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Document 32015R0109

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/109 del Consiglio, del 26 gennaio 2015 , che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

    GU L 20 del 27.1.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/109/oj

    27.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 20/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/109 DEL CONSIGLIO

    del 26 gennaio 2015

    che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

    (2)

    Il 20 novembre 2014 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti da 9 a 12 di tale risoluzione.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. DŪKLAVS


    (1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 in relazione alla persona seguente è soppressa:

    Alcide DJÉDJÉ


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