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Document 32016R0096

Regolamento (UE) 2016/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale

GU L 26 del 2.2.2016, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/96/oj

2.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/13


REGOLAMENTO (UE) 2016/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) recepisce nel diritto dell’Unione le disposizioni del regime di controllo e di coercizione («regime») stabilite da una raccomandazione adottata dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) alla sua riunione annuale del 15 novembre 2006 e successivamente modificate da alcune raccomandazioni nell’ambito delle riunioni annuali del novembre 2007, del novembre 2008 e del novembre 2009.

(2)

Nella riunione annuale del novembre 2012 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 15:2013, recante modifica dell’articolo 13 del regime, relativo alla comunicazione dei trasbordi e del porto di sbarco. Nella successiva riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014, che modifica gli articoli 1, da 20 a 25 e 28 del regime, riguardanti, rispettivamente, le definizioni, una serie di disposizioni che si applicano al controllo dei pescherecci stranieri da parte dello Stato di approdo e le procedure di infrazione. Nella riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015, che modifica la raccomandazione 9:2014 per quanto riguarda gli articoli 22 e 23 del regime relativi al controllo dei pescherecci stranieri da parte dello Stato di approdo.

(3)

A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale, approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio (4), la raccomandazione 15:2013 è entrata in vigore l’8 febbraio 2013.

(4)

La raccomandazione 9:2014, quale modificata dalla raccomandazione 12:2015, è entrata in vigore il 1o luglio 2015. Poiché la raccomandazione 9:2014 è divenuta obbligatoria per le parti contraenti in quella data, è opportuno allineare la data di applicazione di talune disposizioni del presente regolamento con la data di applicazione di detta raccomandazione.

(5)

È necessario recepire tali raccomandazioni nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1236/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

“attività di pesca”, la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse della pesca o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;»;

b)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

“nave di una parte non contraente”, qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera di una parte contraente, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;»;

c)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13)

“porto”, qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la fornitura di servizi in relazione a, o a sostegno di, attività di pesca, o un luogo sulla costa o in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca.»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo il capo IV, almeno 24 ore prima di ogni sbarco la nave ricevente dichiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da sbarcare, il nome del porto e la data e l’ora previste di sbarco, a prescindere dal fatto che lo sbarco avvenga in un porto all’interno o all’esterno della zona della convenzione.»;

3)

il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:

«CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL PESCE CATTURATO DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE»;

4)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Ambito di applicazione

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5), le disposizioni del presente capo si applicano all’utilizzo di porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse della pesca, catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente, che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.

5)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Porti designati

Gli Stati membri designano i porti in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente o in cui è autorizzata la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l’elenco dei porti designati nonché le eventuali modifiche almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente, nonché la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, sono autorizzati unicamente nei porti designati.»;

6)

l’articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, quando il comandante di un peschereccio recante a bordo pesci di cui all’articolo 22 del presente regolamento intende entrare in un porto, il comandante del peschereccio, o il suo rappresentante, ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui intende utilizzare il porto almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo.

Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informando le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare almeno 24 ore prima dell’ora prevista di arrivo nel porto.»;

7)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Autorizzazione di sbarco o di trasbordo e di altro uso del porto»;

b)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In risposta a una notifica trasmessa a norma dell’articolo 24, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se il peschereccio ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell’Unione, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti confermano, compilando la notifica preliminare di cui all’articolo 24, che:»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo compilando debitamente la notifica preliminare di cui all’articolo 24. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Lo sbarco, il trasbordo ed altri usi del porto non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove fondate che le catture detenute a bordo sono state prelevate in violazione degli obblighi applicabili di una parte contraente per le zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.»;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco, il trasbordo e altri usi del porto al comandante della nave o al suo rappresentante e allo Stato di bandiera della nave compilando, se del caso, la notifica preliminare di cui all’articolo 24, e ne informano il segretariato della NEAFC.»;

