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Document 32016D2136

Decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 332 del 7.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2136/oj

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7.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


DECISIONE (UE) 2016/2136 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.

(2)

Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (1) e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.

(3)

È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. PLAVČAN


(1)  Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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