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Document 32016R1646

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/5721

GU L 245 del 14.9.2016, pp. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1646/oj

14.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1646 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1) in particolare l'articolo 197, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno degli indici principali possono essere utilizzati dagli enti come garanzie reali ammissibili. Uno dei criteri di ammissibilità per le garanzie reali è che queste ultime dovrebbero essere sufficientemente liquide. Per essere considerati indici principali ai fini di detto regolamento, gli indici azionari dovrebbero pertanto essere costituiti principalmente da strumenti di capitale che possano essere ragionevolmente ritenuti realizzabili laddove un ente abbia necessità di liquidarli. Ciò dovrebbe valere laddove almeno il 90 % dei componenti di un indice disponga di un flottante pari ad almeno 500 000 000 di EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 di EUR.

(2)

Dovrebbe essere altresì possibile per gli enti ritenere garanzie ammissibili strumenti che siano liquidi rispetto ai mercati in cui operano e che dispongano di un livello minimo di liquidità, indipendentemente dal fatto che un mercato sia stabilito nell'Unione o in un paese terzo. Pertanto, dovrebbe essere considerato come un indice principale un indice azionario che comprende non più della metà del numero totale delle società le cui azioni sono negoziate sul mercato su cui si basa l'indice, il cui volume medio giornaliero degli scambi è pari ad almeno 100 000 EUR, e che inoltre soddisfa due dei seguenti tre criteri: la capitalizzazione di mercato totale dell'indice sia pari ad almeno il 40 % della capitalizzazione di mercato di tutte le società le cui azioni sono negoziate su tale mercato; il volume totale degli scambi nei componenti dell'indice sia pari ad almeno il 40 % del volume totale di tutte le negoziazioni di strumenti di capitale su tale mercato; e l'indice funga da sottostante per i prodotti derivati.

(3)

Gli indici delle obbligazioni convertibili dovrebbero essere considerati indici principali solo se le obbligazioni costituenti possono essere convertite in strumenti di capitale che per almeno il 90 % dispongano di un flottante di almeno 500 000 000 di EUR o, in assenza di informazioni sul flottante, di una capitalizzazione di mercato di almeno 1 000 000 000 di EUR.

(4)

Quando due indici soddisfano i criteri per essere considerati un indice principale e uno è un sottoinsieme dell'altro, per semplicità solo il maggiore dovrebbe essere incluso nell'elenco degli indici principali.

(5)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che i titoli di debito emessi da taluni enti per i quali non sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) possono essere utilizzati come garanzie reali ammissibili laddove soddisfino talune condizioni, tra cui essere quotati in una borsa valori riconosciuta.

(6)

Perché sia considerata una borsa valori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario che tale borsa valori soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72, di detto regolamento. Quanto a una di tali condizioni, ovvero che la borsa valori dovrebbe avere un meccanismo di compensazione, tutti i mercati regolamentati che negoziano strumenti finanziari non elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero soddisfare detta seconda condizione in virtù dell'autorizzazione a operare come mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e in virtù dell'esistenza di norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni in atto, ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(7)

Laddove il meccanismo di compensazione di una borsa valori sia fornito da una controparte centrale (CCP), tale CCP dovrebbe osservare gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nei rari casi di borse di derivati non servite dalle CCP, le regole di marginazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere utilizzate come parametro di riferimento per valutare se gli obblighi di marginazione imposti da tali borse valori siano appropriati.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

(9)

Il 17 dicembre 2015, la Commissione ha notificato all'ESMA l'intenzione di approvare i progetti di norme tecniche di attuazione con modifiche per tener conto del fatto che taluni indici azionari che soddisfano i criteri di ammissibilità per essere considerati indici principali non fossero stati inseriti nell'elenco presentato in detti progetti di norme tecniche. Nel parere formale del 28 gennaio 2016, l'ESMA ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato una norma tecnica di attuazione modificata in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione. I progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero pertanto essere approvati con le modifiche necessarie per evitare l'esclusione degli indici che soddisfano i criteri di ammissibilità per essere considerati indici principali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(10)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'ESMA non ha analizzato in dettaglio i costi e benefici potenziali relativi ai progetti di norme tecniche di attuazione poiché ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto alla loro portata e impatto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indici principali

Gli indici principali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Borse valori riconosciute

Le borse valori riconosciute ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

INDICI PRINCIPALI DI CUI ALL'ARTICOLO 197 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Tabella 1

Indici azionari

Indice

Paese/Area

STOXX Asia/Pacific 600

Asia/Pacifico

ASX100

Australia

ATX Prime (1)

Austria

BEL20

Belgio

IBOVESPA

Brasile

TSX60

Canada

CETOP20 Index

Europa centrale

Hang Seng Mainland 100 Index (China)

Cina

NYSE ARCA China Index

Cina

Shanghai Shenzhen CSI 300

Cina

PX Prague

Repubblica ceca

OMX Copenhagen 20

Danimarca

FTSE RAFI Emerging Markets

Mercati emergenti

MSCI Emerging Markets 50

Mercati emergenti

FTSE Europe Index

Europa

STOXX Europe 600

Europa

MSCI AC Europe & Middle East

Europa e Medio Oriente

OMXH25

Finlandia

SBF120 (2)

Francia

S&P BMI France

Francia

HDAX (3)

