This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0931
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/931 of 17 June 2015 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2015/3949
GU L 151 del 18.6.2015, p. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
18.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/931 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2015
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato. |
(2) |
Per garantire la semplificazione e l'efficienza della procedura relativa al riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini della conformità e dell'equivalenza, i rappresentanti dei suddetti organismi e autorità di controllo dovrebbero poter presentare domanda di inclusione nell'elenco di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 in qualsiasi momento dell'anno. Occorre pertanto sopprimere la scadenza annuale entro la quale devono pervenire le domande. |
(3) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(4) |
In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'autorità competente in materia è cambiata. |
(5) |
In base alle informazioni fornite dal Giappone, i nomi e siti Internet di diversi organismi di controllo sono cambiati. |
(6) |
In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, occorre inserire il sito Internet dell'autorità competente. |
(7) |
La durata di inclusione della Tunisia nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; in seguito ai provvedimenti correttivi e ai miglioramenti apportati dalla Tunisia al proprio sistema di controllo, è opportuno prorogare l'inclusione di tale paese nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 a tempo indeterminato. |
(8) |
La durata di inclusione degli Stati Uniti nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; poiché gli Stati Uniti continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogarne l'inclusione a tempo indeterminato. |
(9) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Abcert AG» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D ad Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (3), Kyrgyzstan, Republica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, e per la categoria di prodotti B alla Moldova. |
(11) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Afrisco Certified Organic, CC» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe alla categoria di prodotto B. |
(12) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cambogia, Capo Verde, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Georgia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, Mali, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Samoa, Senegal, Serbia, Isole Salomone, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam, e per la categoria di prodotto D a Burkina Faso, Colombia, Cuba, Etiopia, Guatemala, Honduras, Kenya, Mali, Messico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Tuvalu, Uganda, Uruguay e Vietnam. |
(13) |
«Austria Bio Garantie GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta. |
(14) |
«BCS Öko-Garantie GmbH» ha notificato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale: «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». |
(15) |
Inoltre, la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BCS Öko-Garantie» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto B a Kenya, Mongolia, Emirati arabi uniti e Vietnam, per la categoria di prodotto E a Kenya e Mongolia e per la categoria di prodotto F a Bangladesh, Bhutan, Colombia, Figi, Nepal, Papua Nuova Guinea, Singapore e Sud Africa. |
(16) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D a Iran e Vietnam. |
(17) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio Latina Certificadora» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Nicaragua e Perù. Inoltre, «Bio Latina Certificadora» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione per la categoria di prodotto C in Perù. |
(18) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucacert Ltd» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la Georgia alle categorie di prodotto B e F. |
(19) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D al Mali. Inoltre, «CCPB Srl» ha informato la Commissione di aver cambiato indirizzo. |
(20) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Cambogia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagascar, Malaysia, Mozambico, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Panama, Samoa, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe, per la categoria di prodotto B a Myanmar/Birmania e Uruguay, per la categoria di prodotto D a Cambogia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagascar, Malaysia, Mozambico, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Panama, Samoa, Timor-Leste, Emirati arabi uniti, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe, e per la categoria di prodotto F a Cina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia. |
(21) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A alla Colombia. |
(22) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Algeria, Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, per la categoria di prodotto B ad Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, per la categoria di prodotto C ad Algeria, Azerbaigian e Russia, per la categoria di prodotto D ad Algeria, Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, e per le categorie di prodotto E e F ad Azerbaigian e Russia. |
(23) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Etiopia e Taiwan, per la categoria di prodotto C al Giappone, per la categoria di prodotto D a Cile e Taiwan e per la categoria di prodotto E a Colombia e Cuba. |
(24) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan alla categoria di prodotto B. |
(25) |
Negli ultimi mesi la Commissione ha ricevuto diverse notifiche dagli Stati membri in merito all'elevato volume di spedizioni di prodotti biologici provenienti dall'Ucraina nell'Unione contenenti residui di prodotti fitosanitari non ammessi nell'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (4). I prodotti in questione sono stati certificati da «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» (ETKO) a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle informazioni trasmesse da ETKO alla Commissione e all'esame in loco delle attività svolte dall'organismo di accreditamento sono state documentate carenze gravi nei controlli svolti e un cospicuo numero di non conformità, che nell'insieme indicano un disfunzionamento sistematico nell'applicazione delle misure di controllo. È risultato altresì che ETKO non è stata in grado di adottare provvedimenti correttivi adeguati a fronte delle carenze denunciate e delle gravi infrazioni rilevate. Date le circostanze sussiste il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati da ETKO. Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere d), e) e f), del regolamento (CE) n. 1235/2008, occorre ritirare ETKO dall'elenco. |
(26) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D a Panama e Suriname. |
(27) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la Turchia alle categorie di prodotto B e E. |
(28) |
«IMO Institut für Marktökologie GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta. |
(29) |
«Indocert» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione per la categoria di prodotto C. |
(30) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOswiss AG» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Cambogia, Gambia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Oman, Arabia Saudita e Suriname, per la categoria di prodotto B all'Etiopia e per la categoria di prodotto D a Bahamas, Cambogia, Gambia, Honduras, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Oman e Arabia Saudita. |
(31) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D alla Costa d'Avorio. |
