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Document 32016D0213(01)

Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2016, che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione dell’euro

GU C 58 del 13.2.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

13.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2016

che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione dell’euro

(2016/C 58/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/512 della Commissione (1) dispone che la direzione generale per gli affari economici e finanziari (di seguito «la direzione generale») è competente per le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione per proteggere l’euro contro la falsificazione e di fornire sostegno mediante la formazione e l’assistenza tecnica. Per assicurare la protezione effettiva ed omogenea dell’euro, la Commissione deve ricorrere all’esperienza di specialisti riuniti in un organo consultivo.

(2)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della protezione delle banconote e delle monete in euro dalla falsificazione e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione per migliorare le condizioni della protezione globale dell’euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione e nell’applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il gruppo dovrebbe inoltre instaurare una cooperazione stretta e regolare con le autorità nazionali competenti, la Commissione, il Centro tecnico scientifico europeo (CTSE) istituito dalla decisione n. 2003/861/CE del Consiglio (3), la Banca centrale europea (BCE) e l’Europol.

(4)

Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti delle autorità competenti degli Stati membri, del CTSE, della BCE e dell’Europol.

(5)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte del gruppo.

(6)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sulla falsificazione dell’euro (in appresso «ECEG») della Commissione.

Articolo 2

Compiti dell’ECEG

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

assistere la Commissione nell’elaborazione di proposte legislative, atti delegati o iniziative politiche nell’ambito della protezione delle banconote e delle monete dalla falsificazione;

b)

instaurare una cooperazione stretta e regolare tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, il CTSE, la BCE e l’Europol al fine di assicurare la protezione effettiva ed omogenea dell’euro;

c)

scambiare informazioni e istituire buone pratiche sulla prevenzione della falsificazione dell’euro, la lotta contro la falsificazione di banconote e monete e gli effetti della falsificazione ai fini dell’analisi strategica;

d)

fornire pareri e consulenze alla Commissione per quanto riguarda l’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (5);

e)

discutere l’applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare l’ECEG sulle questioni relative alla protezione globale dell’euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione (6).

Articolo 4

Composizione e nomina

1.   I membri dell’ECEG sono le autorità competenti degli Stati membri, il CTSE, la BCE e l’Europol.

2.   I membri comunicano alla Commissione i nomi dei rappresentanti.

3.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il servizio competente della Commissione nomina il presidente del gruppo.

2.   In funzione di esigenze specifiche, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti esterni all’ECEG con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) (7) e paesi candidati all’adesione.

3.   I membri dell’ECEG e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (9). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

4.   Le riunioni dell’ECEG si svolgono presso i locali della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria.

5.   L’ECEG adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

6.   La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività dell’ECEG quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, inserendoli nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe, o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato contenente tali documenti. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), tale documento non verrà pubblicato.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività dell’ECEG non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione


(1)  Decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 81 del 26.3.2015, pag. 4).

(2)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(6)  Di cui al considerando 12 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio.

(7)  GU C(2010) 7649 definitivo.

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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