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Document 32016R1398

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1398 della Commissione, del 19 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    C/2016/5464

    GU L 227 del 20.8.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1398/oj

    20.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 227/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1398 DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

    (2)

    Il 12 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, facendo riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (3)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).


    ALLEGATO

    Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

    (a)

    «65.

    IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 37, Basrah, Iraq.»

    (b)

    «171.

    STATE OIL MARKETING ORGANIZATION. Indirizzo: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.»


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