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Document 32015R1576
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1576 of 6 July 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of those practices in the wine sector registers
Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
Regolamento delegato (UE) 2015/1576 della Commissione, del 6 luglio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
GU L 246 del 23.9.2015, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrog. impl. da 32019R0934
23.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1576 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato risoluzioni che consentono tre nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV. |
(2) |
Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (3). Per questo motivo, le tre nuove pratiche enologiche dovrebbero essere indicate nei registri, ossia il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, l'impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone e l'impiego di cloruro d'argento (le ultime due sostanze sono coadiuvanti tecnologici). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009
Al primo comma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:
«x) |
trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo; |
y) |
impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone; |
z) |
impiego di cloruro d'argento.» |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
ALLEGATO
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:
1) |
nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 53, 54 e 55:
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2) |
sono aggiunte le seguenti appendici 19, 20 e 21: «Appendice 19 Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino. Prescrizioni:
Appendice 20 Prescrizioni per i copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP) La finalità dell'uso dei PVI/PVP è prevenire i difetti provocati dal tenore di metalli troppo elevato e ridurre l'elevata concentrazione indesiderata di metalli. Prescrizioni:
Appendice 21 Prescrizioni per il cloruro d'argento Il cloruro d'argento è utilizzato per il trattamento dei vini allo scopo di eliminare odori anomali legati alla fermentazione e allo stoccaggio (causati da reazioni di riduzione caratterizzate dalla presenza di idrogeno solforato e di tioli). Prescrizioni:
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