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Document 32015R1604
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1604 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 249 del 25.9.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. impl. da 32019R0980
25.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1604 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi. |
(2) |
Al fine di valutare l'equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati a utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2014, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati ad adottarli. È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso misure per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 dovrebbe essere modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 marzo 2016. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione presentata nell'ottobre 2014 dall'ESMA in merito all'India, a cui era stato concesso un periodo transitorio con la decisione 2008/961/CE della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 809/2004, adottati nell'ambito del meccanismo di equivalenza. |
(3) |
Il governo indiano e l'«Indian Institute of Chartered Accountants» si erano impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l'obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Il processo è stato rinviato. Nell'ottobre 2014 l'ESMA ha presentato alla Commissione una relazione sull'equivalenza dei GAAP indiani secondo la quale questi ultimi sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti che potrebbero avere notevoli risvolti pratici. |
(4) |
Nel marzo 2014 l'«Indian Institute of Chartered Accountants» ha pubblicato una nuova roadmap per garantire la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. Nel gennaio 2015 il ministero indiano per le imprese ha annunciato una roadmap riveduta per l'applicazione dei GAAP indiani che saranno allineati agli IFRS. La roadmap prevede l'uso obbligatorio dei GAAP indiani allineati agli IFRS da parte di tutte le imprese quotate per gli esercizi che iniziano il 1o aprile 2016 o in data successiva. Permangono tuttavia incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di reporting conforme agli IFRS e sull'applicazione degli IFRS. |
(5) |
Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio al massimo fino al 1o aprile 2016, in modo da garantire agli emittenti dei paesi terzi di poter redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali destinati ad essere utilizzati all'interno dell'Unione. Questo periodo supplementare dovrebbe consentire alle autorità indiane di completare la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. |
(6) |
Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell'equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi è scaduto il 31 dicembre 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 ed entri immediatamente in vigore. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi interessati ammessi alla quotazione nell'Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standard (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 35, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 809/2004, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2015 sono sostituiti da riferimenti al 1o aprile 2016.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(2) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).
(4) Decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).