal merluzzo bianco.

(6)

Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.

(7)

Non è opportuno che siano assegnate tali possibilità di pesca ai pescherecci dotati di reti da traino a coppia, a prescindere dalla loro lunghezza, tenuto conto dell'elevata capacità di pesca di questo tipo di navi.

(8)

Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci delle zone di pesca in cui la profondità dell'acqua é inferiore a 20 metri, è necessario provvedere affinché tutti i pescherecci interessati siano dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2). È quindi opportuno che l'articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento, che conferisce agli Stati membri la facoltà di esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci, non si applichi alle attività di pesca praticate sullo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale.

(9)

Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale in conformità del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno che a tale stock non si applichi la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1903.

(11)

Il divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 entrerà in vigore il 1o febbraio 2017. Per essere pienamente efficace, il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) 2016/1903, il testo della voce relativa al merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituito dal seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

2 444

 

 

Germania

1 194

 

 

Estonia

54

 

 

Finlandia

48

 

 

Lettonia

202

 

 

Lituania

131

 

 

Polonia

654

 

 

Svezia

870

 

 

Unione

5 597

 

 

TAC

5 597  (5)

 

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Questo contingente può essere pescato dal 1o gennaio al 31 gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017. Tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri (ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia) che sono dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono altresì autorizzati a pescare questo contingente dal 1o febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Non si applica l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»


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