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Document 32015R0824

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/824 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

C/2015/3464

GU L 130 del 28.5.2015, pp. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/824/oj

28.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/824 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (3) definisce i metodi di analisi necessari per calcolare il dazio all'importazione di determinati prodotti agricoli trasformati in base al tenore di materie grasse del latte, di proteine del latte, di amido/glucosio e di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio.

(2)

Tali metodi di analisi sono utilizzati per verificare la composizione dei prodotti agricoli trasformati importati, quali indicati nella dichiarazione d'importazione. L'elemento agricolo del dazio all'importazione viene in molti casi calcolato in base alla composizione dichiarata. I metodi di analisi vengono applicati su campioni di merci importate prelevati dalle autorità doganali.

(3)

Quando, nella composizione delle merci, non sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte, il tenore di materie grasse del latte dei prodotti agricoli trasformati importati è determinato mediante estrazione con etere di petrolio previa idrolisi con acido cloridrico. Quando, nella composizione delle merci, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte, il tenore di materie grasse del latte è calcolato in base alla percentuale di acido butirrico, supponendo che il tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte rimanga a un livello costante. In base a prove scientifiche, la concentrazione di acido butirrico, espresso come butirrato di metile, nelle materie grasse del latte corrisponde al 4 % e, a tal fine, nel calcolo si applica un coefficiente di 25. Le prove valutative, insieme a una lunga esperienza, hanno dimostrato, in generale, l'affidabilità di entrambi i metodi.

(4)

Alcuni prodotti lattiero-caseari, a motivo del loro processo produttivo, presentano tuttavia un impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte che essi contengono. In una relazione del 13 marzo 2015 (4), il Centro comune di ricerca della Commissione ha stabilito che l'impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte si verifica nei prodotti lattiero-caseari ottenuti mediante scrematura, zangolatura o caseificazione, come il latte scremato, il latticello e il siero di latte, nonché nei prodotti derivati dalla loro ulteriore trasformazione, come il latte scremato in polvere, il concentrato di proteine del latte, l'isolato di proteine del latte, il latticello in polvere, il siero di latte in polvere dolce, il siero di latte in polvere acido, il concentrato di proteine del siero di latte e l'isolato di proteine del siero di latte. Prove sperimentali hanno dimostrato che l'impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte isolate da tali prodotti raggiunge il 50 % circa.

(5)

Quando tali prodotti lattiero-caseari sono impiegati nella fabbricazione di prodotti agricoli trasformati, l'impoverimento del tenore di acido butirrico si verifica anche nelle materie grasse del latte contenute nei prodotti agricoli trasformati ottenuti da tali prodotti lattiero-caseari. Quando non sono aggiunti altri prodotti lattiero-caseari, lo stesso tasso di impoverimento si riflette nei prodotti agricoli trasformati.

(6)

Il gruppo di prodotti lattiero-caseari nei quali si verifica un impoverimento del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte in essi contenute presenta un ridotto tenore di materie grasse del latte e un elevato tenore di proteine del latte nella sostanza secca. In prevalenza, il tenore medio di proteine del latte in tali prodotti è almeno otto volte superiore al tenore medio di materie grasse del latte.

(7)

A causa dell'impoverimento del tenore di acido butirrico, il tenore di materie grasse del latte analizzato in un prodotto agricolo trasformato, determinato mediante il metodo finora applicabile, potrebbe essere inferiore al tenore di materie grasse del latte indicato nella dichiarazione d'importazione. Ciò può a sua volta determinare la classificazione di tali prodotti in un codice addizionale diverso e il calcolo di un dazio all'importazione differente da quello applicabile ai prodotti che non presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico.

(8)

Nella maggior parte dei casi, un tenore apparentemente inferiore di materie grasse del latte, determinato mediante il metodo finora applicabile, induce ad una classificazione in un codice addizionale che comporta un dazio all'importazione inferiore a quello applicato ai prodotti contenenti la stessa quantità di materie grasse del latte e che non presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico. In alcuni casi, un tenore apparentemente inferiore di materie grasse del latte induce tuttavia alla classificazione di un prodotto in un codice addizionale cui si applica un dazio all'importazione notevolmente più elevato, portando a un aumento ingiustificato di tale dazio.

(9)

Per i prodotti agricoli trasformati in questione dovrebbe pertanto essere introdotto un metodo alternativo per la determinazione del tenore di materie grasse del latte.

