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Document 32015D1773

Decisione (UE) 2015/1773 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (Statistiche dell'energia)

GU L 258 del 3.10.2015, pp. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1773/oj

3.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/7


DECISIONE (UE) 2015/1773 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (Statistiche dell'energia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2015

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 26a (Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXI è sostituito da quanto segue:

« 32008 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1), modificato da:

32013 R 0147: Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 (GU L 50 del 22.2.2013, pag. 1),

32014 R 0431: Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Il Liechtenstein è esentato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni dei vari prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).

b)

L'Islanda è esentata dalla dichiarazione degli aggregati di cui all'allegato B relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo e uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 dell'allegato A.».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 431/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)   GU L 131 dell'1.5.2014, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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