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Document 32015R0588
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/588 of 14 April 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 470/2014 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of solar glass originating in the People's Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione, del 14 aprile 2015 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/588 della Commissione, del 14 aprile 2015 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese
GU L 98 del 15.4.2015, pp. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2020
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15.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/588 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2015
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 (2) (di seguito «il regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi») e il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 (3) (di seguito «il regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi»). |
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(2) |
A norma del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi, il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato fissato all'84,7 % (4). Il livello di eliminazione del pregiudizio applicabile a tali società è stato stabilito al 36,5 % (5). |
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(3) |
Tre di queste società non hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni parallela e per questo motivo la loro aliquota del dazio antisovvenzioni definitivo è stata fissata al 17,1 % (6). Tali società sono:
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(4) |
Ai sensi del considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi, nelle inchieste parallele in cui i margini di sovvenzione sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, il dazio antisovvenzioni definitivo andrebbe istituito al livello dei margini di sovvenzione stabiliti e dovrebbe essere imposto un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. |
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(5) |
In base a quanto precede, le aliquote alle quali andrebbero istituiti il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni per le tre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non alla parallela inchiesta antisovvenzioni dovrebbero essere fissate come segue:
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(6) |
Ne consegue che il considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi dovrebbe contenere anche le informazioni relative alle tre società così come sono presentate nel considerando precedente. |
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(7) |
Ne consegue altresì che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Qualora gli importi di eventuali dazi pagati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi superino quelli dovuti a norma del presente regolamento, tali importi andrebbero rimborsati o sgravati. Lo stesso vale per i dazi provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 è sostituita dalla seguente:
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«Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
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Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd |
36,1 % |
B943 |
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Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd |
9,1 % |
B944 |
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Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd |
29,3 % |
B945 |
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Henan Yuhua New Material Co., Ltd |
0,4 % |
B946 |
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Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I, ma non nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (7) |
19,4 % |
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Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I |
24,1 % |
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Tutte le altre società |
25,0 % |
B999 |
Articolo 2
1. Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati a norma dell'articolo 1 o dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e che superano gli importi stabiliti conformemente all'articolo 1 del presente regolamento sono rimborsati o sgravati.
2. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile entro il termine di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 15 maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).
(4) Cfr. i considerando 60 e 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi.
(5) Cfr. il considerando 167 del regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi.
(6) Cfr. l'articolo 1 del regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).»
(8) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).