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Document 32015R1146

    Regolamento (UE) 2015/1146 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015

    GU L 191 del 17.7.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1146/oj

    17.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 191/6


    REGOLAMENTO (UE) 2015/1146 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'8 luglio 2015

    recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l'istituzione di una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

    (2)

    L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4) per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, dispone che sia fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale per un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

    (3)

    L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione, è pari a 441,6 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per l'anno civile 2015.

    (4)

    Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere stabiliti nel progetto di bilancio 2016 della Commissione indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria.

    (5)

    L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al tasso di adattamento entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale tale tasso di adattamento si applica.

    (6)

    Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, ma entro un determinato lasso di tempo. Tali pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.

    (7)

    L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Bulgaria e alla Romania solo a decorrere dal 1o gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri.

    (8)

    Fino al 1o dicembre 2015 la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Al fine di fissare il tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2015, sono ridotti di un tasso di adattamento pari all'1,393041 %.

    2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, l'8 luglio 2015

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. SCHMIT


    (1)  Parere del 22 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 giugno 2015.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


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