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Document 32015R0020
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/20 of 5 January 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/20 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/20 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 4 del 8.1.2015, pp. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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8.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 4/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/20 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un apparecchio elettronico (cosiddetto «server multimediale») comprendente una memoria flash incorporata di 2 TB, un disco rigido avente una capacità di 4 TB e un processore MPEG per diversi formati video, immagine e audio. L'apparecchio è munito, fra l'altro, delle seguenti interfacce:
L'apparecchio usa i seguenti formati multimediali:
L'apparecchio è in grado di erogare fino a 2 500 flussi a una velocità di 3,75 Mbps. L'apparecchio è usato dai fornitori di servizi televisivi via cavo o via Internet per distribuire prodotti multimediali in modalità on demand ai consumatori. I prodotti multimediali, come sequenze video, immagini, dati e audio, sono scambiati (ricevuti e trasmessi) fra i server multimediali installati nella rete del fornitore. L'apparecchio registra il contenuto ricevuto e lo trasmette in modalità on demand via streaming OTT (Over the Top technology) alle apparecchiature terminali dei clienti, per esempio televisori, macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione, console di gioco o telefoni cellulari. |
8525 60 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8525 e 8525 60 00 . L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni alternative (telecomunicazioni della voce 8517 , registrazione o riproduzione di immagini della voce 8521 e trasmissione della voce 8525 ). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI, poiché ciascuna funzione è ugualmente importante per l'uso dello stesso. Esso pertanto deve essere classificato alla voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. La classificazione alle voci 8517 o 8521 è pertanto esclusa. Poiché l'apparecchio può non solo trasmettere, bensì anche ricevere all'interno della rete del fornitore, contenuti video (segnali televisivi) da altri server multimediali, è esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 50 00 . L'apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8525 60 00 come apparecchio trasmittente che incorpora un apparecchio ricevente. |