This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0813
Council Regulation (EU) 2015/813 of 26 May 2015 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento (UE) 2015/813 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) 2015/813 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 129 del 27.5.2015, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
27.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/813 DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste nella decisione 2011/137/PESC. |
(2) |
Il 27 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2213 (2015) che introduce, tra l'altro, talune modifiche ai criteri di inserimento nell'elenco in relazione alle restrizioni di viaggio e alle misure di congelamento dei beni. |
(3) |
Il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma dell'UNSCR 1970 (2011) ha aggiornato l'elenco delle persone e delle entità soggette a restrizioni di viaggio e a misure di congelamento dei beni specificando, tra l'altro, le informazioni relative alle entità i cui fondi, congelati il 16 settembre 2011, devono rimanere congelati. |
(4) |
Il 26 maggio 2015 la decisione 2011/137/PESC del Consiglio è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio (3) per attuare le misure adottate dall'UNSCR 2213 (2015) e per disporre l'applicazione delle misure di congelamento dei beni di cui all'UNSCR 2213 (2015) ad altre persone ed entità non contemplate dagli allegati I, III o VII della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, il Consiglio ha modificato anche i criteri per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC in base ai chiarimenti contenuti nei considerando da 7 a 12 della decisione (PESC) 2015/818. |
(5) |
Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.» ; |
2) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015). 2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II e che:
3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. 4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni 5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.» ; |
3) |
all'articolo 16, paragrafo 1, il riferimento all'allegato II è sostituito dal riferimento agli allegati II o VI. |
Articolo 2
L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VI del regolamento 204/2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(2) Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2015/818 del Consiglio, del 26 maggio 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO VI
Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4
1. |
Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Informazioni supplementari Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. |
2. |
Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO alias: n.d. già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009. Informazioni supplementari Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.» |