8)

l’articolo 26 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e almeno il 7,5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce congelato realizzati ogni anno nei suoi porti, sulla base di una gestione del rischio che tenga conto degli orientamenti generali formulati nell’allegato II.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le ispezioni sono condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non comportano episodi di intimidazione su nessuna nave.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli ispettori esaminano tutte le zone pertinenti della nave al fine di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Le ispezioni sono condotte secondo le procedure previste nell’allegato III.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ciascuno Stato membro fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell’equipaggio, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l’ispettore sia accompagnato da un interprete.»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Gli ispettori nazionali non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera.»;

f)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione.»;

9)

all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«Se del caso, lo Stato membro che esegue l’ispezione ne comunica altresì i risultati alla parte contraente nelle cui acque l’infrazione è stata commessa e allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave.»;

10)

l’allegato diventa allegato I;

11)

è aggiunto un nuovo allegato II il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento;

12)

è aggiunto un nuovo allegato III il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 1) e punti da 4) a 12), si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 332 dell’8.10.2015, pag. 81.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 gennaio 2016.

(3)  Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

(4)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

(5)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;


ALLEGATO I

Il seguente allegato è aggiunto al regolamento (UE) n. 1236/2010:

«ALLEGATO II

ORIENTAMENTI GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

Per gestione del rischio si intende l’identificazione sistematica dei rischi e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitarne il verificarsi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati.

Sulla base della propria valutazione del rischio, ciascuno Stato membro di approdo definisce la propria strategia di gestione del rischio per agevolare il rispetto del presente regolamento. Tale strategia dovrebbe implicare l’identificazione, la descrizione e l’assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d’ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.

Sono previsti criteri di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica al fine di realizzare in tempo utile analisi del rischio e valutazioni generali delle pertinenti informazioni in materia di controllo e di ispezione.

In funzione del livello di rischio attribuito vengono sottoposti a controlli e ispezioni singoli pescherecci, gruppi di pescherecci, operatori e/o attività di pesca, in relazione a specie diverse e a diverse parti della zona della convenzione, utilizzando tra l’altro le seguenti ipotesi generali di criteri per l’individuazione dei livelli di rischio con riguardo al controllo, da parte dello Stato membro di approdo, degli sbarchi e dei trasbordi in porto:

a)

catture effettuate da una nave di una parte non contraente;

b)

catture congelate;

c)

catture di grande volume;

d)

catture precedentemente trasbordate in mare;

e)

catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, vale a dire nella zona di regolamentazione;

f)

catture effettuate sia all’interno che all’esterno della zona della convenzione;

g)

catture di specie a elevato valore;

h)

catture di risorse alieutiche per le quali le possibilità di pesca sono particolarmente limitate;

i)

numero di ispezioni condotte in precedenza e numero di infrazioni rilevate per peschereccio e/o operatore.».


ALLEGATO II

Il seguente allegato è aggiunto al regolamento (UE) n. 1236/2010:

«ALLEGATO III

PROCEDURE DI ISPEZIONE DELLO STATO MEMBRO DI APPRODO

Gli ispettori nazionali:

a)

verificano che la documentazione relativa all’identificazione della nave presente a bordo e le informazioni relative all’armatore siano autentiche, complete e corrette, anche, se necessario, prendendo contatti appropriati con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi da pesca;

b)

verificano che la bandiera e la marcatura delle nave [ossia il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), l’indicativo internazionale di chiamata e altre marcature nonché le dimensioni principali] corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;

c)

verificano che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 24;

d)

esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca. La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolo dell’equipaggio, piani e schemi grafici dello stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

e)

esaminano tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e verificano che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave ispezionata;

f)

determinano se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

g)

effettuano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;

h)

esaminano il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel far questo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l’integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

i)

una volta completato lo sbarco o il trasbordo, verificano e prendono nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo;

j)

valutano l’esistenza di prove fondate del fatto che la nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN;

k)

presentano il rapporto contenente l’esito dell’ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante della nave, che lo deve firmare insieme all’ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni od obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto. Una copia del rapporto è fornita al comandante; nonché

l)

provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.».


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