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Document 32017D0996
Commission Implementing Decision (EU) 2017/996 of 9 June 2017 setting up the European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory — European Research Infrastructure Consortium (ECCSEL ERIC) (notified under document C(2017) 3875)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) [notificata con il numero C(2017) 3875]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) [notificata con il numero C(2017) 3875]
C/2017/3875
GU L 149 del 13.6.2017, pp. 91–97
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
06/09/2024
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13.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/91 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/996 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2017
che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL)
[notificata con il numero C(2017) 3875]
(I testi in lingua inglese, francese, italiana e neerlandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di costituire il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL). I suddetti Stati hanno scelto la Norvegia come Stato membro ospitante di ERIC ECCSEL. |
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(2) |
Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
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(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti prescritti da tale regolamento. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC ECCSEL figurano nell'allegato.
Articolo 2
La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC ECCSEL
I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC ECCSEL stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009
1. Compiti e attività
(articolo 2 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
ERIC ECCSEL crea e gestisce un'infrastruttura di ricerca distribuita di rilevanza mondiale che sarà costituita da una piattaforma centrale responsabile della gestione coordinata di diverse strutture operanti nel quadro di una denominazione comune: ERIC ECCSEL.
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2. |
ERIC ECCSEL mette a disposizione della comunità internazionale di ricerca le strutture necessarie per condurre ricerche scientifiche in settori prioritari. Così facendo ERIC ECCSEL contribuirà a far avanzare lo sviluppo tecnologico al di là dello stato attuale, accelerando in tal modo la commercializzazione e la diffusione delle tecnologie CCS. A tal fine, ERIC ECCSEL incoraggia i ricercatori ad intraprendere azioni di ricerca avanzata nel settore delle tecnologie CCS, conformemente alle priorità di ERIC ECCSEL. ERIC ECCSEL istituirà un inventario molto preciso di strutture di ricerca uniche nel loro genere e renderà accessibili tali risorse, in primo luogo alla comunità europea di CCS e anche a quelle non europee. |
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3. |
ERIC ECCSEL è stabilito e gestito senza scopo di lucro. |
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4. |
Fatto salvo il principio fondamentale enunciato all'articolo 2, paragrafo 3, ERIC ECCSEL può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai principali compiti di ERIC ECCSEL e non compromettano l'adempimento di questi ultimi. |
2. Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro
(articolo 1 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
È istituito un Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca» (di seguito «ERIC ECCSEL»). |
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2. |
La sede legale di ERIC ECCSEL è a Trondheim, in Norvegia. |
3. Durata
(articolo 21 dello statuto di ERIC ECCSEL)
ERIC ECCSEL è istituito per una durata indeterminata.
4. Scioglimento
(articolo 23 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento di ERIC ECCSEL a maggioranza di due terzi dei voti. |
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2. |
L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC ECCSEL alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione. |
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3. |
Dopo l'estinzione dei debiti di ERIC ECCSEL, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC ECCSEL, come specificato nell'allegato 2. |
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4. |
Senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni, ERIC ECCSEL informa la Commissione europea della chiusura della procedura di scioglimento. |
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5. |
ERIC ECCSEL cessa di esistere alla data in cui la Commissione europea pubblica il corrispondente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
5. Responsabilità
(articolo 13 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
ERIC ECCSEL è responsabile dei propri debiti. |
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2. |
I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC ECCSEL. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC ECCSEL è limitata ai loro rispettivi contributi. |
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3. |
ERIC ECCSEL sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ECCSEL. |
6. Politica in materia di accesso
(articolo 18 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
Una parte sostanziale del tempo di ricerca disponibile di ciascuna struttura nazionale che partecipa all'infrastruttura ECCSEL è offerto alla comunità internazionale di ricerca. L'Assemblea generale riserva ai ricercatori provenienti da Stati che non sono membri di ERIC ECCSEL una quota del tempo di accesso disponibile. |
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2. |
ERIC ECCSEL e i proprietari delle strutture di ricerca stipulano accordi individuali relativi alle modalità con cui una quota del tempo di ricerca disponibile sarà messa a disposizione della comunità internazionale di ricerca e alle condizioni di accesso. |
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3. |
L'accesso alle strutture di ERIC ECCSEL è aperto a ricercatori, scienziati e studenti. L'accesso è concesso in esito ad una procedura equa e trasparente che preveda la messa in concorrenza delle candidature e la loro valutazione inter pares. I criteri di selezione sono l'eccellenza scientifica e la rilevanza scientifica rispetto alle strategie di ERIC ECCSEL, decise dall'Assemblea generale. |
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4. |
Gli utilizzatori sostengono tutti i costi di accesso e tutte le spese relative ai materiali, campioni e attrezzature loro appartenenti. I costi di accesso sono basati su tariffe applicabili a ciascuna struttura di ERIC ECCSEL. |
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5. |
ERIC ECCSEL può stabilire un sistema di autentificazione e di autorizzazione che garantisca che solo le persone che dispongono del diritto di accesso ad una struttura vi siano ammesse e la possano utilizzare. ERIC ECCSEL può decidere che i membri e gli osservatori devono aderire a tale sistema affinché l'accesso sia concesso ai loro ricercatori. |
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6. |
Una politica di accesso dettagliata applicabile agli utilizzatori, approvata dall'Assemblea generale, è resa pubblica. |
7. Comitato di coordinamento dell'infrastruttura di ricerca, comitato consultivo scientifico e comitato consultivo etico e ambientale
(articolo 11 dello statuto di ERIC ECCSEL)
Comitato consultivo scientifico.
