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Document 32017D1793

    Decisione (UE) 2017/1793 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

    GU L 258 del 6.10.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1793/oj

    6.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 258/3


    DECISIONE (UE) 2017/1793 DEL CONSIGLIO

    del 15 settembre 2017

    che modifica la decisione (UE) 2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla riassicurazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere tra i negoziatori principali il 12 gennaio 2017.

    (2)

    È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea in inglese, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La decisione (UE) 2017/1792 (1) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione (UE) 2017/1792 è modificata come segue:

    1)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione nonché lo scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America relativamente alle disposizioni in materia di lingue. La firma dell'accordo deve aver luogo allo stesso tempo della firma dello scambio di lettere.»;

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 bis

    L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


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