(10)

Il metodo introdotto dal presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto i prodotti agricoli trasformati che presentano un impoverimento del tenore di acido butirrico, per i quali un metodo affidabile di determinazione del tenore di materie grasse del latte può essere stabilito tenuto conto delle prove scientifiche esistenti. Il nuovo metodo non dovrebbe essere utilizzato per i prodotti per i quali i risultati del metodo di analisi finora utilizzato sono affidabili o per i prodotti per i quali non sia possibile stabilire un metodo attendibile per determinare il tenore di materie grasse del latte con lo stesso livello di accuratezza e precisione.

(11)

Dalle prove scientifiche finora disponibili risulta che il tasso di impoverimento del tenore di acido butirrico può essere determinato in modo affidabile solo per i prodotti agricoli trasformati contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 % e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 %. Tali prodotti sono ottenuti unicamente da latte scremato, siero di latte, latticello o ingredienti lattiero-caseari da essi derivati, senza l'aggiunta di altri prodotti lattiero-caseari.

(12)

Un impoverimento pari al 50 % del tenore di acido butirrico nelle materie grasse del latte riduce al 2 % (anziché al 4 %) il tenore di acido butirrico, espresso in butirrato di metile, nelle materie grasse del latte. Nel calcolo del tenore di materie grasse del latte basato sul nuovo metodo dovrebbe pertanto essere applicato un coefficiente di 50 anziché di 25.

(13)

Il regolamento (CE) n. 900/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(14)

Per assicurare che siano raggiunti gli obiettivi delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento del metodo di analisi introdotto dal presente regolamento dopo un adeguato periodo di tempo, che le consenta di raccogliere dagli Stati membri informazioni sufficienti in merito all'applicazione di tale metodo. Dette informazioni dovrebbero essere limitate ai soli elementi necessari al fine di valutare il funzionamento del nuovo metodo, senza imporre oneri amministrativi indebiti.

(15)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 3:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Salvo altrimenti disposto alle lettere b) o c), il tenore in peso di materie grasse del latte nelle merci allo stato in cui si trovano è determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico.»

;

b)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Quando, nella composizione delle merci soggette all'imposizione di un elemento agricolo secondo quanto disposto nella parte seconda e nella parte terza, sezione I, allegato 1, della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono dichiarate materie grasse diverse da quelle del latte e contenenti un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità al punto 4 del presente articolo, e un tenore di materie grasse del latte inferiore al 6 % come indicato dal dichiarante, si applica la seguente procedura in luogo della procedura di cui alla lettera b):

il tenore percentuale in peso delle materie grasse totali nelle merci è determinato come indicato alla lettera a);

per la determinazione del tenore delle materie grasse del latte si utilizza un metodo basato sull'estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico, seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materie grasse del latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 50, moltiplicando il valore così ottenuto per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa delle merci e dividendolo per 100.»

2)

è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1.   Entro il 17 dicembre 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui risultati delle analisi effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, relative alle merci aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 30 %, determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, e dichiarate alle autorità doganali tra il 17 giugno 2015 e il 17 giugno 2017.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate in forma elettronica e contengono:

a)

la data di accettazione della dichiarazione doganale;

b)

la quantità delle merci in questione;

c)

la classificazione tariffaria delle merci in questione;

d)

il codice addizionale dichiarato e, per le merci alle quali è stato applicato il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), il codice addizionale applicabile in base ai risultati di tale metodo;

e)

il tenore di proteine del latte determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

f)

l'indicazione del metodo di analisi applicato per la determinazione del tenore di materie grasse del latte in conformità all'articolo 2, paragrafo 3;

g)

il tenore totale di materie grasse, determinato mediante il metodo di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

h)

il tenore di materie grasse del latte determinato mediante uno dei metodi di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

i)

ove opportuno, il tipo di materie grasse diverse da quelle del latte contenute nel prodotto agricolo trasformato.

3.   In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione sul funzionamento della procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), entro il 17 giugno 2018.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8).

(4)  Relazione del Centro comune di ricerca della Commissione, del 13 marzo 2015 «Technical analysis of anomalies in respect of the test set out in point (b) of Article 2(3) of Regulation (EC) No 900/2008 for the determination of milk fat content in processed agricultural products for the purpose of establishing import duties, when fats other than milk fats are present» (Analisi tecnica delle anomalie in relazione alle prove di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 900/2008 volte a determinare il tenore di materie grasse del latte per calcolare i dazi all'importazione quando sono presenti materie grasse diverse da quelle del latte) (ISBN 978-92-79-45593-3, ISSN 1831-9424, DOI 10.2787/781672, EUR 27105, OPOCE LA-NA-27105-EN-N).


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