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Document 32016R2119

Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/7658

GU L 329 del 3.12.2016, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2119/oj

3.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/66


REGOLAMENTO (UE) 2016/2119 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato istituito per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «codice doganale aggiornato»). Ciò riguardava in particolare una «autovalutazione» che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro.

(2)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «codice doganale dell'Unione») ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4).

(3)

Occorre allineare l'ambito di applicazione delle statistiche sul commercio estero alle procedure doganali del codice doganale dell'Unione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (5) e ha ripreso le disposizioni doganali stabilite nel codice doganale aggiornato. In seguito alla piena applicazione del codice doganale dell'Unione dal 1o maggio 2016, le modifiche alle disposizioni doganali dovrebbero essere riprese nel regolamento (CE) n. 471/2009 e nel regolamento (UE) n. 113/2010 per quanto riguarda la raccolta dei dati statistici e la compilazione delle statistiche del commercio estero.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (6) stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare nell'ambito del codice doganale dell'Unione.

(6)

Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7) (l'«atto delegato transitorio») prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, e per l'archiviazione di tali informazioni.

(7)

Per quanto riguarda la semplificazione doganale dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'Unione, le importazioni e le esportazioni disciplinate da questo regime non devono, per ragioni metodologiche, essere necessariamente assegnate allo Stato membro di destinazione o allo Stato membro di effettiva esportazione in quanto i rispettivi movimenti intracomunitari di merci tra i suddetti Stati membri e lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale potrebbero essere trattati meglio e in modo più coerente nell'ambito delle statistiche sugli scambi intra-UE.

(8)

È tuttavia opportuno modificare le definizioni statistiche degli Stati membri interessati allo scopo di individuare un movimento economicamente rilevante che sia successivo allo sdoganamento, per le importazioni, o precedente, per le esportazioni.

(9)

Inoltre le definizioni statistiche degli Stati membri interessati andrebbero coerentemente adeguate alle disposizioni di sdoganamento nell'ambito dello sdoganamento centralizzato, le quali dispongono che soltanto lo Stato membro individuato quale Stato membro partecipante durante il processo di sdoganamento riceva informazioni relative allo sdoganamento dallo Stato membro incaricato della supervisione di tali procedure.

(10)

Ai fini della compilazione armonizzata delle statistiche sul commercio estero, le definizioni di alcuni altri dati dovrebbero essere adeguate per tenere conto delle modifiche introdotte dal codice doganale dell'Unione.

(11)

I regolamenti (CE) n. 471/2009 e (UE) n. 113/2010 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 471/2009 è sostituito dal seguente:

«1.   Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità:

a)

nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (il «codice doganale dell'Unione»):

esportazione,

perfezionamento passivo;

b)

in applicazione dell'articolo 258 del codice doganale dell'Unione;

c)

in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione;

d)

in applicazione dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo.

Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione:

a)

immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale;

b)

perfezionamento attivo.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 113/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e luogo in cui esse attraversano la frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, in entrata (importazioni) o in uscita (esportazioni).»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il valore di cui ai paragrafi 2 e 3 viene adeguato, se necessario, in modo tale che il valore statistico contenga esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti per trasportare le merci dal luogo di partenza alla frontiera dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale (valore tipo cif nel caso di importazioni, valore tipo fob nel caso di esportazioni).»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   All'importazione si applicano le disposizioni di seguito specificate.

 

Nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale. Tuttavia, se al momento dell'elaborazione della dichiarazione in dogana è noto che le merci saranno spedite dopo lo svincolo in un altro Stato membro, quest'ultimo è lo Stato membro di destinazione.

 

Quando le merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di lavorazione.

 

Fatti salvi i commi 1 e 2 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di destinazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale.

4.   All'esportazione si applicano le disposizioni di seguito specificate.

 

Lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale.

 

Tuttavia, se è noto che le merci sono state trasferite da un altro Stato membro allo Stato membro in cui si trovano al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, quest'altro Stato membro è lo Stato membro di effettiva esportazione, a condizione che:

i)

le merci siano state trasferite da detto altro Stato membro all'unico scopo di dichiararle all'esportazione;

ii)

l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale; e

iii)

l'entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale non costituisse un'acquisizione intra-UE di merci o una transazione considerata tale ai fini della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*2).

 

Quando sono esportate merci a norma del regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale è stata effettuata l'ultima attività di lavorazione.

 

Fatti salvi i commi 1, 2 e 3 del presente paragrafo, ai fini della trasmissione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 lo Stato membro di effettiva esportazione per lo scambio di dati è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale.

(*2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«All'importazione, il dato sul paese di provenienza/spedizione indica lo Stato membro o il paese terzo dal quale le merci sono state inizialmente inviate allo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito della procedura doganale, se non si sono verificate transazioni commerciali (ad esempio vendita o trasformazione) o soste non correlate al trasporto delle merci in uno Stato membro o paese terzo intermedi. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il dato indica l'ultimo Stato membro o paese terzo intermedio.»;

4)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Identificazione dell'operatore

Il dato sull'operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all'importatore, quando le merci sono importate, e all'esportatore, quando sono esportate.»;

5)

all'articolo 15, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l'assegnazione del numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (numero EORI) forniscono accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3).

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»"

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

(2)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


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