(32) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che la portata del riconoscimento per la categoria di prodotto D può includere il vino. Inoltre, è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bhutan, Brasile, Indonesia, Maurizio, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Uganda e Emirati arabi uniti, per la categoria di prodotto B a Madagascar, Marocco, Senegal, Serbia e Tanzania, e per la categoria di prodotto D a Bhutan, Brasile, Indonesia, Mali, Maurizio, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, e Uganda. |
(33) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Letis S.A.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Isole Cayman, Ecuador e Messico, e per la categoria di prodotto D a Isole Cayman e Ecuador. |
(34) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D alla Cina. |
(35) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D al Montenegro. |
(36) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russia e Uzbekistan, per la categoria di prodotto B a Georgia e per la categoria di prodotto D ad Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russia e Uzbekistan. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Bielorussia e Ucraina alle categorie di prodotto C, E e F. |
(37) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per l'Argentina alla categoria di prodotto D, compreso il vino, e la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bolivia e Paraguay, per la categoria di prodotto C a Brasile e Uruguay, e per la categoria di prodotto D a Bolivia, Brasile e Paraguay. |
(38) |
«SGS Austria Controll-Co. GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta. |
(39) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification Limited» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D ad Algeria, Bahamas, Hong Kong, Malawi, Samoa, Singapore e Vietnam. |
(40) |
«Suolo e Salute srl» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Serbia. |
(41) |
La durata di inclusione di vari organismi di controllo nell'elenco cessa il 30 giugno 2015. Sulla base della continua vigilanza esercitata dalla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la durata dell'inclusione degli organismi di controllo interessati dovrebbe essere prorogata al 30 giugno 2018. |
(42) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (5), contiene un errore nel numero di codice del Nepal per l'organismo di controllo «Onecert, Inc.»: occorre correggerlo. |
(43) |
Occorre quindi modificare e correggere di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(44) |
Dato che i riferimenti al 30 giugno 2015 in quanto scadenza della durata dell'inclusione negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 devono essere corretti in tempo utile, è opportuno che le relative modifiche si applichino a decorrere dal 30 giugno 2015. |
(45) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2016.»; |
2) |
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete»; |
3) |
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
4) |
l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 4 e 5 dell'allegato I e il punto 33 dell'allegato II si applicano, tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo all'Australia, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nel testo relativo al Giappone, il punto 5 è così modificato:
|
3) |
nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
4) |
nel testo relativo alla Tunisia, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
5) |
nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
nel testo relativo a «Abcert AG», il punto 3 è modificato come segue:
|
2) |
nel testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC», al punto 3, nelle righe riguardanti Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe, è aggiunta una croce nella colonna B; |
3) |
nel testo relativo a «Agreco R.F. Göderz GmbH», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
4) |
l'intero testo relativo a «Austria Bio Garantie GmbH» è soppresso; |
5) |
l'intero testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è soppresso; |
6) |
nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
7) |
nel testo relativo a «Bio Latina Certificadora», il punto 3 è modificato come segue:
|
8) |
nel testo relativo a «Caucacert Ltd», al punto 3, nella riga riguardante la Georgia, è aggiunta una croce nelle colonne B e F; |
9) |
il testo relativo a «CCPB Srl» è modificato come segue:
|
10) |
nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è modificato come segue:
|
11) |
nel testo relativo a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», al punto 3, è aggiunta la seguente riga:
|
12) |
nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
13) |
nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è modificato come segue:
|
14) |
nel testo relativo a «Ecoglobe», al punto 3, nelle righe riguardanti Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan, è aggiunta una croce nella colonna B; |
15) |
l'intero testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» è soppresso; |
16) |
nel testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
17) |
nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști», al punto 3, nella riga riguardante la Turchia, è aggiunta una croce nelle colonne B e E; |
18) |
l'intero testo relativo a «IMO Institut für Marktökologie GmbH» è soppresso; |
19) |
nel testo relativo a «Indocert», al punto 3, nella riga riguardante l'India, la croce nella colonna C è soppressa; |
20) |
nel testo relativo a «IMOswiss AG», il punto 3 è modificato come segue:
|
21) |
nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:
|
22) |
è inserito il seguente nuovo testo: «“Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”
|
23) |
il testo relativo a «LACON GmbH» è modificato come segue:
|
24) |
nel testo relativo a «Letis S.A.», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
25) |
nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:
|
26) |
nel testo relativo ad «Onecert, Inc.», al punto 3, la riga riguardante il Nepal è sostituita dalla seguente:
|
27) |
nel testo relativo a «Organic Control System», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:
|
28) |
nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:
|
29) |
nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
30) |
l'intero testo relativo a «SGS Austria Controll-Co. GmbH» è soppresso; |
31) |
nel testo relativo a «Soil Association Certification Limited», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:
|
32) |
nel testo relativo a «Suolo e Salute srl», al punto 3, la riga riguardante la Serbia è soppressa; |
33) |
nei testi relativi a «Abcert AG», «Agreco R.F. Göderz GmbH», «Albinspekt», «ARGENCERT SA», «Australian Certified Organic», «Bioagricert S.r.l.», «BioGro New Zealand Limited», «Bio Latina Certificadora», «Bolicert Ltd», «Caucacert Ltd», «CCOF Certification Services», «CCPB Srl», «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», «Certisys», «Control Union Certifications», «Doalnara Certified Organic Korea, LLC», «Ecocert SA», «Ecoglobe», «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», «IBD Certifications Ltd», «IMO Control Latinoamérica Ltda.», «IMO Control Private Limited», «Indocert», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «LACON GmbH», «Letis S.A.», «NASAA Certified Organic Pty Ltd», «ÖkoP Zertifizierungs GmbH», «Onecert, Inc.», «Oregon Tilth», «Organic agriculture certification Thailand», «Organic Certifiers», «Organic crop improvement association», «Organic Standard», «Organización Internacional Agropecuaria», «Organska Kontrola», «QC&I GmbH», «Quality Assurance International», «Soil Association Certification Limited», «Suolo e Salute srl» e «Uganda Organic Certification Ltd», il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in riga con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.