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Document 32015R0151
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/151 of 30 January 2015 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘doxycycline’ Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina» Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina» Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 26 del 31.1.2015, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/151 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2015
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
La dossiciclina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per i bovini, i suini ed il pollame per muscolo, fegato e rene nei bovini, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, e per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene per i suini ed il pollame, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di estensione della voce esistente per la dossiciclina ai conigli. |
(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la dossiciclina per i conigli e di estrapolare l'LMR relativo alla dossiciclina da bovini, suini, pollame e conigli a tutte le specie da produzione alimentare. |
(6) |
La voce relativa alla dossiciclina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificata per includere l'LMR per tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato e rene, ad esclusione degli animali che producono latte o uova destinati al consumo umano. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «dossiciclina» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Dossiciclina |
Dossiciclina |
Tutte le specie da produzione alimentare |
100 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene |
Per il pesce l'LMR del muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”. Gli LMR per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce. Per suini e pollame l'LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”. Da non utilizzare in animali che producono latte o uova destinati al consumo umano. |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |