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Document 32016R1050
Council Regulation (EU) 2016/1050 of 24 June 2016 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 173 del 30.6.2016, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2283
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 per altri nove prodotti. |
(2) |
In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) |
Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento; |
3) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa. |
4) |
La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||||||
09.2691 |
ex 2914 70 00 |
45 |
1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3) |
1.7-31.12 |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2692 |
ex 2914 70 00 |
55 |
2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4) |
1.7-31.12 |
1 200 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2693 |
ex 2930 90 99 |
28 |
Flubendiammide (ISO) (CAS RN 272451-65-7) |
1.7-31.12 |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.7-31.12 |
2 430 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.7-31.12 |
2 080 kg |
0 % |
||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.7-31.12 |
75 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||
09.2699 |
ex 8526 91 20 ex 8527 29 00 |
80 10 |
Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza:
e comprendente
destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1) |
1.7-31.12.2016 |
500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.7-31.12 |
500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||
09.2695 |
ex 8714 10 90 |
40 |
Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette |
1.7-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 % |
ALLEGATO II
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) |
1.1-31.12 |
550 tonnellate |
0 % (3) |
09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) |
1.1-31.12 |
20 000 tonnellate |
0 % |
09.2683 |
ex 2914 19 90 |
50 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1) |
1.1-31.12 |
150 tonnellate |
0 % |
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1-31.12 |
35 000 tonnellate |
0 % |