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Document 32015R0020

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/20 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 4 del 8.1.2015, pp. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/20/oj

8.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/20 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio elettronico (cosiddetto «server multimediale») comprendente una memoria flash incorporata di 2 TB, un disco rigido avente una capacità di 4 TB e un processore MPEG per diversi formati video, immagine e audio.

L'apparecchio è munito, fra l'altro, delle seguenti interfacce:

—

due porte in ingresso in rame da 1 Gbe (GigaBit ethernet), usate per ricevere,

—

due porte di distribuzione da 10 Gbe del tipo SFP (Small Form-factor Pluggable), usate per trasmettere,

—

due porte di gestione in rame da 1 Gbe per la gestione dell'apparecchio,

—

due porte USB.

L'apparecchio usa i seguenti formati multimediali:

—

MPEG-2 TS e MPEG-4 (H.264),

—

bitrate variabile (VBR) e bitrate costante (CBR),

—

alta definizione (HD) e definizione standard (SD).

L'apparecchio è in grado di erogare fino a 2 500 flussi a una velocità di 3,75 Mbps.

L'apparecchio è usato dai fornitori di servizi televisivi via cavo o via Internet per distribuire prodotti multimediali in modalità on demand ai consumatori.

I prodotti multimediali, come sequenze video, immagini, dati e audio, sono scambiati (ricevuti e trasmessi) fra i server multimediali installati nella rete del fornitore. L'apparecchio registra il contenuto ricevuto e lo trasmette in modalità on demand via streaming OTT (Over the Top technology) alle apparecchiature terminali dei clienti, per esempio televisori, macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione, console di gioco o telefoni cellulari.

8525 60 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525 e 8525 60 00 .

L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni alternative (telecomunicazioni della voce 8517 , registrazione o riproduzione di immagini della voce 8521 e trasmissione della voce 8525 ). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI, poiché ciascuna funzione è ugualmente importante per l'uso dello stesso. Esso pertanto deve essere classificato alla voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. La classificazione alle voci 8517 o 8521 è pertanto esclusa.

Poiché l'apparecchio può non solo trasmettere, bensì anche ricevere all'interno della rete del fornitore, contenuti video (segnali televisivi) da altri server multimediali, è esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 50 00 .

L'apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8525 60 00 come apparecchio trasmittente che incorpora un apparecchio ricevente.


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