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a) |
L'Assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente composto da non più di sei scienziati di grande levatura, indipendenti e di provata esperienza provenienti da diversi paesi del mondo. I membri del comitato sono nominati su proposta del direttore, che chiede il parere del comitato consultivo scientifico e del comitato di coordinamento dell'infrastruttura di ricerca. Il mandato dei membri del comitato ha durata triennale, rinnovabile una volta. I delegati all'Assemblea generale non possono essere nominati membri del comitato consultivo scientifico. |
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b) |
Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta all'anno sulla qualità scientifica dei servizi offerti da ERIC ECCSEL, sulla politica e sulle procedure scientifiche e sui progetti futuri dell'organizzazione. |
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c) |
Ogni anno il comitato consultivo scientifico trasmette, per il tramite del direttore, una relazione scritta sulle sue attività all'Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all'Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni. |
8. Politica di divulgazione
(articolo 19 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
I risultati e i dati delle ricerche condotte da ERIC ECCSEL sono di pubblico accesso conformemente alla politica di divulgazione delle informazioni adottata dall'Assemblea generale. I risultati e dati delle ricerche sono forniti alle parti interessate senza pagamento di costi diversi da quelli sostenuti per la divulgazione stessa. Ai fini della presente disposizione, per «risultati e dati delle ricerche di ERIC ECCSEL» si intendono i dati e i risultati delle ricerche condotte nel campo della cattura e dello stoccaggio di biossido di carbonio e generati dai proprietari delle strutture che partecipano all'infrastruttura ERIC ECCSEL. |
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2. |
ERIC ECCSEL si adopera per divulgare i risultati delle ricerche di ERIC ECCSEL nella società affinché possano concorrere attivamente all'elaborazione delle politiche e al controllo delle emissioni di biossido di carbonio. |
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3. |
ERIC ECCSEL promuove la cooperazione al suo interno e i relativi risultati, incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e, se del caso, li incoraggia ad utilizzare i risultati ERIC ECCSEL nel settore dell'istruzione superiore. |
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4. |
ERIC ECCSEL incoraggia in generale gli utilizzatori delle ricerche di ERIC ECCSEL a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca e li invita a pubblicizzare in modo adeguato l'accesso che è stato loro fornito nel quadro di ERIC ECCSEL. |
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5. |
La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari e si avvale di diversi canali per raggiungere i pubblici destinatari. L'operato di ERIC ECCSEL deve essere debitamente riconosciuto in tutte le pubblicazioni che trattano dei risultati e delle conoscenze prodotti da ERIC ECCSEL o nel quadro della sua cooperazione. |
9. Diritti di proprietà intellettuale
(articolo 20 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), firmata il 14 luglio 1967. |
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2. |
Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei paesi membri nonché dalle disposizioni normative e regolamentari internazionali pertinenti. |
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3. |
I diritti di proprietà intellettuale che i membri mettono a disposizione di ERIC ECCSEL restano di proprietà dell'originale titolare di tali diritti. Se provengono da attività sovvenzionate da ERIC ECCSEL (mediante contributi diretti o in natura), i diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà di ERIC ECCSEL, a meno che non sia stato convenuto che la proprietà spetta al membro che l'ha creata. L'eventuale valore economico supplementare che l'accesso potrebbe rappresentare rispetto alla tariffa di accesso versata non è considerato un finanziamento di ERIC ECCSEL a un progetto. |
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4. |
ERIC ECCSEL provvede a che gli utilizzatori accettino i termini e le condizioni per l'accesso ai risultati e ai corrispondenti diritti di proprietà intellettuali e che siano predisposte misure adeguate per la sicurezza dell'archiviazione e del trattamento dei diritti e dei risultati. |
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5. |
ERIC ECCSEL attua disposizioni per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni della ricerca. |
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6. |
ERIC ECCSEL fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca condotta con materiale messo a disposizione da ERIC ECCSEL si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati. |
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7. |
Una politica dettagliata in materia di diritti di proprietà intellettuale, approvata dall'Assemblea generale, è concordata separatamente dalle parti che gestiscono il funzionamento delle strutture che partecipano alle attività di ERIC ECCSEL. |
10. Occupazione
(articolo 17 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
ERIC ECCSEL applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale di ERIC ECCSEL sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. |
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2. |
I contratti di lavoro sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese nel cui territorio il personale è impiegato o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC ECCSEL. I posti vacanti di ERIC ECCSEL ricevono adeguata pubblicità internazionale. |
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3. |
Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro agevola, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nei compiti di ERIC ECCSEL e dei loro familiari. |
11. Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali
(articolo 16 dello statuto di ERIC ECCSEL)
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1. |
ERIC ECCSEL tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di ERIC ECCSEL in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. |
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2. |
Il direttore è responsabile di tutti gli appalti di ERIC ECCSEL. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate in modo adeguato e sono corredate di una motivazione esauriente. L'Assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti. |
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3. |
Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC ECCSEL, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC ECCSEL e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti. |