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Document 32015R0762

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione, del 12 maggio 2015, relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/3082

    GU L 120 del 13.5.2015, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/762/oj

    13.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 120/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/762 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2015

    relativo all'approvazione della sostanza di base idrossido di calcio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 19 settembre 2012 il gruppo europeo della Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica (IFOAM) ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione dell'idrossido di calcio come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

    (2)

    La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 16 settembre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo all'approvazione dell'idrossido di calcio.

    (3)

    La documentazione fornita dal richiedente e i risultati degli esami effettuati dall'Autorità dimostrano che l'idrossido di calcio soddisfa i criteri di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

    (4)

    Dagli esami effettuati è emerso che l'idrossido di calcio può essere considerato conforme, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'idrossido di calcio come sostanza di base.

    (5)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

    (6)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Approvazione della sostanza di base

    La sostanza idrossido di calcio specificata nell'allegato I è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda di approvazione di una sostanza di base e il suo aggiornamento relativi all'idrossido di calcio per uso in prodotti fitosanitari contro malattie fungine su pomacee. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-655. 63 pagine.

    (3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

    (4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Nome comune, numeri d'identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Disposizioni specifiche

    Idrossido di calcio

    N. CAS 1305-62-0

    Idrossido di calcio

    920 g/kg

    Di qualità alimentare

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in mg/kg di materia secca):

     

    Bario 300 mg/kg

     

    Fluoruro 50 mg/kg

     

    Arsenico 3 mg/kg

     

    Piombo 2 mg/kg.

    1o luglio 2015

    L'idrossido di calcio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrossido di calcio (SANCO/10148/2015), in particolare alle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 20 marzo 2015.


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


    ALLEGATO II

    Nella parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

    Numero

    Nome comune, numeri d'identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (*)

    Data di approvazione

    Disposizioni specifiche

    «4

    Idrossido di calcio

    N. CAS 1305-62-0

    Idrossido di calcio

    920 g/kg

    Di qualità alimentare

    Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i livelli sottoindicati (espressi in mg/kg di materia secca):

     

    Bario 300 mg/kg

     

    Fluoruro 50 mg/kg

     

    Arsenico 3 mg/kg

     

    Piombo 2 mg/kg.

    1o luglio 2015

    L'idrossido di calcio deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrossido di calcio (SANCO/10148/2015), in particolare alle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 20 marzo 2015.»


    (*)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


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