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Document 32015R0813

    Regolamento (UE) 2015/813 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 129 del 27.5.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/813/oj

    27.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/1


    REGOLAMENTO (UE) 2015/813 DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 2015

    che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste nella decisione 2011/137/PESC.

    (2)

    Il 27 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2213 (2015) che introduce, tra l'altro, talune modifiche ai criteri di inserimento nell'elenco in relazione alle restrizioni di viaggio e alle misure di congelamento dei beni.

    (3)

    Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 1970 (2011) ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni specificando, tra l'altro, le informazioni relative alle entità i cui fondi, congelati il 16 settembre 2011, devono rimanere congelati.

    (4)

    Il 26 maggio 2015 la decisione 2011/137/PESC del Consiglio è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio (3) per attuare le misure adottate dall'UNSCR 2213 (2015) e per disporre l'applicazione delle misure di congelamento dei beni di cui all'UNSCR 2213 (2015) ad altre persone ed entità non contemplate dagli allegati I, III o VII della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, il Consiglio ha modificato anche i criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC in base ai chiarimenti contenuti nei considerando da 7 a 12 della decisione (PESC) 2015/818.

    (5)

    Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

    1)

    all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.»

    ;

    2)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015).

    2.   Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II e che:

    a)

    hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

    b)

    hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

    c)

    di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

    d)

    partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

    i)

    tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

    ii)

    tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

    iii)

    tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, anche mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

    iv)

    tramite minacce o coercizioni nei confronti degli enti finanziari statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

    v)

    tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui alla risoluzione 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

    vi)

    in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III; o

    e)

    possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

    3.   Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.

    4.   Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

    5.   L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.»

    ;

    3)

    all'articolo 16, paragrafo 1, il riferimento all'allegato II è sostituito dal riferimento agli allegati II o VI.

    Articolo 2

    L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VI del regolamento 204/2011.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

    (2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO VI

    Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4

    1.

    Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

    alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

    Informazioni supplementari

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    2.

    Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

    alias: n.d. già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

    Informazioni supplementari

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.»


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