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Document 32016R1953

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

GU L 311 del 17.11.2016, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj

17.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/13


REGOLAMENTO (UE) 2016/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il funzionamento corretto ed efficace della politica dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.

(2)

Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che non possiedono documenti di viaggio validi.

(3)

Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Un documento di viaggio europeo migliorato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è pertinente a tale proposito.

(4)

L'attuale documento di viaggio standard per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (3), non è largamente accettato dalle autorità dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di sicurezza.

(5)

Occorre pertanto promuovere l'accettazione da parte dei paesi terzi di un documento di viaggio europeo migliorato e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare quale documento di riferimento ai fini del rimpatrio.

(6)

È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro e uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio) per contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche rafforzate del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe pertanto agevolare l'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

(7)

La riammissione dei propri cittadini costituisce un obbligo a norma del diritto consuetudinario internazionale a cui tutti gli Stati devono attenersi. L'identificazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il rilascio di documenti, compreso il documento di viaggio europeo per il rimpatrio, dovrebbero, ove opportuno, essere oggetto di cooperazione con le rappresentanze diplomatiche e di negoziati con i paesi terzi che concludono accordi di riammissione con l'Unione o con gli Stati membri.

(8)

Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi terzi dovrebbero prevedere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli accordi bilaterali e in altre intese, nonché nell'ambito della cooperazione in materia di rimpatrio con i paesi terzi non coperta da accordi formali. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire l'efficace utilizzo del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(9)

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, e la durata delle procedure amministrative necessarie per garantire il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(10)

È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi invece le norme sul suo rilascio.

(11)

È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza armonizzate riconoscibili. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche stabilite dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (4) dovrebbero pertanto essere applicate al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(12)

Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(13)

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (8); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(16)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11).

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (13).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15).

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Per stabilire condizioni uniformi e garantire la chiarezza dei concetti, è opportuno adottare il presente atto sotto forma di un regolamento.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai rispettivi obblighi sanciti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specificamente la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19, nonché l’impegno di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

(23)

È pertanto opportuno abrogare la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio), in particolare il formato, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche dello stesso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «cittadino di paese terzo»: un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/115/CE;

2)   «rimpatrio»: il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

3)   «decisione di rimpatrio»: una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 3

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio

1.   Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio contiene le seguenti informazioni:

a)

nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

b)

una fotografia del cittadino di paese terzo;

c)

autorità emittente, data e luogo di rilascio e periodo di validità;

d)

informazioni relative alla partenza e all'arrivo del cittadino di paese terzo.

2.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è anche fornito in inglese e francese.

3.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell'arrivo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro.

4.   Se del caso, al documento di viaggio europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

Articolo 4

Specifiche tecniche

1.   Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/2002.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un esemplare del documento di viaggio europeo per il rimpatrio elaborato in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Diritti di rilascio

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 7 dicembre 2016.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Abrogazione

La raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 è abrogata.

Articolo 8

Riesame e presentazione di relazioni

Entro l'8 dicembre 2018, la Commissione procede al riesame dell'effettiva applicazione del presente regolamento e ne riferisce in una relazione. Il riesame del presente regolamento è integrato nella valutazione di cui all'articolo 19 della direttiva 2008/115/CE.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dall'8 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. LESAY


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(3)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(8)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(9)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(11)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(12)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(13)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(14)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(15)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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