Germania

FTSE All World Index

Mondiale

MSCI ACWI

Mondiale

FT ASE Large Cap

Grecia

Hang Seng

Hong Kong

Hang Seng Composite Index

Hong Kong

CNX 100 Index

India

S&P BSE 100 Index

India

ISEQ 20

Irlanda

FTSE MIB

Italia

Nikkei 300

Giappone

TOPIX mid 400

Giappone

S&P Latin America 40

America latina

FTSE Bursa Malaysia KLCI Index

Malaysia

Mexico Bolsa Index

Messico

AEX

Paesi Bassi

S&P NZX 15 Index

Nuova Zelanda

OBX

Norvegia

WIG20

Polonia

PSI 20

Portogallo

MSCI Russia Index

Russia

Russian Traded Index

Russia

FTSE Straits Times Index

Singapore

FTSE JSE Top 40

Sud Africa

INDI 25 Index

Sud Africa

KOSPI 100

Corea del Sud

IBEX35

Spagna

OMXS60

Svezia

OMXSB

Svezia

SMI Expanded Index

Svizzera

TSEC Taiwan 50

Taiwan

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Emirati arabi uniti (EAU)

FTSE 350 (4)

Regno Unito

NASDAQ100

Stati Uniti d'America

Russell 3000 Index

Stati Uniti d'America

S&P 500

Stati Uniti d'America


Tabella 2

Indici di obbligazioni convertibili

Exane ECI-Europe

Europa

Jefferies JACI Global

Mondiale

Thomson Reuters Global Convertible

Mondiale


(1)  Comprende l'indice ATX

(2)  Comprende gli indici CAC40, CAC Next 20 e CAC Mid Cap

(3)  Comprende l'indice DAX e MDAX

(4)  Comprende l'indice FTSE 100


ALLEGATO II

BORSE VALORI RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 197 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Tabella 1

Borse valori riconosciute in cui non sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

Mercato regolamentato

MIC

EURONEXT PARIS

XPAR

BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)

BERA

BOERSE BERLIN (SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DI BERLINO)

BERC

BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)

DUSA

BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)

DUSC

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)

EQTA

BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DI BERLINO)

EQTB

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)

MUNA

BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER DI MONACO (REGULIERTER MARKT)

MUNC

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

STUA

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET

XDUB

EURONEXT LISBON

XLIS

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, XMCE

BOLSA DE BILBAO

XBIL, XMCE

BOLSA DE MADRID

XMAD, XMCE, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL, XMCE

BONDVISION MARKET

BOND

MERCATO TELEMATICO DEGLI OICR APERTI ED ETC

ETFP

MERCATO DEGLI INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI

MOTX

MERCATO TELEMATICO AZIONARIO

MTAA

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

MTS CORPORATE MARKET

MTSM

MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES

SEDX

MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES

XDPA

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BORSA VALORI DI CIPRO

XCYS

MERCATO REGOLAMENTATO SPOT — BMFMS

SBMF

MERCATO REGOLAMENTATO SPOT — BVB

XBSE

RM-SYSTEM — BORSA VALORI DELLA REPUBBLICA CECA

XRMZ

BORSA VALORI DI PRAGA

XPRA

MERCATO REGOLAMENTATO BATS EUROPE

BATE, CHIX

ISDX MAIN BOARD

ISDX

EURONEXT LONDON

XLDN

LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET

XLON

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

OSLO AXESS

XOAS

OSLO BØRS

XOSL

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ HELSINKI

XHEL

MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

SECONDO MERCATO REGOLAMENTATO DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (GEREGELTER FREIVERKEHR)

WBGF

BORSA VALORI BULGARA — SOFIA JSC

XBUL

NASDAQ ICELAND

XICE

BORSA VALORI DI BUDAPEST

XBUD

BORSA VALORI DI BRATISLAVA

XBRA

NASDAQ VILNIUS

XLIT

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

BORSA VALORI DI ZAGABRIA

XZAG

MERCATO ELETTRONICO SECONDARIO TITOLI

HDAT

MERCATO TITOLI DELLA BORSA DI ATENE

XATH

MERCATO TITOLI ALL'INGROSSO EUROPEO

EWSM

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

MERCATO TITOLI BONDSPOT

RPWC

BORSA VALORI DI VARSAVIA

XWAR,WBON, WETP

MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI LUBIANA

XLJU

BORSA VALORI DI GIBILTERRA

GSXL


Tabella 2

Borse valori riconosciute in cui sono negoziati i contratti elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013

Mercato regolamentato

MIC

MATIF

XMAT

MONEP

XMON

POWERNEXT DERIVATIVES

XPOW

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL

OMIP

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW

MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — S.A

XSRM

MERCATO REGOLAMENTATO DEI DERIVATI — BMFMS

BMFM

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE

XPXE

CME EUROPE LIMITED

CMED

ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION

IFEU

ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION

IFLL

ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION

IFLO

ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION

IFLX

THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)

XLIF

THE LONDON METAL EXCHANGE

XLME

LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XLOD

MERCATO DERIVATI ITALIANO

XDMI

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

FISH POOL

FISH

NOREXECO

NEXO

NASDAQ OSLO

NORX

OSLO BØRS

XOSL

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

MERCATO DERIVATI DELLA BORSA DI ATENE

XADE

MERCATO UFFICIALE DELLA BORSA VALORI DI VIENNA (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

BORSA VALORI DI BUDAPEST

XBUD

ICE ENDEX DERIVATIVES

NDEX

EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

BORSA VALORI DI VARSAVIA/MERCI/BORSA DELL'ENERGIA POLACCA/STRUMENTI DERIVATI SU MERCI

PLPD


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